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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 dicembre 2019

G.U.R.I. 7 febbraio 2020, n. 31

Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualità 2019 (euro 46.100.000,00).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e che, conseguentemente, non sono dovute alle Province autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico del bilancio dello Stato previste da leggi di settore;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonchè di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici»;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 5 del citato decreto-legge che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli e che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si provveda al riparto delle risorse assegnate al predetto fondo nonchè a stabilire i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi;

Considerato, altresì, che il medesimo comma stabilisce che le risorse del fondo siano assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali e che, a tal fine, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo adottino misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto;

Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante «Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge con il quale la dotazione iniziale del fondo risulta essere per l'anno 2019 di 46,1 milioni di euro;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2014, n. 161, con il quale è stato effettuato il riparto delle risorse assegnate al fondo per l'anno 2014, nonchè individuati i criteri per il riparto della disponibilità del fondo medesimo nonchè quelli per la definizione di morosità incolpevole, per l'accesso, il dimensionamento dei contributi e le priorità nella concessione dei contributi e fornite indicazioni per l'adozione, da parte dei comuni, di misure alla graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica e modalità per il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse ripartite;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2016, n. 172 con il quale è stato effettuato il riparto delle risorse assegnate al fondo per l'anno 2016, nonchè rivisti i criteri, le procedure, e le modalità di accesso ai contributi al fine di rendere maggiormente efficace l'utilizzo delle risorse assegnate al fondo anche in considerazione del carattere innovativo che il fondo inquilini morosi incolpevoli riveste;

Visto, altresì, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2018, n. 166, di riparto dell'annualità 2018;

Considerato che dai dati del monitoraggio comunicati dalle regioni e dalle province autonome, si è rilevata la presenza di risorse non utilizzate, relativamente alle annualità dal 2014 al 2018;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le regioni possono destinare le somme non spese della dotazione del fondo inquilini morosi incolpevoli all'incremento del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Visto il decreto direttoriale 31 maggio 2019, n. 201, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2019 al n. 1-2465 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2019, n, 166 con il quale è stato stabilito, tra l'altro, che le risorse non utilizzate alla data del 30 giugno 2020, verranno scomputate nel riparto della annualità 2020;

Considerato che, a seguito di richiesta dell'ANCI, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha ritenuto opportuno sottoporre i decreti di riparto alla Conferenza unificata anzichè alla Conferenza Stato-regioni, come invece previsto dall'art. 6, comma 5, del richiamato decreto-legge n. 102 del 2013;

Acquisiti i dati dell'Ufficio centrale di statistica del Ministero dell'interno sugli sfratti registrati nel territorio nazionale nel periodo gennaio-dicembre 2018;

Valutata l'opportunità di procedere alla ripartizione delle risorse in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosità emessi al 31 dicembre 2018, per il 30 per cento tra le Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e, per il restante 70 per cento, tra tutte le regioni e le province autonome;

Sentita la Conferenza unificata nella seduta del 1° agosto 2019 sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Riparto della dotazione assegnata per l'anno 2019

1. Le risorse per l'anno 2019 del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all' art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, pari ad euro 46.100.000,00, sono ripartite sulla base della tabella allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le regioni individuano i comuni cui destinare le risorse del fondo di cui al comma 1 unitamente ad eventuali stanziamenti regionali anche in deroga all'elenco dei comuni a tensione abitativa approvato con delibera CIPE del 13 novembre 2003, n. 87;

3. Le regioni assicurano il monitoraggio sia sull'utilizzo dei fondi di cui al presente decreto che sugli eventuali stanziamenti regionali, secondo specifiche definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2019

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

DE MICHELI

Il Ministro dell'economia e delle finanze

GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2020

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 125

Art. 2

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 197.845,50 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario: Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di fisica applicata Nello Carrara (CNR-IFAC) - Sesto Fiorentino (Firenze), a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2017 cap. 7345, giusto riparto con decreto ministeriale n. 208/2017 e decreto dirigenziale n. 2618 del 2 ottobre 2017, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del Capitolo 7345 (Azione 005), E.F. 2017, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2017.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2017 cap. 7345, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto tecnico scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto tecnico scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte di tutti gli enti finanziatori nazionali coinvolti nel progetto.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate da tutti gli enti finanziatori nazionali coinvolti nel progetto incluso lo scrivente Ministero;

Art. 4

1. Il MIUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle Guidelines for applicants del bando ERANETMED 2017 nella misura del:

a) 80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici;

b) 50% del contributo ammesso, nel caso di soggetti di natura privata.

In questo caso l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di idonea fideiussione bancaria o di polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario Consiglio nazionale delle ricerche Istituto di fisica applicata N. Carrara (CNR-IFAC) - Sesto Fiorentino (FI), si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonchè di economie di progetto.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1-3252

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Avvertenza:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione