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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1174 DELLA COMMISSIONE, 9 luglio 2019

G.U.U.E. 10 luglio 2019, n. L 184

Regolamento che istituisce massimali di bilancio per il 2019 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 17 luglio 2019

Applicabile dal: 1 gennaio 2019

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 36, paragrafo 4, l'articolo 42, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 3, l'articolo 49, paragrafo 2, l'articolo 51, paragrafo 4, e l'articolo 53, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

1) Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del suddetto regolamento per il 2019 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento. In conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, occorre tener conto degli eventuali aumenti applicati dagli Stati membri ai sensi di tale disposizione.

2) Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2019 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento. Ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, al momento di fissare il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento unico per superficie, la Commissione tiene conto di qualsiasi aumento applicato dagli Stati membri conformemente a tale disposizione.

3) Per ciascuno Stato membro che concede il pagamento ridistributivo di cui al titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2019 deve essere fissato dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento.

4) In merito al pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del suddetto regolamento per il 2019 devono essere calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 1, di detto regolamento e ammontano al 30 % del massimale nazionale dello Stato membro interessato come stabilito nell'allegato II del medesimo regolamento.

5) Per gli Stati membri che concedono il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2019 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri interessati a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

6) In merito al pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2019 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, di detto regolamento e non possono superare il 2 % del massimale annuo fissato nell'allegato II.

7) Se l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto per il 2019 in uno Stato membro supera il massimale fissato a norma dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quello Stato membro, lo Stato membro deve finanziare la differenza conformemente all'articolo 51, paragrafo 2, del suddetto regolamento nel rispetto dell'importo massimo stabilito all'articolo 51, paragrafo 1, del medesimo regolamento. A fini di chiarezza, è opportuno fissare tale importo massimo per ciascuno Stato membro.

8) Per ciascuno Stato membro che concede il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 nel 2019, la Commissione deve fissare i massimali nazionali annui di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del suddetto regolamento per il 2019 in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

9) Per quanto riguarda il 2019, l'attuazione dei regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 è iniziata il 1° gennaio 2019. Per motivi di coerenza tra l'applicabilità del suddetto regolamento nell'anno di domanda 2019 e l'applicabilità dei massimali di bilancio corrispondenti, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data.

10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 del 20.12.2013.

Art. 1

1. I massimali nazionali annui per il 2019 per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto I dell'allegato del presente regolamento.

2. I massimali nazionali annui per il 2019 per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto II dell'allegato del presente regolamento.

3. I massimali nazionali annui per il 2019 per il pagamento ridistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto III dell'allegato del presente regolamento.

4. I massimali nazionali annui per il 2019 per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto IV dell'allegato del presente regolamento.

5. I massimali nazionali annui per il 2019 per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto V dell'allegato.

6. I massimali nazionali annui per il 2019 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VI dell'allegato del presente regolamento.

7. Gli importi massimi per il 2019 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VII dell'allegato del presente regolamento.

8. I massimali nazionali annui per il 2019 per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VIII dell'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

JEAN-CLAUDE JUNCKER

ALLEGATO

I. Massimali nazionali annui per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)
Anno civile 2019
Belgio 211 289
Danimarca 531 810
Germania 2 988 165
Irlanda 825 611
Grecia 1 091 170
Spagna 2 845 377
Francia 3 025 958
Croazia 143 257
Italia 2 155 184
Lussemburgo 22 741
Malta 650
Paesi Bassi 466 930
Austria 470 383
Portogallo 279 562
Slovenia 75 223
Finlandia 262 840
Svezia 403 066
Regno Unito 2 092 657

.

II. Massimali nazionali annui per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)
Anno civile 2019
Bulgaria 378 884
Repubblica ceca 472 211
Estonia 93 655
Cipro 29 672
Lettonia 148 482
Lituania 187 426
Ungheria 733 206
Polonia 1 576 884
Romania 987 609
Slovacchia 253 038

.

III. Massimali nazionali annui per il pagamento ridistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)
Anno civile 2019
Belgio 46 100
Bulgaria 55 900
Germania 335 480
Francia 687 718
Croazia 31 765
Lituania 72 552
Polonia 298 036
Portogallo 23 050
Romania 101 799
Regno Unito  81 479

.

IV. Massimali nazionali annui per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)
Anno civile 2019
Belgio 144 557
Bulgaria 238 888
Repubblica ceca 258 509
Danimarca 245 627
Germania 1 437 770
Estonia 43 190
Irlanda 363 320
Grecia 550 385
Spagna 1 468 030
Francia 2 063 154
Croazia 95 294
Italia 1 111 301
Cipro 14 593
Lettonia 84 046
Lituania 145 104
Lussemburgo 10 030
Ungheria 402 860
Malta 1 573
Paesi Bassi 201 261
Austria 207 521
Polonia 1 035 154
Portogallo 179 807
Romania 570 959
Slovenia 40 283
Slovacchia 135 498
Finlandia 157 389
Svezia 209 930
Regno Unito 961 573

.

V. Massimali nazionali annui per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)
Anno civile 2019
Danimarca 2 857
Slovenia 2 122

.

VI. Massimali nazionali annui per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)
Anno civile 2019
Belgio 9 095
Bulgaria 3 176
Repubblica ceca 1 723
Danimarca 14 328
Germania 47 926
Estonia 979
Irlanda 24 221
Grecia 36 692
Spagna 97 869
Francia 68 772
Croazia 6 353
Italia 37 043
Cipro 657
Lettonia 5 603
Lituania 6 046
Lussemburgo 501
Ungheria 5 371
Malta 21
Paesi Bassi 13 417
Austria 13 835
Polonia 34 505
Portogallo 11 987
Romania 23 752
Slovenia 2 014
Slovacchia 1 706
Finlandia 5 246
Svezia 10 497
Regno Unito 16 405

.

VII. Importi massimi per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)
Anno civile 2019
Belgio 9 637
Bulgaria 15 926
Repubblica ceca 17 234
Danimarca 16 375
Germania 95 851
Estonia 2 879
Irlanda 24 221
Grecia 36 692
Spagna 97 869
Francia 137 544
Croazia 6 353
Italia 74 087
Cipro 973
Lettonia 5 603
Lituania 9 674
Lussemburgo 669
Ungheria 26 857
Malta 105
Paesi Bassi 13 417
Austria 13 835
Polonia 69 010
Portogallo 11 987
Romania 38 064
Slovenia 2 686
Slovacchia 9 033
Finlandia 10 493
Svezia 13 995
Regno Unito 64 105

.

VIII. Massimali nazionali annui per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)
Anno civile 2019
Belgio 80 935
Bulgaria 119 444
Repubblica ceca 129 255
Danimarca 24 135
Estonia 6 142
Irlanda 3 000
Grecia 182 056
Spagna 584 919
Francia 1 031 577
Croazia 47 647
Italia 478 600
Cipro 3 891
Lettonia 42 023
Lituania 72 552
Lussemburgo 160
Ungheria 201 430
Malta 3 000
Paesi Bassi 3 350
Austria 14 526
Polonia 505 933
Portogallo 117 535
Romania 259 043
Slovenia 17 456
Slovacchia 67 740
Finlandia 102 828
Svezia 90 970
Regno Unito 53 129