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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 ottobre 2019

G.U.R.I. 26 novembre 2019, n. 277

Modifiche al decreto 22 luglio 2019, recante «Modalità di erogazione dei contributi per iniziative di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualità 2019».

TESTO COORDINATO (al D.M. Infrastrutture e Trasporti 16 settembre 2020)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2019, n. 231 che destina 5.000.000 di euro all'incentivazione di interventi a favore della formazione professionale nel settore dell'autotrasporto;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019, n. 337, registrato dalla Corte dei conti in data 5 agosto 2019, come integrato dal decreto ministeriale 27 agosto 2019, n. 394, registrato dalla Corte dei conti in data 12 settembre 2019, recante contributi per iniziative di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualità 2019;

Considerata la sopravvenuta impossibilità di avvalersi dell'indispensabile supporto tecnico del soggetto precedentemente incaricato della implementazione del sistema per la gestione informatica delle domande e degli adeguamenti evolutivi della piattaforma medesima finalizzata alla gestione della misura di cui al presente decreto;

Rilevato, di conseguenza, che la presentazione delle domande di ammissione ai benefici non può più avvenire on-line e che anche la gestione dell'attività istruttoria deve adeguarsi a tale circostanza;

Considerato, altresì, che quanto sopra suggerisce di procedere alla revisione dei termini temporali fissati dal decreto ministeriale n. 337 del 2019 come integrato dal decreto ministeriale 27 agosto 2019, n. 394 e di prevedere idonee modalità di trasmissione delle istanze operative e di gestione dell'attività istruttoria al fine dell'adeguamento al mutato stato dei fatti;

Decreta:

Art. 1

Ridefinizione dei termini

(modificato dall'art. 1, comma 1, 2 e 3, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 16 settembre 2020)

1. Il termine del 16 dicembre 2019 di cui all'art. 1, comma 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019, n. 337 quale data di inizio dell'attività formativa è sostituito con il termine del 26 ottobre 2020.

2. Il termine del 3 giugno 2020 di cui all'art. 1, comma 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019, n. 337, quale termine di ultimazione dell'attività formativa è sostituito con il termine del 1° marzo 2021.

3. Il termine del 4 novembre 2019 di cui all'art. 3, comma 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019, n. 337, quale data a partire dalla quale è possibile presentare la domanda di ammissione ai contributi è sostituito con la data di pubblicazione del presente decreto.

4. Il termine del 10 dicembre 2019 quale termine finale di presentazione delle domande medesime, di cui all'art. 3, comma 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019, n. 337 è sostituito con il termine del 13 dicembre 2019.

5. Con riferimento all'art. 3, comma 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019, n. 337, la disposizione normativa avente ad oggetto la pubblicazione sul sito dell'Amministrazione delle modalità tecniche specifiche per la trasmissione delle domande è abrogata.

6. Il termine del 29 novembre 2019 di cui all'art. 4, comma 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019, n. 337, quale data entro la quale operare la verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande da parte della Commissione ministeriale è sostituito con il termine dell'11 marzo 2020.

7. Il termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla conclusione di ciascun progetto formativo, disposto dall'art. 4, comma 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019, n. 337, così come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 agosto 2019, n. 394, è sostituito dalla data del 15 aprile 2021, quale termine ultimo entro cui inviare specifica rendicontazione dei costi sostenuti, secondo le modalità descritte all'art. 2, comma 3 del presente decreto.

Art. 2

Modalità di trasmissione delle domande e degli atti istruttori

1. La presentazione delle istanze e la eventuale corrispondenza istruttoria con l'Amministrazione di cui all'art. 3, comma 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019, n. 337, avviene con gli strumenti ordinari in luogo delle procedure informatiche on-line.

2. Le domande di ammissione ai contributi possono essere trasmesse, esclusivamente, a pena di inammissibilità, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ram.formazione2019@pec.it.

3. In relazione all'art. 4, comma 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019, n. 337, la specifica rendicontazione dei costi sostenuti secondo il preventivo presentato all'atto della domanda, risultanti da fatture quietanzate in originale o copia conforme per ciascun progetto formativo, dovrà essere inviata, esclusivamente, a pena di inammissibilità, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ram.formazione2019@pec.it.

4. In relazione all'art. 3, comma 5, lettera e) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019, n. 337, le eventuali comunicazioni di variazione del calendario dei corsi, secondo le condizioni e i termini ivi previsti, dovranno essere trasmesse, esclusivamente, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ram.calendari2019@pec.it.

5. Le istanze di ammissione al contributo, devono essere redatte utilizzando esclusivamente - a pena di inammissibilità - il modulo che si allega, come parte integrante al presente decreto (allegato 1). Il modello deve essere riempito in tutti i campi di interesse, corredato di tutta la documentazione ivi prevista e debitamente sottoscritto con firma digitale.

Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2019

Il Ministro: DE MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 1-3503

ALLEGATO 1