
DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2019
G.U.R.I. 5 febbraio 2020, n. 29
Riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l'annualità 2019.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SU PROPOSTA DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SALUTE E IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e in particolare, l'art. 3, comma 3, che definisce la connotazione di gravità della condizione di disabilità, e l'art. 4, che ne definisce le modalità di accertamento;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», e in particolare, l'art. 14 concernente i progetti individuali per le persone disabili;
Vista la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in particolare, l'art. 3, che definisce i principi generali, e l'art. 19, concernente la vita indipendente e l'inclusione nella società;
Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare», e in particolare:
l'art. 3, comma 1, che istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;
l'art. 3, comma 2, come modificato dall'art. 3, comma 4, lettera d), n. 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, che stabilisce che l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità provvedono annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo;
l'art. 4, che stabilisce le finalità del Fondo;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 novembre 2016, adottato ai sensi del predetto art. 3, comma 2, della legge n. 112 del 2016;
Ritenuto necessario provvedere alla ripartizione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'annualità 2019, mantenendo ferme le altre previsioni del surrichiamato decreto ministeriale del 23 novembre 2016;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2018, di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 ed in particolare la tabella 4, che ha assegnato al capitolo di spesa 3553 «Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare», una disponibilità per l'anno 2019, pari a 56.100.000 di euro;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 agosto 2019, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
Considerato che la delega ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di politiche per le persone con disabilità non è stata attribuita;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 7 novembre 2019;
Decreta:
Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'annualità 2019
1. Le risorse assegnate al Fondo per l'anno 2019, pari ad euro 56.100.000, sono attribuite alle regioni, per gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 23 novembre 2016. A ciascuna regione è attribuita una quota di risorse come da tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d'età 18-64 anni, secondo i più recenti dati Istat sulla popolazione residente.
2. Le regioni procedono al successivo trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'erogazione agli ambiti territoriali è comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse secondo le modalità di cui all'allegato A.
Programmazione degli interventi
1. Le regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 23 novembre 2016, per l'annualità 2019, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. La programmazione degli interventi di cui al presente decreto si inserisce nella più generale programmazione delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonchè nella programmazione degli interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze, secondo le modalità specificate con i relativi decreti di riparto.
2. Gli indirizzi di programmazione, secondo le modalità di cui all'allegato B, contengono:
a) il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione socio-sanitaria;
b) le modalità di individuazione dei beneficiari;
c) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati;
d) la programmazione delle risorse finanziarie;
e) le modalità di monitoraggio degli interventi.
3. La programmazione è comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla comunicazione della avvenuta registrazione della Corte dei conti del presente decreto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione per l'anno 2019 fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 1, una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalità di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 23 novembre 2016.
Erogazione e monitoraggio
1. L'erogazione delle risorse di ciascuna annualità è condizionata alla rendicontazione da parte della regione sugli utilizzi delle risorse ripartite nel secondo anno precedente secondo le modalità di cui all'allegato C. Le rendicontazioni relative alle annualità 2017 e 2018 riportano le informazioni sul riparto e l'erogazione agli ambiti territoriali secondo le modalità di cui all'allegato A.
2. A decorrere dal 2021, le regioni rilevano le informazioni di cui al comma 1 nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, avendo come unità di rilevazione l'ambito territoriale e secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 5, del medesimo decreto. L'erogazione è condizionata alla rendicontazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, delle risorse. Eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.
3. Le regioni si impegnano altresì a rilevare a livello di ambito territoriale, a fini di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, il numero e le caratteristiche dei beneficiari per singola tipologia di intervento e delle soluzioni alloggiative finanziate nel territorio di competenza al 31 dicembre di ciascun anno, secondo il modello di cui all'allegato D, rendendole disponibili entro il 31 maggio dell'anno successivo, secondo le modalità di cui al citato art. 6, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019.
Disposizioni finali
1. Resta ferma la disciplina recata dal decreto ministeriale 23 novembre 2016, fatto salvo quanto diversamente disciplinato nel presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Roma, 21 novembre 2019
Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CATALFO
Il Ministro della salute
SPERANZA
Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 24