
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 12 novembre 2019, n. 144
G.U.R.I. 16 dicembre 2019, n. 294
Regolamento recante la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse e delle modalità operative del «Fondo salva opere».
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;
Visto il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali», convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, e in particolare, l'articolo 15, comma 1, recante modifiche all'articolo 47 del citato decreto-legge n. 34 del 2019;
Visto, in particolare, l'articolo 47, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 34 del 2019 che, al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e tutelare i lavoratori, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo denominato «Fondo salva-opere», diretto alla soddisfazione, nella misura massima del 70 per cento, dei crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo;
Visto il comma 1-ter del citato articolo 47, che disciplina le modalità di trasmissione della documentazione da parte dei richiedenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede all'erogazione delle risorse in favore dei soggetti di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 47 ed è, conseguentemente, surrogato nei diritti dei beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1205 del codice civile, è preferito al sub-appaltatore, al sub-affidatario o al sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel corso della procedura concorsuale, fino all'integrale recupero della somma pagata;
Visto il comma 1-quater del citato articolo 47, che prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo salva-opere;
Visto il comma 1-quinquies del citato articolo 47 che prevede, per i crediti insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 34 del 2019, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 34 del 2019, l'apposito stanziamento sul Fondo salva-opere di 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020 e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'erogazione delle risorse del Fondo anche per i predetti crediti, secondo le procedure e le modalità previste dai commi da 1-bis a 1-quater, nei limiti delle risorse del Fondo;
Visto il comma 1-sexies del citato articolo 47 che esclude l'applicazione dei commi da 1-bis a 1-quinquies alle gare aggiudicate dai comuni, dalle città metropolitane, dalle province, anche autonome, e dalle regioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui alla nota del 27 settembre 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2019;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2019;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo salva opere (di seguito «Fondo»), istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito «Ministero»), in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 47, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
2. Le disposizioni relative al Fondo si applicano alle gare di appalti pubblici di lavori, la cui base d'appalto è pari o superiore a euro 200.000,00 e alle gare di appalti pubblici di servizi e forniture connessi alla realizzazione di opere pubbliche, la cui base d'appalto è pari o superiore a euro 100.000,00, bandite a far data dal 30 giugno 2019.
3. I soggetti indicati all'articolo 47, comma 1-bis, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, hanno accesso al Fondo se il rispettivo appaltatore, contraente generale o affidatario di lavori è aggiudicatario o affidatario di un contratto d'appalto di cui al comma 2.
4. I soggetti indicati all'articolo 47, comma 1-quinquies, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, hanno accesso al Fondo se il rispettivo appaltatore, contraente generale o affidatario di lavori è aggiudicatario o affidatario di un contratto d'appalto di cui al comma 2 ed è stato assoggettato a procedura concorsuale aperta dalla data del 1° gennaio 2018 alla data del 30 giugno 2019.
Risorse del Fondo
1. Il Fondo è alimentato dalle seguenti risorse:
a) somme derivanti dal versamento all'entrata di bilancio dello Stato e dalla successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa del contributo pari allo 0,5 per cento dell'importo del ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalto di cui all'articolo 1, comma 2. Le amministrazioni aggiudicatrici, ovvero il contraente generale provvedono, entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, al versamento del contributo sul Capo XV, capitolo 2454, articolo 38 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato;
b) somme relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 1-quinquies del citato decreto-legge n. 34 del 2019, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,5 milioni di euro per l'anno 2020. Tali somme sono destinate esclusivamente ai crediti insoddisfatti alla data del 30 giugno 2019, in titolarità dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, in relazione a procedure concorsuali aperte dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019.
2. Il Ministero, verificata la mancata corresponsione del contributo di cui al comma 1, lettera a), nel termine ivi previsto, anche avvalendosi delle risultanze delle banche dati pubbliche disponibili in materia di appalti, diffida l'amministrazione aggiudicatrice ovvero il contraente generale alla corresponsione dello stesso.
Accesso alle risorse del Fondo
1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 47, comma 1-ter o comma 1-quinquies, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, chiedono l'accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata all'amministrazione aggiudicatrice, da inviare con posta elettronica certificata, compilata secondo il modello di cui all'Allegato A. In caso di affidamento a contraente generale, l'istanza è presentata, con le medesime modalità alternativamente:
a) all'amministrazione aggiudicatrice e per conoscenza anche al contraente generale e all'affidatario dei lavori;
b) al contraente generale medesimo e per conoscenza all'affidatario dei lavori.
2. L'istanza di accesso alle risorse del Fondo è corredata della documentazione attestante l'esistenza, l'esigibilità, l'importo del credito nei confronti dell'appaltatore, del contraente generale o dell'affidatario del contraente generale, insoluto alla data di presentazione dell'istanza.
3. Qualora, prima della presentazione dell'istanza, il credito dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sia stato ceduto pro solvendo ai sensi dell'articolo 1267 del codice civile ad un soggetto terzo e il credito non sia ritornato nella titolarità dei cedenti alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, l'istanza è presentata congiuntamente dal cedente e dal cessionario. In tal caso, l'istanza indica, altresì, l'ammontare del credito ceduto e le coordinate bancarie del cessionario.
4. I soggetti di cui al comma 1, ai quali è presentata l'istanza, certificano l'importo del credito anche avvalendosi di atti e documenti nella disponibilità propria o del contraente generale, al quale sono tenute a farne richiesta.
5. La certificazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato B, è trasmessa al Ministero e all'istante dall'amministrazione aggiudicatrice ovvero dal contraente generale, o dall'amministrazione affidante a contraente generale, con posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.
6. Le eventuali modifiche delle modalità di accreditamento delle risorse, anche conseguenti a mutamento soggettivo del rapporto obbligatorio, successive alla data della certificazione dei crediti, sono comunicate, entro dieci giorni, al Ministero e all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale.
7. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice o il contraente generale non si pronunci entro il termine previsto di cui al comma 5, ovvero rigetti espressamente, in tutto o in parte, l'istanza, l'istante può presentare la medesima istanza, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 5, ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento negativo, mediante posta elettronica certificata, al Ministero, allegando la documentazione a fondamento dell'istanza, l'eventuale provvedimento di rigetto e ogni altro elemento o documento utile. Il Ministero, compiuta l'opportuna istruttoria, nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'istanza documentata, può invitare l'amministrazione aggiudicatrice o il contraente generale a provvedere o a pronunciarsi nuovamente entro un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni.
Erogazione delle risorse
1. Entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, il Ministero predispone i piani di ripartizione delle somme disponibili sul Fondo da erogare ai soggetti titolari di crediti, le cui certificazioni siano state trasmesse al Ministero stesso almeno sessanta giorni prima delle predette date.
2. Le risorse disponibili del Fondo sono destinate a soddisfare i crediti, per i quali è stata accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento, nella misura massima del 70 per cento dell'importo certificato.
3. Qualora il 70 per cento dell'importo certificato sia superiore alle somme disponibili per il singolo piano, la ripartizione avviene in misura proporzionale al valore dei crediti certificati e l'eventuale residuo è riconosciuto a valere sulle risorse di cui ai successivi piani di ripartizione, in base all'ordine cronologico di ricezione delle istanze.
4. Per i crediti di cui all'articolo 47, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 34 del 2019, rispetto alle risorse di cui al medesimo comma per l'anno 2019, è predisposto un unico piano di ripartizione entro il 20 gennaio 2020. Le relative risorse sono destinate a soddisfare i crediti, per i quali è stata certificata la sussistenza delle condizioni per il pagamento, nella misura del 70 per cento dell'importo certificato. A tal fine i creditori presentano, entro il 10 dicembre 2019, l'istanza di cui all'articolo 3, comma 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, trasmettono al Ministero la certificazione del credito entro il 5 gennaio 2020. Ove la certificazione non venga resa entro tale data o l'istanza sia rigettata, in tutto o in parte, si applica l'articolo 3, comma 7.
5. In relazione alle risorse specificamente destinate per l'anno 2020 dall'articolo 47, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 34 del 2019, il Ministero, in base alla certificazione rilasciata a seguito della presentazione dell'istanza per l'anno 2019, predispone, per gli stessi crediti di cui al comma precedente, il piano di ripartizione entro il 1° marzo 2020. I medesimi crediti, ove non soddisfatti sino alla misura del 70 per cento del credito certificato, partecipano, unitamente a quelli certificati a seguito delle istanze dei creditori di cui all'articolo 47, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019, ai successivi piani di ripartizione, effettuati in base al criterio cronologico di ricezione delle istanze originarie.
6. Il Ministero, espletate le verifiche di cui all'articolo 47, al comma 1-ter, settimo e ottavo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2019, ed eseguiti gli eventuali pagamenti diretti dei debiti scaturenti da condizioni di irregolarità contributiva ovvero da cartelle di pagamento, provvede al pagamento delle somme di cui ai piani di ripartizione mediante accredito sul conto corrente indicato ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, da ciascun soggetto beneficiario, al netto degli eventuali pagamenti suddetti.
7. Per gli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il Ministero può avvalersi del supporto della Struttura tecnica di missione di cui all'articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Disposizioni finanziarie
1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 novembre 2019
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DE MICHELI
Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2019
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 3582