Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 agosto 2019

G.U.R.I. 12 ottobre 2019, n. 240

Istituzione del «Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali».

TESTO COORDINATO (al D.M. Lavoro e Politiche Sociali 29 settembre 2023)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, volti ad assicurare ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro in casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;

Visto, in particolare, l'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale;

Visto l'art. 28 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che disciplina il fondo di solidarietà residuale, volto ad assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa ai lavoratori dei settori non rientranti nella normativa in materia di integrazione salariale per i quali non sia stato costituito un fondo di solidarietà bilaterale di settore o un fondo di solidarietà alternativo;

Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 in base al quale qualora gli accordi di cui all'art. 26 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperti dal fondo residuale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro, del relativo settore, rientrano nell'ambito di applicazione di questo e non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate;

Visto l'art. 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di solidarietà residuale assume la denominazione di fondo di integrazione salariale ed è soggetto alle disposizioni del medesimo art. 29 in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale;

Visto l'art. 22, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019 che stabilisce che per le prestazioni dell'assegno straordinario di cui all'art. 26, comma 9, lettera b) del decreto legislativo n. 148 del 2015, con decorrenze successive al 1° gennaio 2019, il datore di lavoro interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento della prestazione ai lavoratori fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico e, ove prevista dagli accordi istitutivi, al versamento della contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 94343 del 3 febbraio 2016 che disciplina il fondo di integrazione salariale;

Visto l'accordo sindacale stipulato in data 18 luglio 2018 tra Utilitalia, Cisambiente, Legacoop, Fise Assoambiente e FP CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti UIL, Fiadel, con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di costituire il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle imprese dei servizi ambientali, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, prevedendo, tra le altre prestazioni, quella dell'assegno straordinario e contribuzione correlata alla prestazione;

Considerata l'esigenza delle parti sociali espressa nell'accordo sindacale del 18 luglio 2018 di costituire un fondo di solidarietà bilaterale per il settore dei servizi ambientali, già coperto dal fondo di integrazione salariale, secondo le disposizioni previste dalla normativa innanzi indicata;

Ritenuto, pertanto, istituire il Fondo ai sensi degli articoli 26 e 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015;

Decreta:

Art. 1

Istituzione del Fondo

(modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Lavoro e Politiche Sociali 29 settembre 2023)

1. E' istituito presso l'Inps il «Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali» riservato ai datori di lavoro esercenti servizi ambientali, che fanno parte di settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del titolo I del decreto legislativo n. 148 del 2015 e che occupano almeno un dipendente.

2. Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce gestione dell'Inps.

3. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di amministrazione del Fondo sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell'Inps e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all'Istituto distintamente.

Art. 2

Finalità e beneficiari

(modificato dall'art. 2, comma 1, del D.M. Lavoro e Politiche Sociali 29 settembre 2023)

1. Il Fondo, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015 ha lo scopo di assicurare tutele in costanza di rapporto di lavoro nonchè, con riferimento agli articoli 26, comma 9, e 32 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, le tutele di cui al successivo art. 6.

2. Beneficiari degli interventi del Fondo sono i lavoratori dipendenti dei datori di lavoro che occupano almeno un dipendente del settore dei servizi ambientali, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti.

Art. 3

Amministrazione del Fondo

1. La gestione del Fondo è assicurata da un comitato amministratore, (in seguito «comitato»), composto da cinque componenti complessivi designati dalle organizzazioni imprenditoriali firmatarie dell'accordo costitutivo del Fondo del 18 luglio 2018, da cinque componenti complessivi designati dalle OO.SS. nazionali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015 nonchè da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

2. Il comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il comitato rimane in carica quattro anni e, in ogni caso, fino al giorno di insediamento del nuovo comitato.

4. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

5. Il comitato elegge il presidente tra i componenti designati dalle parti stipulanti l'accordo di costituzione del Fondo del 18 luglio 2018, rispettivamente e a turno tra i componenti designati dalle organizzazioni imprenditoriali e unitariamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

6. Alle riunioni del comitato partecipano, con voto consultivo, il collegio sindacale dell'Inps e il Direttore generale dell'Inps o un suo delegato.

7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.

8. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, un componente del comitato, si provvederà alla sua sostituzione per il periodo residuo con altro componente designato secondo le modalità di cui al presente articolo.

9. Scaduto il periodo di durata, il comitato continua ad operare fino all'insediamento dei nuovi componenti.

10. L'esecuzione delle deliberazioni del comitato può essere sospesa da parte del direttore generale dell'Inps, qualora se ne evidenzino profili di illegittimità. Il provvedimento di sospensione è adottato nel termine di cinque giorni. Detto provvedimento è sottoposto, con indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'Inps, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni. Entro tre mesi, il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

Art. 4

Comitato amministratore: requisiti dei componenti

1. I componenti del comitato sono esperti in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di lavoro e occupazione. Devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività di insegnamento universitario in materia lavoro e occupazione, o di amministrazione, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti e organismi associativi di rappresentanza di categoria.

2. Detti esperti sono altresì in possesso dei requisiti di professionalità, di assenza di conflitto di interesse e requisiti di onorabilità di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

3. A pena di ineleggibilità o decadenza, i predetti esperti non possono detenere cariche in altri Fondi bilaterali di solidarietà.

4. La sussistenza di requisiti e l'assenza di situazioni impeditive è accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La decadenza dalla carica è dichiarata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

Art. 5

Compiti del comitato amministratore del Fondo

1. Il comitato amministratore ha il compito di:

a) predisporre sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione del Fondo; ove necessario, deliberare, sentite le parti firmatarie dell'accordo costitutivo del Fondo, le regole di precedenza e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro;

c) fare proposte, anche alle parti firmatarie dell'accordo del 18 luglio 2018, in materia di contributi, interventi e trattamenti e anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo al fine di assicurare il pareggio di bilancio;

d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti nonchè sull'andamento della gestione, studiando e proponendo alle parti firmatarie dell'accordo costitutivo del Fondo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;

e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;

f) elaborare, sentite le parti firmatarie dell'accordo del 18 luglio 2018, proposte di modifica all'importo delle prestazioni o alla misura delle aliquote di contribuzione da adottare con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;

g) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti e, in particolare, dall'art. 35, comma 4 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Art. 6

Prestazioni

(modificato e integrato dall'art. 3, commi 1, 2 e 3, del D.M. Lavoro e Politiche Sociali 29 settembre 2023)

1. In coerenza con le finalità di cui all'art. 2, il Fondo provvede alla:

a) erogazione di un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali ordinarie previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e per le causali straordinarie di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015. L'importo dell'assegno di integrazione salariale è pari a quello definito dall'art. 3, comma 5-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015. La durata massima di detta prestazione è pari:

per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre precedente: tredici settimane di assegno di integrazione salariale per le causali sia ordinarie che straordinarie;

per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre cinque e fino a quindici dipendenti nel semestre precedente: ventisei settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie;

per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre quindici dipendenti nel semestre precedente:

I) ventisei settimane di assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie;

II) ventiquattro mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione;

III) dodici mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale;

IV) trentasei mesi per la causale straordinaria del contratto di solidarietà.

Resta fermo, in ogni caso, il rispetto del limite massimo complessivo dei trattamenti stabilito dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

I lavoratori beneficiari di assegni di integrazione salariale sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 25-ter del decreto legislativo n. 148 del 2015 in tema di condizionalità e formazione;

b) erogazione di prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alla Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI), ovvero alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;

c) erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito su richiesta del datore di lavoro a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sessanta mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell'ambito di programmi di incentivi all'esodo;

c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni;

d) finanziamento di specifiche prestazioni in favore dei lavoratori, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero, al fine di assicurare l'effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o territoriali o regionali e/o dell'Unione europea.

2. Le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), ricorrono nei casi di dipendenti sospesi dal lavoro o che effettuino prestazioni a orario ridotto per una delle seguenti causali: a) integrazione salariale ordinaria: situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; situazioni temporanee di mercato; b) integrazione salariale straordinaria: riorganizzazione aziendale; crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell'attività dell'impresa o di un ramo di essa; contratti di solidarietà.

3. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato l'assegno ordinario, alle condizioni previste, trova applicazione per il periodo massimo di durata residua del contratto.

[4. L'importo dell'assegno ordinario è pari alla prestazione di integrazione salariale, così come definita dall'art. 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, anche in relazione ai massimali.] (comma abrogato) (1)

[5. L'assegno ordinario è corrisposto per un periodo non superiore a tredici settimane in un biennio mobile.] (comma abrogato) (1)

6. Il pagamento dell'assegno ordinario, alla fine di ogni periodo di paga, è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto e, comunque, a seguito della concessione dell'assegno deliberata dal Comitato amministratore. L'importo dell'assegno è rimborsato dall'Inps al datore di lavoro o da questi conguagliato secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. Relativamente agli assegni ordinari erogati sulla base delle causali previste per le integrazioni salariali ordinarie, su espressa richiesta del datore di lavoro in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie può autorizzare il pagamento diretto degli assegni.

7. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di fruizione dell'assegno ordinario fa perdere il diritto all'assegno per le giornate di lavoro effettuate. Il lavoratore perde il diritto all'assegno nel caso in cui non provveda ad una preventiva comunicazione all'Inps dell'attività svolta, fermo restando che le comunicazioni obbligatorie a carico dei datori di lavoro e delle agenzie di somministrazione sono sufficienti a far considerare adempiuto il predetto obbligo di comunicazione.

8. All'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria.

9. L'integrazione dell'indennità NASpI di cui al precedente comma 1, lettera b), è dovuta in relazione a cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali ovvero per risoluzione consensuale a seguito della procedura prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei casi previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e provvede ad assicurare:

a) per tutta la durata di percezione della NASPI, ad un'integrazione della stessa che assicuri il mantenimento di un trattamento complessivo pari all'ammontare inizialmente liquidato dall'Inps;

b) per il periodo successivo alla cessazione della prestazione di cui alla lettera a) a causa dell'esaurimento della sua durata massima, un'integrazione pari all'importo del trattamento complessivo quale risulta dalle riduzioni di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nel limite di ulteriori diciotto mesi.

10. Per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato, trova applicazione esclusivamente la lettera a) del precedente comma.

11. Le integrazioni di cui al precedente comma 9 sono soggette alle regole sulla sospensione, riduzione e decadenza previste per la prestazione pubblica e richiedono la persistenza dello stato di disoccupazione anche nel periodo successivo all'esaurimento della prestazione NASpI stessa.

12. Su richiesta del lavoratore, le integrazioni di cui al precedente comma 9, lettera a), possono essere erogate in un'unica soluzione laddove analoga modalità di erogazione sia stata autorizzata dall'Inps con riferimento alla NASPI, ovvero alla prestazione pubblica prevista in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in attuazione dell'art. 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

13. La misura e la durata degli assegni straordinari, di cui al precedente comma 1, lettera c), sono determinate dagli accordi sindacali aziendali ivi menzionati, con riferimento al periodo compreso fra la cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato. La contribuzione correlata è versata fino alla maturazione dei requisiti minimi previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata.

14. La fruizione dell'assegno straordinario non è cumulabile con la percezione di reddito da lavoro subordinato o autonomo, con la conseguente riduzione dell'assegno fino a concorrenza dei predetti redditi.

15. E' fatto obbligo al lavoratore, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e durante l'erogazione dell'assegno straordinario, di dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro e al Fondo dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro autonomo e subordinato ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso.

16. Nel caso di cumulo con redditi di lavoro subordinato, la base retributiva imponibile considerata al fine della contribuzione correlata è ridotta in misura pari all'importo di tali redditi con corrispondente riduzione dei relativi versamenti.

17. Per la realizzazione degli interventi al comma 1 della lettera d) il Fondo può stipulare apposite convenzioni con il Fondo interprofessionale al quale aderiscono i datori di lavoro che al Fondo fanno riferimento: le risorse derivanti dalle predette convenzioni sono in ogni caso vincolate alla finalità formativa.

Art. 7

Contribuzione correlata

1. Per gli assegni ordinari il Fondo versa alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione previdenziale correlata di cui all'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, per tutto il periodo di durata degli stessi. Per gli assegni straordinari, la contribuzione correlata è versata fino alla maturazione dei requisiti minimi previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata.

2. Nel caso delle prestazioni integrative di cui al precedente art. 6, comma 9, lettera b), la contribuzione correlata è dovuta ove tale contribuzione, versata per il periodo di erogazione delle stesse, consenta di maturare il diritto al trattamento pensionistico durante o a conclusione del periodo di percezione della prestazione integrativa.

Art. 8

Procedure e accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni del Fondo è preceduto dall'espletamento delle procedure previste dai contratti collettivi e dalla legge per i processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali.

2. La domanda di accesso agli assegni ordinari è presentata non prima di trenta giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e non oltre il termine di quindici giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività.

3. Il comitato amministratore del Fondo definisce criteri generali e regole che consentano un'equilibrata distribuzione degli interventi del Fondo tra i datori di lavoro aderenti nonchè le tempistiche di presentazione ed esame delle richieste di intervento.

4. La facoltà di autorizzare le prestazioni è esercitabile dal comitato decorsi sei mesi dalla nomina dello stesso.

Art. 9

Finanziamento

(modificato e integrato dall'art. 4 del D.M. Lavoro e Politiche Sociali 29 settembre 2023)

1. Per gli assegni ordinari e per le prestazioni di integrazione della NASPI ovvero delle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione del rapporto di lavoro nonchè per la relativa contribuzione correlata è dovuto mensilmente, a carico dei datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, un contributo ordinario dello 0,65%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante ed escluso il personale dirigente. Il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per le imprese che occupano mediamente almeno un dipendente e sino a quindici dipendenti, l'aliquota è pari allo 0,45%.

2. Un contributo addizionale, nella misura del 1,50%, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, è dovuto dal datore di lavoro per il periodo di fruizione degli assegni ordinari da parte dei suoi dipendenti.

3. Un contributo straordinario mensile addizionale è dovuto dal datore di lavoro in caso di ricorso alla integrazione della NASpI per l'intera durata di fruizione di tale prestazione, nella misura del 3% della retribuzione che il lavoratore interessato avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti eventi tutelati che possono dare luogo ad accredito figurativo ovvero non tutelati.

4. I datori di lavoro versano un ulteriore contributo in cifra fissa di euro 10 mensili per dodici mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova. I datori di lavoro versano altresì il 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata a far data dall'avvio operativo del Fondo e fino al 31 dicembre 2022. Le somme così raccolte sono utilizzate da ciascun datore di lavoro, per la parte dalla stessa versata, per il finanziamento delle prestazioni di cui al precedente art. 6, comma 1, lettere a) e b).

5. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, secondo quanto previsto dagli articoli 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e 3, comma 9 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

6. I datori di lavoro possono richiedere il finanziamento delle prestazioni che interessano i propri dipendenti nel limite massimo della contribuzione da ognuno di essi dovuta, ricomprendendo in tale calcolo la contribuzione da versare a titolo di contribuzione anche addizionale e straordinaria di cui ai precedenti commi 2 e 3. In via transitoria, per le aziende di nuova iscrizione al Fondo con organico compreso tra uno e cinque dipendenti il predetto limite è modificato come segue: nessun limite per le prestazioni erogate nel 2023; dieci volte nell'anno 2024; otto volte nell'anno 2025; sette volte nell'anno 2026; sei volte nell'anno 2027 e cinque volte nell'anno 2028.

7. Per gli assegni straordinari, è dovuta, da parte di ciascun datore di lavoro interessato, una contribuzione straordinaria relativa ai propri lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni erogabili e della contribuzione correlata. Tale importo è versato dall'azienda al Fondo in rate mensili, fermo restando il versamento della relativa contribuzione correlata da parte dell'azienda direttamente all'Inps.

8. La staffetta generazionale di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera c-bis), è finanziata mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle relative voci di costo, oneri e minori entrate come previsto dall'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Art. 10

Equilibrio finanziario del Fondo

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve ed entro i limiti delle risorse già acquisite ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

3. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio di previsione a otto anni, basato sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

4. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, i contributi già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo di integrazione salariale restano acquisiti al medesimo fondo.

5. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 3, l'importo delle prestazioni o la misura dell'aliquota contributiva possono essere oggetto di modifica, anche in corso d'anno, su proposta del comitato tramite decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.

6. La modifica dell'aliquota contributiva può essere disposta con decreto direttoriale dei predetti Ministeri anche in mancanza di proposta del comitato, per assicurare il pareggio di bilancio, per fare fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, per inadempienza del comitato in relazione a quanto previsto al precedente comma 5.

Art. 11

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015.

2. Dalla data di decorrenza del Fondo i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell'ambito di applicazione di questo e non sono più soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo di integrazione salariale restano acquisiti al medesimo fondo. Il comitato amministratore del fondo di integrazione salariale, sulla base delle stime effettuate dall'Inps, può proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinata ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2019

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

DI MAIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze

TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2019

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute, Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3023