
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 20 agosto 2019
G.U.R.I. 2 novembre 2019, n. 257
Determinazione dei contributi a conguaglio per l'anno 2018 e provvisorio per l'anno 2019 all'Organismo centrale di stoccaggio italiano e relative modalità di versamento per l'effettuazione delle funzioni in materia di scorte petrolifere.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 recante «Attuazione della direttiva n. 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi», di seguito indicato «decreto legislativo n. 249/2012»;
Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 249/2012 il quale stabilisce che, al fine di contribuire ed assicurare la disponibilità di scorte petrolifere e la salvaguardia dell'approvvigionamento petrolifero, sono attribuite all'Acquirente Unico S.p.a. anche le funzioni e le attività di Organismo centrale di stoccaggio italiano, di seguito OCSIT;
Visto l'art. 7, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 249/2012 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dall'istituzione e dall'espletamento di tutte le funzioni e le attività connesse dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano, ad eccezione delle attività richieste e finanziate dai soggetti obbligati di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), dello stesso decreto sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008, modificato con regolamento (CE) n. 147 del 13 febbraio 2013, e da ultimo con regolamento (UE) n. 2017/2010 della Commissione del 9 novembre 2017, e che l'OCSIT svolge le funzioni ed attività, senza fini di lucro con la sola copertura dei propri costi;
Visto l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012, il quale dispone che gli oneri ed i costi di cui al precedente comma 4 sono coperti mediante un contributo articolato in una quota fissa e in una variabile, in funzione delle tonnellate di prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente, demandando ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'ammontare del contributo nonchè le modalità ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi dovuti dai soggetti obbligati, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT ed in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, e che, in prima applicazione del decreto legislativo n. 249/2012, l'ammontare del citato contributo è determinato entro il 30 aprile 2013, anche in forma provvisoria e salvo conguaglio, a carico dei soggetti di cui al comma 4 che abbiano immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate di prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2013 recante, tra l'altro, le modalità di determinazione del contributo per l'anno 2013 e gli anni seguenti;
Considerato il piano dell'OCSIT comunicato da Acquirente Unico S.p.a. al Ministero dello sviluppo economico con nota del 18 luglio 2013 e successivo aggiornamento con nota del 13 settembre 2013, e il piano finanziario in esso contenuto;
Visto l'atto di indirizzo del 31 gennaio 2014 del Ministro dello sviluppo economico comunicato ad Acquirente Unico S.p.a. al fine dell'avvio operativo delle attività e funzioni dell'OCSIT;
Considerate le informazioni rese da Acquirente Unico S.p.a., in qualità di OCSIT, con nota del 28 novembre 2017 e successivamente revisionate con nota del 28 marzo 2018, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 249/2012, relativamente alla previsione dei costi per l'operatività dell'OCSIT per l'anno 2018 (Budget OCSIT 2018);
Considerate le informazioni rese da Acquirente Unico S.p.a., in qualità di OCSIT, con nota del 15 febbraio 2019, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del decreto del 13 novembre 2014 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 249/2012, relativamente al rendiconto consuntivo dei costi per l'operatività dell'OCSIT per l'anno 2018 (Consuntivo OCSIT 2018);
Considerate le informazioni rese da Acquirente Unico S.p.a., in qualità di Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), con nota del 29 novembre 2018 e successivamente revisionate con nota del 29 marzo 2019, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 249/2012, relativamente alla previsione dei costi per l'operatività dell'OCSIT per l'anno 2019 (Budget OCSIT 2019);
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 febbraio 2019 di determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2019 che, ai sensi dell'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, assegna all'OCSIT un obbligo di detenzione di scorte specifiche pari a numero quattordici giorni;
Considerata la necessità di definire, con il decreto ministeriale di cui al citato art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012, l'ammontare del contributo in forma provvisoria, salvo conguaglio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT per l'anno 2019 e che tale contributo è di titolarità dell'OCSIT stesso;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2019 recante le modalità di determinazione del contributo, per l'anno 2018, all'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) e relative modalità di versamento per l'effettuazione delle funzioni in materia di scorte petrolifere ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249;
Ritenuto opportuno dover stabilire con un unico decreto interministeriale sia le modalità di pagamento e/o restituzione del contributo ai soggetti obbligati, a conguaglio per il 2018, sia le modalità di determinazione dell'ammontare provvisorio del contributo 2019;
Decreta:
Determinazione dell'ammontare a conguaglio del contributo 2018
1. Il costo per l'operatività dell'OCSIT per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, è determinato a consuntivo nella misura di 26.296.412 euro. Al fine di garantire il principio di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT di cui al citato comma 5, il contributo è a diretta copertura di tutte le tipologie di oneri e costi di cui all'art. 7 comma 4 del citato decreto legislativo, così come identificate per natura a bilancio.
2. Per l'anno 2018 il contributo corrisposto in via provvisoria ad OCSIT, che è ammontato a 28.325.000 euro, risulta essere superiore al contributo complessivo dovuto per un valore di 2.028.588 euro, somma che sarà pertanto oggetto di conguaglio a favore dei soggetti obbligati.
3. Il contributo complessivo, compreso il conguaglio, per l'anno 2018 è così ripartito tra i soggetti obbligati:
a) quota fissa pari a 50 euro per ciascun soggetto obbligato;
b) quota variabile pari a 0,58092 euro per ogni tonnellata di prodotti petroliferi immessa in consumo nell'anno 2017 da ciascun soggetto obbligato.
4. L'OCSIT, ai sensi del comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, provvede a ripartire il costo a consuntivo dell'anno 2018 tra tutti i soggetti, che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008, modificato con regolamento (CE) n. 147 del 13 febbraio 2013 e da ultimo con regolamento (UE) n. 2017/2010 della Commissione del 9 novembre 2017.
5. L'OCSIT, nell'effettuare la ripartizione di cui al comma 3, provvede alla richiesta di pagamento della rata a saldo e alla restituzione della eventuale differenza tra contributo versato a titolo provvisorio e contributo dovuto a titolo di consuntivo, per l'anno 2018, in una unica rata, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
Determinazione dell'ammontare provvisorio del contributo 2019
1. Il contributo provvisorio per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012 [N.d.R. recte: art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249], è determinato nella misura di 44.431.000 euro.
2. Il contributo provvisorio per l'anno 2019 è da corrispondersi in un numero di rate di acconto pari al numero dei mesi dell'anno scorta definiti con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e corrisponde al 100% del totale di cui al comma 1, salvo conguaglio.
3. L'OCSIT ripartisce le rate di acconto in modo proporzionale alle tonnellate di prodotti energetici, di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008, modificato con regolamento (CE) n. 147 del 13 febbraio 2013 e da ultimo con regolamento (UE) n. 2017/2010 della Commissione del 9 novembre 2017, immesse in consumo nell'anno 2018 da parte dei soggetti obbligati, e ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e agli stessi soggetti entro dieci giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La prima rata di acconto potrà essere richiesta da OCSIT a partire dall'ultimo giorno lavorativo del primo mese dell'anno scorta 2019, come definito con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249.
4. Il pagamento delle rate mensili di acconto non è dovuto da quei soggetti per i quali risulti un obbligo di pagamento inferiore a euro 1.000 mensili/complessivi. Per tali soggetti obbligati l'emissione della fattura di acconto è effettuata in una sola soluzione, per un importo pari al 50% delle rate d'acconto calcolate sulla base del comma 3, da emettere a partire dall'ultimo giorno lavorativo del primo mese dell'anno scorta 2019.
5. Il pagamento delle fatture all'OCSIT da parte dei soggetti obbligati dovrà essere effettuato, per le rate in acconto, entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura stessa.
Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 20 agosto 2019
Il Ministro dello sviluppo economico: DI MAIO
Il Ministro dell'economia e delle finanze: TRIA
Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 965