
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DECRETO 13 novembre 2019
G.U.R.S. 20 dicembre 2019, n. 57
Riconoscimento di organizzazioni di produttori ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 8867 del 13 agosto 2019.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, relativa alle norme sulla dirigenza;
Visto il C.C.R.L. dell'area della dirigenza recepito con D.P. Reg. n. 10 del 22 giugno 2001;
Visto il D.P.Reg. n. 2586 del 6 maggio 2019, con il quale è stato conferito al dott. Dario Cartabellotta l'incarico di dirigente generale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Dipartimento regionale dell'agricoltura in esecuzione della delibera di Giunta n. 140 del 17 aprile 2019;
Visto il D.D.G. n. 1396 del 4 luglio 2019 di incarico di dirigente dell'area 5 "Brand Sicilia e marketing territoriale" al dott. Pietro Miosi;
Vista la nota n. 38053 del 25 luglio 2019, con la quale il dirigente generale di questo Dipartimento, in attuazione del decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12, dispone la rimodulazione dell'assetto organizzativo del Dipartimento regionale dell'agricoltura e l'applicazione del funzionigramma dipartimentale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 17 luglio 2019 alla luce del quale, a far data dall'1 agosto 2019, le competenze relative all'OCM settore vegetale, compresi gli interventi per la costituzione e l'avviamento di Organizzazioni di produttori (O.P.), vengono attribuite all'Area 5;
Visto il regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli e che abroga, tra l'altro, il precedente regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio (Regolamento Unico OCM);
Visto l'art. 152 del regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale prevede che gli Stati Membri possano riconoscere le Organizzazioni di produttori per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;
Visto il regolamento UE n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 (OMNIBUS), articolo 4 "Modifiche del regolamento UE n. 1308/2013";
Visto il regolamento delegato UE n. 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017, che integra i regolamenti n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati ed il regolamento n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento n. 543/2011 della Commissione, nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;
Visto il regolamento di esecuzione UE n. 2017/892 della Commissione del 13 marzo, recante modalità di applicazione del regolamento UE n. 1308/2013;
Visto il D.D.G. n. 3284 del 28 dicembre 2010, con il quale, ai sensi del D.M. n. 8445 del 30 settembre 2010 e ss.mm. ed ii. e del reg. CE n. 1234/2007 del Consiglio, sono stati elevati i parametri minimi della produzione commercializzabile per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori (O.P.) operanti nella Regione Sicilia, rispetto a quelli previsti nei D.M. dal 2010 ad oggi;
Considerato che il predetto innalzamento dei parametri minimi della produzione commercializzabile, originariamente finalizzato a ridurre il numero di organizzazioni di produttori (O.P.) operanti in Sicilia a garanzia di una maggiore aggregazione e penetrazione nei mercati non ha restituito, a livello regionale, il risultato auspicato in termini di percentuale di produzione aggregata (produzione commercializzata dalle OP), che ad oggi si attesta al 34,50%, rispetto alla produzione ortofrutticola regionale complessiva;
Visto il D.M. n. 8867 del 13 agosto 2019 "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi", il quale, ai fini del riconoscimento delle O.P. e del successivo mantenimento dei requisiti, prevede il valore minimo della produzione commercializzabile come dal seguente schema:
a) euro 3.500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per un prodotto il cui codice NC inizia con 07 o 08;
b) euro 4.500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per due o più prodotti di cui almeno uno con codice NC che inizia con 07 o 08;
c) euro 200.000,00 se il riconoscimento è chiesto per uno o più prodotti il cui codice NC inizia con 09;
d) euro 500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per uno o più prodotti il cui codice NC inizia con 12 o con la contemporanea presenza di prodotti il cui codice inizia con NC 9 o NC 12.
In deroga alla lettera a) il valore minimo di produzione commercializzabile è di:
a1) euro 1.000.000,00 se il riconoscimento è chiesto per un prodotto il cui codice NC inizia con 0703, 0709 51, 0802, 0804 e per i prodotti dei codici 0805 9000 00, 0807 11 00, 0807 19 00, 0810 9075 30 e 0810 9075 50;
b1) in deroga alla lettera b) il valore minimo di produzione commercializzabile è di euro 1.500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per due o più prodotti di cui alla lettera a1);
Vista la richiesta trasmessa in data 10 ottobre 2019 da "Alleanza delle cooperative italiane Sicilia" ed acquisita al prot. n. 48917 dell'11 ottobre 2019 del Dipartimento regionale dell'agricoltura, con la quale viene richiesta una deroga all'applicazione dei parametri minimi, contemplati nel D.D.G. n. 3284 del 28 dicembre 2010, per il riconoscimento di organizzazioni di produttori (O.P.) in Sicilia e di allineare i nuovi parametri regionali a quelli adottati a livello nazionale con il D.M. n. 8867 del 13 agosto 2019;
Ritenuto di considerare anche quanto espresso da "Alleanza delle cooperative italiane Sicilia" relativamente alle criticità del mercato agroalimentare siciliano; in particolare valutando il riverbero che la generale crisi economica in Europa ha generato sui consumi dei prodotti dell'agricoltura siciliana con il conseguente crollo dei prezzi, nonché la concorrenza delle produzioni orticole provenienti dai Paesi terzi, quali il Marocco, ed il manifestarsi di calamità naturali ed avversità fitopatologiche nel territorio siciliano;
Considerato che, a seguito della predetta richiesta di "Alleanza delle cooperative italiane Sicilia", nel corso della riunione della governance dell'agricoltura (D.A. n. 69 del 3 luglio 2019), tenutasi in data 5 novembre 2019 presso la Presidenza della Regione - Palazzo d'Orleans - nell'ambito del punto all'ordine del giorno "Organizzazioni di produttori ortofrutticoli: nuovi criteri e modalità", si è determinato di accogliere la proposta di "Alleanza delle cooperative italiane Sicilia", di adozione dei parametri nazionali per il riconoscimento di organizzazioni di produttori contemplati dall'art. 3 del D.M. n. 8867 del 13 agosto 2019, applicando la condizione di cui al successivo articolo 3;
A termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Ai fini del riconoscimento di organizzazioni di produttori (O.P.) del settore ortofrutta, il valore minimo della produzione commercializzabile è allineato ai parametri previsti nell'articolo 3, comma 4, del D.M. n. 8867 del 13 agosto 2019, secondo lo schema di seguito riportato:
a) euro 3.500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per un prodotto il cui codice NC inizia con 07 o 08;
b) euro 4.500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per due o più prodotti di cui almeno uno con codice NC che inizia con 07 o 08;
c) euro 200.000,00 se il riconoscimento è chiesto per uno o più prodotti il cui codice NC inizia con 09;
d) euro 500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per uno o più prodotti il cui codice NC inizia con 12 o con la contemporanea presenza di prodotti il cui codice inizia con NC 9 o NC 12.
In deroga alla lettera a) il valore minimo di produzione commercializzabile è di:
a1) euro 1.000.000,00 se il riconoscimento è chiesto per un prodotto il cui codice NC inizia con 0703, 0709 51, 0802, 0804 e per i prodotti dei codici 0805 9000 00, 0807 11 00, 0807 19 00, 0810 9075 30 e 0810 9075 50;
b1) in deroga alla lettera b) il valore minimo di produzione commercializzabile è di euro 1.500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per due o più prodotti di cui alla lettera a1).
Per le richieste di riconoscimento che vertono esclusivamente su prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico ai sensi del regolamento CE n. 834/2007, i parametri sono ridotti del 30%. A tal fine sono presi in considerazione tutti i produttori che si trovano inseriti nel regime del predetto regolamento, alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.
Ai fini del calcolo del valore minimo della produzione commercializzabile, necessario al riconoscimento di una nuova organizzazione di produttori (O.P.), non si terrà conto della produzione conferita da soci che abbiano receduto da O.P. già riconosciute. Ciò al fine di scongiurare lo spacchettamento delle organizzazioni di produttori già operanti ed a vantaggio di nuove organizzazioni di produttori che aggreghino nuovo prodotto.
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente decreto, restano confermate tutte le disposizioni previste nella normativa comunitaria vigente e nel D.M. n. 8867 del 13 agosto 2019 e relativo allegato.
Il presente decreto sarà notificato al competente Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo (MIPAAFT), all'organismo pagatore AGEA e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 novembre 2019.
CARTABELLOTTA