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DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO (UE) 2019/1810, 29 ottobre 2019

G.U.U.E. 30 ottobre 2019, n. LI 278

Decisione adottata d'intesa con il Regno Unito del 29 ottobre 2019 che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 29 ottobre 2019

Entrata in vigore il: 29 ottobre 2019

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («Euratom») a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, che si applica all'Euratom in virtù dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

2) Conformemente all'articolo 50 TUE, l'Unione europea ha negoziato con il Regno Unito un accordo sulle modalità del suo recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione.

3) Il 25 novembre 2018 il Consiglio europeo ha approvato il progetto di accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso») nonché la dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («dichiarazione politica»). L'11 gennaio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/274 (1) relativa alla firma dell'accordo di recesso (2).

4) Conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, TUE, i trattati cessano di essere applicabili allo Stato che recede a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

5) Con decisione (UE) 2019/476 (3) il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, ha inizialmente stabilito di prorogare il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE, fino al 12 aprile 2019. Tale termine è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019 con decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito (4).

6) Dai negoziati svoltisi tra i negoziatori dell'Unione e del Regno Unito nei mesi di settembre e ottobre 2019 è scaturito un accordo su un testo riveduto del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord incluso nell'accordo di recesso e sui necessari adeguamenti tecnici degli articoli 184 e 185 dell'accordo stesso, nonché su un testo riveduto della dichiarazione politica. Il 17 ottobre 2019 il Consiglio europeo ha approvato l'accordo di recesso modificato e il testo riveduto della dichiarazione politica. Il 21 ottobre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2018/1750 che modifica la decisione (UE) 2019/274 (5) relativa alla firma dell'accordo di recesso.

7) Il 19 ottobre 2019 il Regno Unito ha presentato una richiesta di proroga del termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE, fino al 31 gennaio 2020. Nella richiesta si dichiara che qualora le parti siano in grado di procedere alla ratifica dell'accordo di recesso prima del 31 gennaio 2020, il governo propone di anticipare la scadenza del termine.

8) Il governo del Regno Unito ha presentato i necessari testi legislativi al fine di procedere alla ratifica dell'accordo di recesso. Il 21 ottobre 2019 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato il progetto di decisione relativo alla conclusione dell'accordo di recesso e lo ha trasmesso al Parlamento europeo al fine di ottenere la sua approvazione. L'Unione e il Regno Unito non hanno ancora completato le procedure interne necessarie alla ratifica dell'accordo di recesso. Nel Regno Unito è in corso una discussione sui modi per risolvere la questione della ratifica e il primo ministro del Regno Unito si è detto favorevole alla convocazione di elezioni generali.

9) Al fine di consentire la finalizzazione della ratifica dell'accordo di recesso, il Consiglio europeo acconsente a un'ulteriore proroga fino al 31 gennaio 2020.

10) Il Consiglio europeo ricorda che, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE, l'accordo di recesso può entrare in vigore a una data anteriore, se le parti dovessero completare le rispettive procedure di ratifica prima della scadenza del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE. Di conseguenza, il recesso dovrebbe avere luogo il primo giorno del mese successivo al completamento delle procedure di ratifica oppure, se precedente, il 1° febbraio 2020.

11) La presente ulteriore proroga non deve compromettere il regolare funzionamento dell'Unione e delle sue istituzioni. Ne consegue inoltre che il Regno Unito continuerà a essere uno Stato membro fino alla nuova data di recesso, con tutti i diritti e gli obblighi a norma dell'articolo 50 TUE, incluso l'obbligo di proporre un candidato alla nomina di membro della Commissione. Si ricorda che il Regno Unito ha il diritto di revocare la sua notifica in qualsiasi momento. Il Consiglio europeo ricorda l'impegno del Regno Unito a comportarsi in modo costruttivo e responsabile durante tutto il periodo di proroga, come richiede il dovere di leale cooperazione, e si attende che il Regno Unito ottemperi a questo impegno e obbligo previsto dal trattato secondo modalità che rispecchino il suo status di Stato membro in fase di recesso. A tal fine, il Regno Unito deve facilitare all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, in particolare quando partecipa al processo decisionale dell'Unione.

12) Gli attuali mandati dei membri delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione nominati, designati o eletti in relazione all'adesione del Regno Unito all'Unione giungeranno al termine non appena i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito, ossia alla data del recesso.

13) La presente proroga esclude qualsivoglia riapertura dell'accordo di recesso. Ogni impegno, dichiarazione o altro atto unilaterale da parte del Regno Unito dovrebbe essere compatibile con la lettera e lo spirito dell'accordo di recesso e non deve ostacolarne l'attuazione. Tale proroga non può essere utilizzata per avviare negoziati sulle future relazioni.

14) Conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, TUE, il Regno Unito non ha partecipato né alle deliberazioni del Consiglio europeo che riguardano la presente decisione né all'adozione della stessa. Tuttavia, come illustrato nella lettera del primo ministro del Regno Unito del 28 ottobre 2019, il Regno Unito ha acconsentito, conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, TUE, alla proroga del termine di cui a detto articolo e alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

Decisione (UE) 2019/274 del Consiglio, dell'11 gennaio 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 47 I del 19.2.2019).

(2)

Il testo dell'accordo di recesso accluso alla decisione (UE) 2019/274 è stato pubblicato nella GU C 66 I del 19.2.2019.

(3)

Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019).

(4)

Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell'11.4.2019).

(5)

Decisione (UE) 2019/1750 del Consiglio, del 21 ottobre 2019, che modifica la decisione (UE) 2019/274, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 274 I del 28.10.2019).

Art. 1

1. Il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE, quale prorogato dalla decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo, è ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2020.

2. Conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, TUE, e come previsto dall'accordo di recesso, se le parti di tale accordo dovessero completare le rispettive procedure di ratifica e notificare al depositario il completamento di tali procedure nel novembre 2019, nel dicembre 2019 o nel gennaio 2020, l'accordo di recesso entrerà in vigore rispettivamente:

- il 1° dicembre 2019;

- il 1° gennaio 2020; o

- il 1° febbraio 2020.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2019

Per il Consiglio europeo

Il presidente

D. TUSK