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LEGGE REGIONALE 28 novembre 2019, n. 20

G.U.R.S. 6 dicembre 2019, n. 55

Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza degli operatori sanitari.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza degli operatori sanitari

1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale della salute, l'Osservatorio regionale sulla sicurezza degli operatori sanitari, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, al fine di realizzare un monitoraggio costante dei livelli di sicurezza nei presidi di ogni ordine e grado, volto a preservare l'incolumità fisica degli operatori nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 2

Composizione

1. L'Osservatorio regionale sulla sicurezza degli operatori sanitari è composto dall'Assessore regionale per la salute, dai direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale ovvero dai responsabili del servizio di prevenzione e protezione delle aziende, dal responsabile della direzione regionale dell'INAIL, dal presidente regionale dell'ordine dei medici, dal presidente regionale dell'ordine degli infermieri, dal presidente regionale dell'ordine dei farmacisti e dal presidente regionale dell'ordine dei medici veterinari.

2. Per la partecipazione all'Osservatorio non è prevista la corresponsione di alcun rimborso.

Art. 3

Funzioni

1. L'Osservatorio regionale sulla sicurezza degli operatori sanitari ha il compito di:

a) monitorare i rischi per la sicurezza degli operatori sanitari nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni ed elaborare un report annuale sul tema;

b) promuovere iniziative volte al contrasto ed alla prevenzione degli episodi di violenza a danno degli operatori sanitari nonché alla riduzione dei fattori di rischio presenti nei presidi sanitari;

c) promuovere la diffusione di informazioni volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della sicurezza degli operatori sanitari;

d) trasmettere ai prefetti, ai questori ed ai competenti uffici delle forze dell'ordine una relazione annuale sugli esiti del monitoraggio espletato.

Art. 4

Funzionamento

1. L'Osservatorio regionale sulla sicurezza degli operatori sanitari è presieduto dall'Assessore regionale per la salute. Si riunisce con frequenza trimestrale, anche facendo ricorso a modalità di collegamento via web.

Art. 5

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 novembre 2019

MUSUMECI

Assessore regionale per la salute: RAZZA