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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1140 DELLA COMMISSIONE, 3 luglio 2019

G.U.U.E. 4 luglio 2019, n. L 180

Regolamento che stabilisce modelli per le relazioni di controllo e le relazioni annuali di audit riguardanti gli strumenti finanziari attuati dalla BEI e da altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 5 luglio 2019

Applicabile dal: 5 luglio 2019

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (2), in particolare l'articolo 40, paragrafo 1, quarto comma,

previa consultazione del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei,

considerando quanto segue:

1) L'articolo 40, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, stabilisce che la BEI e le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione sono tenute a fornire alle autorità designate conformemente all'articolo 124 del suddetto regolamento e all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) una relazione di controllo unitamente a ciascuna domanda di pagamento e che sono inoltre tenute a fornire alla Commissione e alle autorità designate una relazione annuale di audit elaborata dai loro revisori esterni.

2) Al fine di garantire la coerenza, la qualità e la tempestiva presentazione delle informazioni che devono essere fornite dalla BEI o dalle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione alle autorità designate e alla Commissione, in particolare in vista del termine per la presentazione della relazione di cui all'articolo 127, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), è opportuno definire un formato standard che stabilisca requisiti uniformi relativi a struttura, tempistica e contenuto delle informazioni sia per la relazione di controllo che per la relazione annuale di audit.

3) Al fine di consentire alle autorità designate di adempiere i loro obblighi inerenti alle verifiche, ai controlli e agli audit, è opportuno che la BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscano i documenti necessari alle autorità designate.

4) Per garantire che le autorità designate possano effettivamente avvalersi delle nuove disposizioni che si applicano a decorrere dal 2 agosto 2018 a norma dell'articolo 282 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 del 20.12.2013.

(2)

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018).

(3)

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013).

(4)

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013).

Art. 1

Modello per la relazione di controllo

La relazione di controllo di cui all'articolo 40, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è redatta secondo il modello di cui all'allegato I del presente regolamento.

Art. 2

Modello per la relazione annuale di audit

La relazione annuale di audit di cui all'articolo 40, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è redatta secondo il modello di cui all'allegato II del presente regolamento ed è presentata alle autorità designate e alla Commissione entro il 31 dicembre successivo alla fine del periodo contabile di riferimento.

Art. 3

Documenti necessari per le verifiche e gli audit

La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono alle autorità designate tutti i documenti necessari per svolgere le funzioni di cui all'articolo 125, paragrafo 5, e all'articolo 127 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e di cui all'articolo 9 e all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Art. 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

JEAN-CLAUDE JUNCKER

ALLEGATO I

Modello per la relazione di controllo

A. Relazione di controllo inerente alla domanda di pagamento presentata alla Commissione: [riferimento] [data prevista] 

B. Data di richiesta della relazione di controllo da parte dello Stato membro (almeno due mesi prima della data prevista di cui al precedente punto A.): [data] 

C. Periodo di riferimento:

1. Importo totale dei pagamenti ai destinatari finali e, nei casi di cui all'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013, dei pagamenti a vantaggio dei destinatari finali, con indicazione separata dei fondi SIE, dei contributi nazionali pubblici e privati.

2. Importo totale delle risorse impegnate per contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali richieste di garanzia per perdite, calcolate in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi, a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti sottostanti o altri strumenti di rischio per nuovi investimenti nei destinatari finali, con indicazione separata dei fondi SIE, dei contributi nazionali pubblici e privati.

3. Importo totale dei costi di gestione sostenuti e/o delle commissioni di gestione pagate dallo strumento finanziario, con indicazione separata dei fondi SIE, dei contributi nazionali pubblici e privati.

4. Stato di attuazione della strategia di investimento o documenti equivalenti, come indicato nell'accordo di finanziamento.

5. Analisi dei progressi: volume degli importi impegnati dal programma operativo e degli importi erogati agli intermediari finanziari.

6. Attività di monitoraggio e relativo seguito.

7. Livello degli interessi e delle altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi SIE erogato agli strumenti finanziari di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

8. Livello delle risorse rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, compresi i rimborsi in conto capitale, le plusvalenze e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o qualunque altro reddito generato dagli investimenti di cui all'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Allegato: elenco delle operazioni con destinatari finali che hanno ricevuto il sostegno dello strumento finanziario, la cui somma dovrebbe corrispondere agli importi di cui ai precedenti punti 1 e 2, e ripartizione per strumento finanziario degli importi di cui al punto 3.

ALLEGATO II

Modello per la relazione annuale di audit

1. INTRODUZIONE

1.1. Identificazione della società di audit esterna che ha partecipato alla preparazione della relazione.

1.2. Periodo di riferimento (ad esempio, dal 1° luglio N-1 al 30 giugno N)

1.3. Identificazione dello (degli) strumento (i) finanziario (i)/del (dei) mandato (i) e programma (i) operativo (i) o programma (i) di sviluppo rurale cui si riferisce la relazione di audit. Identificazione dell'accordo di finanziamento cui si riferisce la relazione («accordo di finanziamento»).

2. AUDIT DEI SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO APPLICATI DALLA BEI/DAL FEI O DA ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI

Risultati dell'audit esterno del sistema di controllo interno della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, volto a valutare la configurazione e l'efficacia di tale sistema di controllo interno e che copre i seguenti elementi:

2.1. Processo di accettazione del mandato.

2.2. Processo di valutazione e selezione degli intermediari finanziari: valutazione formale e qualitativa.

2.3. Processo di approvazione delle operazioni con intermediari finanziari e firma dei pertinenti accordi di finanziamento.

2.4. In caso di contributo finanziario agli strumenti finanziari istituiti a livello di Unione, tra cui gli strumenti dell'iniziativa per le PMI e in caso di utilizzo combinato dei fondi SIE e del FEIS di cui all'articolo 39 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013, processo di istituzione dello strumento in linea con le regole definite negli articoli pertinenti [ad esempio gli articoli 39 e 39 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013].

2.5. Processi di monitoraggio degli intermediari finanziari in materia di:

2.5.1. rendicontazione da parte degli intermediari finanziari;

2.5.2. gestione delle registrazioni;

2.5.3. importi erogati ai destinatari finali;

2.5.4. ammissibilità del sostegno ai destinatari finali;

2.5.5. commissioni e costi di gestione addebitati dagli intermediari finanziari;

2.5.6. requisiti di visibilità;

2.5.7. attuazione delle prescrizioni relative agli aiuti di Stato da parte degli intermediari finanziari e, nel caso del FEASR (parzialmente esonerato dalle norme sugli aiuti di Stato), attuazione delle prescrizioni specifiche per ciascun fondo comprese, se del caso, le norme relative al cumulo degli aiuti;

2.5.8. trattamento differenziato degli investitori, se pertinente;

2.5.9. rispetto delle prescrizioni in materia fiscale di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1303/2013, quali aggiornate nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

2.6. Sistemi per il trattamento dei pagamenti ricevuti dall'autorità di gestione.

2.7. Sistemi per il calcolo e il pagamento degli importi relativi ai costi e alle commissioni di gestione.

2.8. Sistemi per il trattamento dei pagamenti agli intermediari finanziari.

2.9. Sistemi per il trattamento degli interessi e delle altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi SIE agli strumenti finanziari.

In relazione ai punti da 2.1 a 2.4 precedenti, a seguito della presentazione della prima relazione annuale di audit: informazioni soltanto sugli aggiornamenti o sulle modifiche delle procedure o delle modalità in essere e loro valutazione per le relazioni annuali successive.

In relazione ai punti da 2.5 a 2.9 precedenti: risultati delle verifiche di audit riguardanti i pertinenti sistemi e procedure interni applicabili.

2.10. Alla chiusura, i seguenti elementi sono contemplati nell'ultima relazione annuale di audit, oltre agli elementi menzionati ai precedenti punti da 2.1 a 2.9:

2.10.1. Ricorso ad un trattamento differenziato degli investitori

2.10.2. Coefficiente di moltiplicazione ottenuto rispetto a quello concordato negli accordi di garanzia per gli strumenti finanziari che forniscono garanzie

2.10.3. Importo degli abbuoni di interessi o degli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati in conformità dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013

2.10.4. Importo dei costi e delle commissioni di gestione capitalizzati in conformità dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013

2.10.5. Importo del contributo del programma versato in un conto di garanzia in conformità dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013

2.10.6. Impiego degli interessi e delle altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi SIE erogato agli strumenti finanziari in conformità dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1303/2013

2.10.7. Impiego delle risorse rimborsate agli strumenti finanziari, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, fino alla fine del periodo di ammissibilità e disposizioni adottate per l'impiego di tali risorse dopo la fine del periodo di ammissibilità, in conformità degli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013

3. CONCLUSIONI DELL'AUDIT

3.1. Conclusioni in merito alla capacità, da parte della società di audit esterna, di fornire una ragionevole garanzia circa la configurazione e l'efficacia del sistema di controllo interno messo in atto dalla BEI o da altre IFI in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, conformemente alle norme applicabili, in base agli elementi di cui al paragrafo 2.

3.2. Risultati e raccomandazioni conseguenti all'attività di audit

I punti 3.1 e 3.2 devono basarsi sui risultati dell'attività di audit di cui al paragrafo 2 e, se del caso, tenere conto dei risultati di altre attività di audit nazionali o dell'Unione svolte in relazione allo stesso organismo che attua strumenti finanziari e/o allo stesso mandato relativo a strumenti finanziari.