Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 22 febbraio 2019, n. 74

G.U.R.I. 25 novembre 2019, n. 276

Approvazione dello schema di convenzione con Fintecna per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Biennio 2019-2020. (Ordinanza n. 74). 

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonchè con l'Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonchè delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Visto l'art. 2 del citato decreto-legge n. 189/2016, recante la disciplina delle «Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari»;

Visto l'art. 50 del citato decreto-legge n. 189/2016, recante la disciplina della «Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali», e in particolare:

il comma 2, che prevede che il Commissario straordinario, per l'esercizio dei compiti assegnati, si avvale della dotazione di personale prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, nonchè di ulteriori risorse umane, fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, a supporto di Regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per le funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base dei provvedimenti emessi dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge;

il comma 3, che, alle lettere b) e c), prevede che l'individuazione delle predette duecentoventicinque unità di personale possa avvenire anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con Fintecna S.p.a. o società da questa interamente controllata per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche, nonchè con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia o società da questa interamente controllata, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione;

il comma 8, che prevede il limite di spesa di euro 3 milioni per l'anno 2016, e di euro 15 milioni annui, per gli anni 2017 e 2018;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e conseguentemente il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista l'ordinanza 10 novembre 2016, n. 2, con la quale sono stati approvati gli schemi di convenzione con Fintecna e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria per il triennio 2016-2017-2018;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e in particolare l'art. 39, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016 (comma 1) e che al Commissario si applicano le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 109 del 2018, e ogni altra disposizione vigente concernente gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (comma 2);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato confermato fino al 31 dicembre 2019 Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge di bilancio 2019, con il quale la gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020;

Visto altresì il comma 276 della medesima legge 145/2018 ha disposto che «i contratti rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui alle convenzioni con le società indicate all'art. 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono derogare ai limiti di cui all'art. 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»;

Considerato che con lettera 9 novembre 2016, riscontrata favorevolmente dalla società Fintecna, il Commissario straordinario ha richiesto di individuare quarantacinque unità di personale con compiti di supporto tecnico-ingegneristico per le attività di cui al decreto-legge n. 189/2016.

Considerato che con comunicazione prot. CGRTS-0018717-P del 31 dicembre 2018, il Commissario straordinario ha manifestato la volontà di rinnovare la Convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 2016 con Fintecna, richiedendo nel contempo di proseguire le attività in regime di prorogatio fino alla data del 28 febbraio 2019;

Preso atto che Fintecna, con nota 11 gennaio 2019, prot. 00173, ha manifestato l'adesione alla richiesta avanzata dal Commissario, rendendosi disponibile a proseguire le attività in regime di prorogatio fino alla data del 28 febbraio 2019;

Vista la proposta di convenzione, il cui schema allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, prevede l'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00), ed inoltre:

a) conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 990, della legge n. 145/2018, è rinnovata fino al 31 dicembre 2020;

b) la rimodulazione del personale destinato ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione ovvero presso la struttura commissariale centrale, ferma restando la possibilità, per il Commissario, di richiedere l'impiego di risorse entro l'ammontare massimo annuo previsto, che comporterà esclusivamente l'aggiornamento dell'Allegato A-ter «Nuovo Quadro economico»;

Ritenuta la necessità di emanare apposita ordinanza con la quale rinnovare ed approvare la suindicata proposta di convenzione per gli anni 2019 e 2020, finalizzata a proseguire le attività oggetto della Convenzione da parte del personale di Fintecna;

Sentite le regioni interessate nella cabina di coordinamento del 21 febbraio 2019;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1

Approvazione del nuovo schema di convenzione con Fintecna

1. E' approvato lo schema di convenzione Fintecna allegato alla presente ordinanza, della quale costituisce parte integrante, e sostanziale, finalizzata all'individuazione delle unità di personale da destinare allo svolgimento delle attività di supporto tecnico-ingegneristico necessarie a fronteggiare, con la massima celerità, efficacia ed efficienza, le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.

2. La convenzione sarà efficace e produttiva di effetti secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 33 del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 990, della legge 145/2018;

3. Conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 990, della legge 145/2018, è rinnovata fino al 31 dicembre 2020;

4. L'ammontare del corrispettivo massimo stanziato è pari ad euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00) per ciascuno degli anni di durata della convenzione (2019-2020). Gli oneri connessi all'effettuazione delle attività previste dalla convenzione da stipularsi secondo lo schema approvato dalla presente ordinanza, stimati nella misura di euro 2.852.000,00 (duemilioniottocentocinquantaduemila/00) esclusa IVA, come specificato nell'Allegato A-ter «Nuovo Quadro economico» per ciascuno degli anni di durata della convenzione

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dalla presente ordinanza, si provvede con le risorse assegnate al fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni.

Art. 2

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

Roma, 22 febbraio 2019

Il Commissario straordinario: FARABOLLINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2019

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1795

ALLEGATO

Rinnovo della convenzione del 7 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo e Fintecna per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.

Tra

il Commissario straordinario nominato con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri D.P.C.M. del 5 ottobre 2018 e prorogato con D.P.C.M. del 31 dicembre 2018, prof. Piero Farabollini, nato a Treia (MC), il 1° gennaio 1960,

e

la società Fintecna S.p.A. (nel seguito definita FINTECNA), in persona ______________ munito dei necessari poteri

Premesso

che in data 7 dicembre 2016 è stata stipulata tra il Commissario straordinario e FINTECNA una Convenzione (di seguito «la Convenzione») per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e le finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e che la stessa è stata aggiornata con l'Addendum di cui all'Ordinanza commissariale n. 49 del 2018;

che, ai sensi dell'art. 3, par 4 della Convenzione, «FINTECNA mette a disposizione fino ad un massimo di quarantacinque unità di personale, dotate delle necessarie competenze e qualificazioni professionali tecnico-specialistiche», destinate allo svolgimento dell'attività di supporto tecnico-ingegneristico;

che dette unità integrano, a sensi dell'art. 50, comma 3, lettera c), del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 15 dicembre 2016, n. 229, la dotazione di personale assegnata al Commissario per la costituzione della relativa struttura;

che l'art. 1, comma 990 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha stabilito che, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge stesso, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018;

che il comma 276 della medesima legge n. 145/2018 ha altresì disposto che «I contratti rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui alle convenzioni con le società indicate all'art. 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono derogare ai limiti di cui all'art. 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;

che con comunicazione prot. CGRTS-001871722-P del 31 dicembre 2018, il Commissario Piero Farabollini ha manifestato la volontà di rinnovare la Convenzione sottoscritta con FINTECNA in data 7 dicembre 2016 e scaduta alla medesima data della comunicazione in parola;

che FINTECNA riscontrava tale nota in data 11 gennaio 2019, (Prot n. 173);

che, alla luce di quanto precede, il Commissario straordinario e FINTECNA addivengono alla stipulazione del presente rinnovo, in ottemperanza a quanto previsto nella medesima comunicazione del Commissario del 31 dicembre u.s., che ha specificatamente richiesto, nelle more del perfezionamento del quadro normativo, di proseguire le attività di cui alla Convenzione, in regime di prorogatio, alle medesime condizioni e modalità fino al 28 febbraio 2019.

Tutto ciò premesso

le Parti, come sopra indicate ed individuate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

1. La Convenzione è rinnovata fino al 31 dicembre 2020, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 990, della legge n. 145/2018.

2. Ai sensi del presente rinnovo viene mantenuta la iniziale dotazione del personale destinato ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione ovvero presso la struttura commissariale centrale, ferma restando la possibilità, per il Commissario, di richiedere l'impiego di risorse entro l'ammontare massimo annuo di cui all'art. 6, comma 1, della Convenzione, pari ad euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00), che comporterà esclusivamente l'aggiornamento del Nuovo quadro economico di cui all'art. 4 del presente rinnovo.

Art. 3

Termine di inizio e di ultimazione delle prestazioni

1. Il rinnovo della Convenzione sarà efficace e produttivo di effetti in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 33 del decreto legge n. 189/16 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000 n. 340 e successive modificazioni e scadrà il 31 dicembre 2020, in coerenza con la scadenza della gestione straordinaria individuata dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016.

2. Eventuali proroghe, rinnovi e modifiche saranno concordati tra le Parti e opportunamente formalizzati secondo la vigente normativa.

3. FINTECNA si impegna a procedere, in attesa del perfezionamento dell'efficacia, di cui al primo comma, allo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione e il Commissario straordinario si impegna a riconoscere a FINTECNA tutti i costi dalla stessa sostenuti per l'esecuzione delle attività medesime.

Art. 4

Corrispettivo

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, il Commissario straordinario riconosce a FINTECNA un importo annuo pari a euro 2.852.000,00 (duemilioniottocentocinquantaduemila/00) esclusa IVA, come specificato nell'Allegato A-ter «Nuovo Quadro Economico».

2. La copertura finanziaria dell'importo di cui al comma 1 comprende tutti i costi sostenuti da FINTECNA per le attività previste dal presente rinnovo, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge, come disciplinato al comma 3-quinquies dell'art. 50 del decreto-legge medesimo.

Art. 5

Sostituzione degli allegati della Convenzione

L'Allegato A-bis «Nuovo Quadro Economico» dell'Addendum alla Convenzione è sostituito integralmente dall'Allegato A-ter - «Nuovo Quadro Economico» al presente rinnovo.

Commissario straordinario

(Prof. Piero Farabollini)

FINTECNA S.p.a.

XXXXXXXX (Dr. XXXXXXXX)

ALLEGATO A-TER

ALLEGATO A-Ter: NUOVO QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO FINTECNA

A. Costo del personale

  Qualifica Costo gg/u F.T.E. GG. Costo
A-1.1 Responsabile di progetto 818 0,25 55 45.000
A-1.2 Responsabile tecnico/amministrativo 545 0,75 165 90.000
A-1.3 Personale esperto Fintecna 295 8 1760 520.000
A-1.4 Personale distaccato 273 4 880 240.000
A-1.5 Personale di livello superiore 223 8 1760 392.000
A-1.6 Personale di livello intermedio 200 24 5280 1.056.000
A-1.7 Personale di livello operativo 159 0 0 -
Totale A 45 9900 2.343.000

.

B. Altre voci di costo

A-2.1 Spese di logistica 459.000
A-2.2 Spese informatiche 50.000
Totale A-2 509.000
Totale Personale più Altre voci di costo (A + B) 2.852.000
IVA AL 22% 627.440
TOTALE IVA INCLUSA 3.479.440

.

Il corrispettivo, per l'anno 2019, sarà comprensivo dell'importo riferito alle attività svolte nel periodo di prorogatio.

Commissario straordinario

(Prof. Piero Farabollini)

FINTECNA S.p.A.