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REGOLAMENTO (UE) 2019/1601 DEL CONSIGLIO, 26 settembre 2019

G.U.U.E. 30 settembre 2019, n. L 250

Regolamento che modifica i regolamenti (UE) 2018/2025 e (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 1° ottobre  2019

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 2

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio (1) stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

2) Nel regolamento (UE) 2019/124 il totale ammissibile di catture (TAC) per l'acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 è stato fissato a zero. Nel regolamento (UE) 2019/1097 del Consiglio (2) è stato fissato un TAC provvisorio per consentire la prosecuzione delle attività di pesca. L'acciuga è una specie dal ciclo vitale breve, per la quale gli studi si concludono nel mese di maggio. Il pertinente parere scientifico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) è stato emanato il 28 giugno 2019. E' ora opportuno modificare i limiti di cattura per l'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 conformemente a tale parere

3) La flessibilità tra zone (condizione speciale) per il merluzzo bianco (Gadus morhua) dal Mare del Nord alla Manica orientale dovrebbe applicarsi solo con riguardo agli Stati membri che hanno contingenti in entrambe le zone. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza le pertinenti possibilità di pesca.

4) Il 17 dicembre 2018 il CIEM ha pubblicato un parere scientifico relativo alla flessibilità tra zone per i suri/sugarelli (Trachurus spp.) tra le divisioni CIEM 8c e 9a. Nel parere si indica che la flessibilità tra zone fra due stock non dovrebbe superare la differenza tra la cattura corrispondente a una mortalità per pesca di Fp.05 e il TAC fissato. Non dovrebbe inoltre esservi alcun trasferimento di TAC verso uno stock avente una biomassa riproduttiva inferiore al valore limite di riferimento (Blim). Conformemente alle condizioni di cui al suddetto parere scientifico, la flessibilità tra zone (condizione speciale) per i suri/sugarelli tra la sottozona CIEM 9 e la divisione CIEM 8c per il 2019 dovrebbe essere incrementata dal 5 % al 10 %,

5) Per quanto riguarda l'ipoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) nelle acque internazionali delle zone 1 e 2, agli Stati membri che conducono uno studio scientifico sulle catture accessorie nella pesca del gamberello dovrebbe essere consentito assegnare un totale complessivo di 130 tonnellate alle navi che partecipano a tale studio con osservatori a bordo. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza tali possibilità di pesca.

6) Il regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio (3) stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde. In tale regolamento il TAC per l'occhialone (Pagellus bogaraveo) nella sottozona CIEM 10 per i due anni è stato fissato in base al parere scientifico per il 2019, in attesa del parere scientifico per il 2020. L'11 giugno 2019 il CIEM ha pubblicato il parere scientifico relativo al 2020. Il TAC dovrebbe essere fissato conformemente al più recente parere scientifico.

7) I pertinenti TAC per l'acciuga di cui al regolamento (UE) 2019/124 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019. I pertinenti TAC per l'occhialone di cui al regolamento (UE) 2018/2025 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019 ma la modifica introdotta dal presente regolamento riguarda solamente i limiti di cattura per il 2020. Le modifiche riguardanti tali stock introdotte dal presente regolamento dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2019.

8) I pertinenti TAC per l'ipoglosso nero e le condizioni speciali per il merluzzo bianco e per i suri/sugarelli si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni relative a tali stock introdotte dal presente regolamento dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere da tale data.

9) Una tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi di certezza giuridica e di tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non vengono ridotte e non sono state ancora esaurite.

10) E' opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2018/2025 e (UE) 2019/124,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 29 del 31.1.2019).

(2)

Regolamento (UE) 2019/1097 del Consiglio, del 26 giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (GU L 175 del 28.6.2019).

(3)

Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 325 del 20.12.2018).

Art. 1

L'allegato del regolamento (UE) 2018/2025 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Gli allegati IA e IB del regolamento (UE) 2019/124 sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2019. Tuttavia, i punti [2], [3] e [4] del paragrafo 1 dell'allegato II e il paragrafo 2 del medesimo allegato si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

T. HARAKKA