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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 agosto 2019

G.U.R.I. 13 settembre 2019, n. 215

Pagamento tramite procedure telematiche dei diritti previsti per le prestazioni e i servizi di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) e, in particolare, l'art. 1, commi da 217 a 222, istitutivi del Sistema telematico centrale della nautica da diporto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, concernente il regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del richiamato regolamento, che prevede che il pagamento dei diritti previsti per le prestazioni e i servizi di cui ai commi 1-bis e 2 dell'art. 63 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, può avvenire anche tramite apposite procedure telematiche, da individuarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

Considerata l'attuale disponibilità di apposite procedure telematiche per il pagamento on-line di pratiche inerenti la Motorizzazione civile sul sito internet «Il portale dell'automobilista»;

Ritenuto opportuno, per ragioni di economicità, avvalersi della piattaforma informatica già attiva per il settore automobilistico anche per il pagamento dei diritti previsti per le prestazioni e i servizi di cui all'art. 63, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

Decreta:

Art. 1

Pagamenti tramite procedure telematiche

1. Il pagamento dei diritti previsti per le prestazioni e i servizi di cui all'art. 63, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si effettua anche tramite procedure telematiche utilizzando i servizi disponibili sul sito internet «Il portale dell'automobilista» (www.ilportaledellautomobilista.it)

2. Le modalità per l'effettuazione dei pagamenti sono disponibili sul sito www.ilportaledellautomobilista.it, previa registrazione al medesimo portale.

Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2019

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

TONINELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze

TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2019

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1 foglio n. 3235