
REGOLAMENTO (UE) 2019/1797 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 24 ottobre 2019
G.U.U.E. 31 ottobre 2019, n. LI 279
Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 1° novembre 2019
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 2
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
2) Su richiesta del Regno Unito, il Consiglio europeo ha concesso una prima proroga il 22 marzo 2019 (3). Su richiesta del Regno Unito, l'11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha acconsentito (4) a prorogare ulteriormente il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE fino al 31 ottobre 2019. Salvo che un accordo di recesso concluso con il Regno Unito sia entrato in vigore entro il giorno seguente a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito, o il Consiglio europeo, d'accordo con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare, per una terza volta, il termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE, il termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE, scadrà il 31 ottobre 2019, e il Regno Unito recederà dall'Unione senza accordo e diventerà un paese terzo dal 1° novembre 2019.
3) L'accordo di recesso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 25 aprile 2019 (5) («accordo di recesso») contiene disposizioni relative all'applicazione al Regno Unito di norme del diritto dell'Unione oltre la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito. Se l'accordo di recesso entrerà in vigore, la politica comune della pesca (PCP) si applicherà al Regno Unito nel periodo di transizione conformemente all'accordo di recesso e cesserà di applicarsi alla fine di tale periodo.
4) Secondo quanto previsto dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982 (6), e dall'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, del 4 agosto 1995 (7), le parti sono tenute ad assicurare, mediante idonee misure di conservazione e di gestione, che le risorse marine vive siano mantenute a livelli in cui non sono messe a rischio da uno sfruttamento eccessivo.
5) E' pertanto necessario far sì che le possibilità di cattura combinate a disposizione dell'Unione e del Regno Unito assicurino una gestione sostenibile degli stock interessati.
6) Il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) definisce le norme per il rilascio e la gestione delle autorizzazioni di pesca destinate ai pescherecci che operano nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo e ai pescherecci di paesi terzi che effettuano operazioni di pesca nelle acque dell'Unione.
7) Il regolamento (UE) 2019/498 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) ha modificato il regolamento (UE) 2017/1403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione. Tale modifica consentirebbe ai pescherecci del Regno Unito e dell'Unione di continuare ad accedere alle acque della controparte per svolgervi attività di pesca. E' stato inoltre previsto un sistema flessibile che dovrebbe consentire all'Unione di effettuare scambi di contingenti con il Regno Unito dopo che i trattati avranno cessato di applicarsi al Regno Unito. E' necessario prorogare il periodo di applicazione di tali disposizioni per consentire il rilascio di autorizzazioni di pesca nelle reciproche acque, nel caso in cui non fosse concluso un accordo di pesca con il Regno Unito in quanto paese terzo, purché la gestione degli stock interessati resti sostenibile e conforme alle norme previste dalla PCP e dai regolamenti del Consiglio che fissano le possibilità di pesca.
8) Le possibilità di pesca per il 2019, e per gli stock ittici di acque profonde per il 2019 e il 2020, sono state stabilite (10) quando il Regno Unito era ancora uno Stato membro. Tali disposizioni e le possibilità di pesca da esse stabilite costituiscono la base ai fini della sostenibilità di tali attività di pesca. Per tutte le altre possibilità di pesca per il 2020 è essenziale garantirne la sostenibilità.
9) Se l'accordo di recesso non fosse ratificato entro il 31 ottobre 2019 e se il Regno Unito dovesse recedere dall'Unione il 1° novembre 2019, può non essere possibile, per l'Unione e il Regno Unito, concludere un accordo comune sulle possibilità di pesca per gli stock interessati per il 2020 in tempo utile per la riunione del Consiglio dei ministri della Pesca del dicembre 2019, in cui si prevede di fissare le possibilità di pesca per l'anno successivo. Di per sé, la mancanza di un accordo comune non impedirà tuttavia all'Unione e al Regno Unito di concedere l'accesso reciproco alle rispettive acque. In tal caso, essi sarebbero in grado di rilasciare autorizzazioni di pesca ai pescherecci della controparte, purché entrambi soddisfino le condizioni necessarie ai fini di una gestione sostenibile degli stock interessati.
10) Pertanto, alla luce delle disposizioni e delle condizioni stabilite nel regolamento (UE) 2017/2403 e come prerequisito per il rilascio delle autorizzazioni di pesca, l'Unione dovrà valutare se l'effetto combinato delle operazioni di pesca stabilite nelle misure di gestione introdotte dall'Unione e dal Regno Unito per il 2020 sia in linea con la gestione sostenibile degli stock interessati.
11) La coerenza delle possibilità di pesca combinate dell'Unione e del Regno Unito con la gestione sostenibile degli stock interessati deve essere valutata alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili per gli stock interessati, delle relative disposizioni del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), nonché dei criteri e dei parametri stabiliti nei piani di gestione applicabili in vigore e nei regolamenti del Consiglio pertinenti che fissano le possibilità di pesca per il 2020.
12) Nel caso in cui sia possibile garantire tale coerenza, è importante mantenere, per l'Unione e il Regno Unito, la possibilità di concludere accordi che permettano ai rispettivi pescherecci di continuare ad accedere alle acque della controparte nel 2020 per svolgervi attività di pesca, tenuto conto dell'importanza della pesca per il sostentamento economico di molte comunità costiere.
13) E' pertanto opportuno estendere al 2020 l'applicazione di tutte le misure relative alle operazioni di pesca previste nelle misure di emergenza adottate a norma del regolamento (UE) 2019/498 e modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/2403.
14) L'ambito di applicazione territoriale del presente regolamento e ogni riferimento al Regno Unito nel quadro del presente regolamento non includono Gibilterra.
15) E' opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito, salvo nel caso in cui, entro tale data, sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito. E' opportuno che esso si applichi fino al 31 dicembre 2020.
16) In considerazione dell'urgenza derivante dal recesso del Regno Unito dall'Unione, si è ritenuto opportuno prevedere una deroga al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
17) Al fine di consentire agli operatori dell'Unione e del Regno Unito di continuare a pescare in base alle possibilità di pesca loro assegnate, le autorizzazioni di pesca per attività di pesca nelle acque dell'Unione dovrebbero essere concesse ai pescherecci del Regno Unito soltanto se e nella misura in cui la Commissione abbia appurato che il Regno Unito concede i diritti di accesso dei pescherecci dell'Unione per svolgere operazioni di pesca nelle acque del Regno Unito, su una base di reciprocità,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Parere del 25 settembre 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
Posizione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 ottobre 2019.
Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019).
Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell'11.4.2019).
Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 144 I del 25.4.2019).
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998).
GU L 189 del 3.7.1998.
Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017).
Regolamento (UE) 2019/498 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione (GU L 85 I del 27.3.2019).
Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 29 del 31.1.2019) e regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 325 del 20.12.2018).
Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013).
Il regolamento (UE) 2017/2403 è così modificato:
1) all'articolo 18 bis, la data «31 dicembre 2019» è sostituita dalla data «31 dicembre 2020»;
2) all'articolo 38 bis, la data «31 dicembre 2019» è sostituita dalla data «31 dicembre 2020»;
3) l'articolo 38 ter è sostituito dal seguente:
«Articolo 38 ter
Operazioni di pesca effettuate da pescherecci del Regno Unito
I pescherecci del Regno Unito possono effettuare operazioni di pesca nelle acque dell'Unione conformemente alle condizioni di cui ai regolamenti del Consiglio che fissano possibilità di pesca per il 2019 e il 2020, a condizione che le possibilità di pesca combinate fissate sia dall'Unione che dal Regno Unito siano in linea con la gestione sostenibile degli stock in questione conformemente al regolamento (UE) n. 1380/2013.»;
4) all'articolo 38 quater, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) se del caso, il Regno Unito dispone di possibilità di pesca ai sensi dell'articolo 38 ter.».
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE, fino al 31 dicembre 2020.
Il presente regolamento non si applica tuttavia qualora, entro il giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito, sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 24 ottobre 2019
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il presidente
T. TUPPURAINEN