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ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

CIRCOLARE 11 settembre 2019, n. 2

G.U.R.S. 27 settembre 2019, n. 44

Riconoscimento corsi di cui al decreto assessoriale n. 581 del 16 dicembre 2014 svolti in altre Regioni in modalità FAD (formazione a distanza).

AI COMUNI DELL'ISOLA

AI LIBERI CONSORZI DI COMUNI

ALLE CITTA' METROPOLITANE

ALLE CAMERE DI COMMERCIO

Come è noto, con il decreto assessoriale n. 581 del 16 dicembre 2014 sono state emanate le direttive concernenti lo svolgimento dei corsi da parte dei soggetti organizzatori riconosciuti dall'Assessorato regionale delle attività produttive.

In particolare, l'articolo 1 del citato decreto stabilisce che i soggetti organizzatori possono svolgere attività riferita ai seguenti corsi:

a) corsi professionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

b) corsi professionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di agenti e rappresentanti di commercio;

c) corsi preparatori per l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione.

E' altresì noto, che le succitate direttive non prevedono disposizioni finalizzate all'organizzazione e allo svolgimento di corsi in modalità FAD (formazione a distanza - online) da parte dei soggetti convenzionati con l'Assessorato regionale delle attività produttive.

Di contro, in alcune Regioni d'Italia lo svolgimento dei corsi in argomento è previsto anche in modalità FAD.

Sul punto, poiché sono stati chiesti chiarimenti circa la validità degli attestati conseguiti tramite corsi svolti in modalità FAD, si rappresenta quanto segue.

Relativamente ai corsi di cui alla lettera a) "corsi professionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande" l'Accordo sancito ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con atto n. 236/CSR del 21 dicembre 2011, al fine di garantire un livello formativo e professionale omogeneo su tutto il territorio nazionale, individua dei parametri minimi cui le Regioni devono attenersi nello stabilire la durata e il contenuto dei corsi professionali per l'avvio dell'attività di commercio.

Inoltre, con l'Accordo integrativo del 9 novembre 2017 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano - atto n. 200/CSR ha sancito, tra l'altro, che "l'utilizzo della modalità di formazione a distanza - FAD per l'erogazione dei corsi di qualificazione abilitante è consentita ad esclusione delle materie espressamente previste al punto 3 del presente Accordo, ovvero su salute, sicurezza, informazione e tutela del consumatore, nonché le materie riguardanti gli aspetti igienico/sanitari e le materie che prevedono attività di laboratorio o di esercitazione con attrezzature".

Al fine di fornire indicazioni sulla materia in argomento, giova rappresentare che, anche in virtù dei principi di reciprocità che consentono una libera circolazione di titoli e requisiti sul territorio nazionale ed europeo, i titoli abilitanti per l'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande conseguiti nelle altre Regioni, anche in modalità FAD, devono ritenersi validi anche nel territorio regionale, sempre che tale validità sia valutata e attestata dalla Regione competente e sia in linea con i parametri minimi stabiliti nei citati accordi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Mentre, per quanto concerne i titoli abilitanti o di frequenza relativi ai corsi svolti in altre Regioni in modalità FAD di cui alla lettera b) "corsi professionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di agenti e rappresentanti di commercio" e alla lettera e) "corsi preparatori per l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione", non sussistendo vincoli stabiliti in sede di Conferenza unificata, gli stessi devono in ogni caso, per il medesimo principio di reciprocità, ritenersi validi anche nel territorio regionale, sempre che tale validità sia valutata e attestata dalla Regione competente.

L'Assessore: TURANO