
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/723 DELLA COMMISSIONE, 2 maggio 2019
G.U.U.E. 13 maggio 2019, n. L 124
Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri.
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2021/1935)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità:
Entrata in vigore il: 2 giugno 2019
Applicabile dal: 14 dicembre 2019
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 113, paragrafo 2, e l'articolo 134, primo comma, lettera f),
considerando quanto segue:
1) L'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 prevede che, entro il 31 agosto di ogni anno, ciascuno Stato membro presenti alla Commissione una relazione annuale sui controlli ufficiali effettuati, sui casi di non conformità e sull'attuazione del suo piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP). La prima di tali relazioni deve essere presentata entro il 31 agosto 2021.
2) E' opportuno adottare un modello standard di formulario per garantire la presentazione uniforme delle relazioni annuali degli Stati membri.
3) Il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri dovrebbe integrare gli altri modelli standard di formulario esistenti adottati dalla Commissione per la presentazione delle relazioni sui controlli ufficiali che le autorità competenti sono tenute a presentare alla Commissione in conformità della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. Ciò al fine di evitare la presentazione di molteplici relazioni e la creazione di oneri amministrativi superflui.
4) Gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di compilare il modello standard di formulario in formato elettronico così da facilitare la raccolta di informazioni e dati ed evitare errori di trascrizione.
5) Per consentire l'impiego di mezzi di comunicazione avanzati e l'uso più efficiente possibile dei dati e delle informazioni contenuti nelle relazioni annuali, il modello standard di formulario dovrebbe essere fornito nel sistema informatico per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) e gli Stati membri dovrebbero trasmettere le relazioni annuali utilizzando l'IMSOC.
6) Il modello standard di formulario riporta determinati dati e informazioni che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, compresi dati e informazioni sul benessere degli animali negli allevamenti. La decisione 2006/778/CE della Commissione (2) stabilisce attualmente i requisiti applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali e le modalità di comunicazione delle informazioni alla Commissione. Per garantire coerenza e certezza del diritto è pertanto opportuno abrogare la decisione 2006/778/CE e sostituirla con il presente regolamento.
7) Il modello standard di formulario include inoltre informazioni e dati sulla protezione degli animali durante il trasporto che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione. La decisione di esecuzione 2013/188/UE della Commissione (3) stabilisce attualmente le norme relative alle relazioni annuali sulle ispezioni riguardanti la protezione degli animali durante il trasporto. Per garantire coerenza e certezza del diritto è pertanto opportuno abrogare la decisione 2013/188/UE e sostituirla con il presente regolamento.
8) Dato che il regolamento (UE) 2017/625 si applica con effetto dal 14 dicembre 2019, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.
9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 95 del 7.4.2017.
Decisione 2006/778/CE della Commissione, del 14 novembre 2006, relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali (GU L 314 del 15.11.2006).
Decisione di esecuzione 2013/188/UE della Commissione, del 18 aprile 2013, relativa alle relazioni annuali sulle ispezioni non discriminatorie effettuate a norma del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 111 del 23.4.2013).
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce il modello standard di formulario per le informazioni e i dati da includere nella relazione annuale presentata da ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.
Modello standard di formulario
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1935)
Gli Stati membri presentano le informazioni e i dati di cui all'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 mediante il modello standard di formulario figurante nell'allegato del presente regolamento. A tal fine essi utilizzano la versione elettronica del modello standard di formulario fornita nel sistema informatico per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC). Tuttavia, per le informazioni e i dati sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici di cui alla parte II, sezione 9, di tale formulario è utilizzato il sistema informativo sull'agricoltura biologica (OFIS).
Successivamente gli Stati membri confermano nella versione elettronica del modello standard di formulario nell'IMSOC che la parte II, sezione 9, di tale formulario è stata presentata tramite OFIS.
Abrogazione
La decisione 2006/778/CE e la decisione di esecuzione 2013/188/UE sono abrogate a decorrere dal 14 dicembre 2019.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
JEAN-CLAUDE JUNCKER
La parte II del presente allegato è modificata da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 febbraio 2021, n. L 65, nel seguente modo:
"- punto 1.4, tabella, prima colonna, punto 12, seconda voce, anziché: «Prodotti della pesca»; leggasi: «Prodotti della pesca*».
- punto 1.6, tabella, prima colonna, punto 12, seconda voce, anziché: «Prodotti della pesca»; leggasi: «Prodotti della pesca*».
- punto 4.2, tabella, prima colonna, prima riga, anziché: «Stabilimenti di trasformazione di animali d'acquicoltura riconosciuti*»; leggasi: «Stabilimenti di trasformazione di animali d'acquicoltura riconosciuti».
- punto 4.4, tabella, prima colonna, quattordicesima riga, anziché: «Stabilimenti di trasformazione di animali d'acquicoltura riconosciuti*»; leggasi: «Stabilimenti di trasformazione di animali d'acquicoltura riconosciuti».
- punto 5.4, tabella, prima colonna, settima riga, anziché: «categoria 3»; leggasi: «categoria 3*».
- punto 5.4, tabella, prima colonna, terza riga, anziché: «categoria 3»; leggasi: «categoria 3*».
- punto 6.2, tabella, intestazione, quinta colonna, anziché: «Numero di luoghi di produzione controllati in cui sono stati rilevati casi di non conformità*»; leggasi: «Numero di luoghi di produzione controllati in cui sono stati rilevati casi di non conformità».
- punto 10.4, tabella, intestazione, quarta colonna, anziché: «Numero di operatori controllati in cui sono stati rilevati casi di non conformità*»; leggasi: «Numero di operatori controllati in cui sono stati rilevati casi di non conformità».".
Allegato modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1935.