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DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2018

Modifiche al Regolamento di autonomia contabile e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottato con D.P.C.M. 22 novembre 2010. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 23 agosto 1988 n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94 e successive modificazioni, concernente "Modifiche alla legge 5 agosto 1978 n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO in particolare, l'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il quale prevede, tra l'altro, che la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti delle disponibilità iscritte in appositi programmi dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, e che il Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce con proprio decreto, la struttura dei bilanci e della disciplina della gestione delle spese, in coerenza con i criteri di classificazione della spesa del bilancio statale, tenuto conto delle peculiari esigenze della Presidenza;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997 n. 59" ed in particolare l'articolo 2;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" e, in particolare, l'articolo 34, comma 4;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modificazioni recante "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009 n. 196";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO, in particolare, l'articolo 19, comma 4, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, con il quale si prevede che "Gli impegni pluriennali possono essere assunti a valere sugli esercizi successivi a quello in corso, nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio triennale, previo assenso del Segretario generale...";

VISTO, altresì, l'articolo 50, comma 8, lettera c) del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, con il quale si prevede che si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi, fra gli altri casi, "quando l'importo della spesa non superi 20.000 euro, I.V.A. esclusa;";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante " Codice dei contratti pubblici", e in particolare, l'articolo 36;

CONSIDERATE le criticità emerse in sede applicativa della previsione dettata dal suddetto comma 4, dell'articolo 19, del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, in ordine alla possibilità di assunzione degli impegni sugli esercizi finanziari successivi a quelli del bilancio triennale, in presenza di contratti di durata superiore al triennio di riferimento del bilancio, per l'eventuale mancanza di copertura;

RITENUTA, pertanto, la necessità di modificare il richiamato comma 4 ed estendere l'autorizzazione del Segretario generale, per i contratti per i quali sono assunti impegni a carico di esercizi successivi a quelli in corso, all'intera durata dei contratti stessi, così come previsto per le Amministrazioni centrali dello Stato dal sopra citato articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

CONSIDERATO, altresì, che la vigente disposizione contenuta nel vigente Codice dei contratti pubblici, di cui al richiamato articolo 36, stabilisce che gli affidamenti diretti senza un preliminare confronto competitivo possano avere luogo per l'acquisto di beni e servizi di importo fino a 40.000,00 euro;

RITENUTO, pertanto, necessario adeguare la portata della lettera c) del comma 8 dell'articolo 50 del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, alla suddetta disposizione dettata dal Codice degli appalti pubblici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1

1. Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 è sostituito dal seguente: "4. Gli impegni di spesa si riferiscono soltanto all'esercizio in corso. In caso di contratti di durata superiore all'esercizio in corso, previo assenso del Segretario generale, possono essere assunti impegni a carico di esercizi successivi, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi e quando si tratti di spese continuative e ricorrenti, se l'amministrazione ne riconosca la necessità e la convenienza".

Art. 2

1. La lettera c) del comma 8 dell'articolo 50 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 è sostituita dalla seguente: "c) per l'acquisto di beni e servizi di importo fino a 40.000 euro".

Roma, 27 febbraio 2019

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Sottosegretario di Stato

MARIA ELENA BOSCHI