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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

DECRETO 24 dicembre 2019, n. 177

G.U.R.I. 19 febbraio 2020, n. 41

Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

TESTO COORDINATO (al D.M. Cultura 20 dicembre 2021, n. 244)

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2008);

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, con cui è stata istituita l'Agenzia per l'Italia digitale;

Visto l'articolo 1, commi 979 e 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, la Tabella n. 13 dello stato di previsione del Ministero delle attività culturali e del turismo che al capitolo 1430 ha stanziato, nella sezione II, per gli anni 2018 e 2019 e per le stesse finalità la dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 979, della legge n. 208 del 2015;

Visto l'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale «a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2019, è assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di 240 milioni di euro, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonchè per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti gli importi nominali da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta»;

Visto l'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, che aggiunge, tra i prodotti acquistabili con la Carta elettronica di cui l'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i prodotti dell'editoria audiovisiva;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonchè dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, e successive modificazioni, recante «Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni»;

Tenuto conto dell'attuazione delle analoghe misure di riconoscimento di una Carta elettronica ai neo-diciottenni già realizzate negli anni 2016, 2017 e 2018 e, in particolare, della realizzazione di una apposita piattaforma informatica dedicata e della definizione e implementazione delle modalità di registrazione dei beneficiari e degli operatori commerciali, della emissione e validazione dei buoni di spesa, della fatturazione;

Rilevato che beneficiari e beni acquistabili con la Carta elettronica sono i medesimi già previsti nelle precedenti analoghe misure attuate negli anni precedenti e regolate dal sopra menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, con la sola integrazione dei prodotti dell'editoria audiovisiva tra i beni acquistabili;

Ritenuto opportuno, al fine di assicurare la migliore continuità delle iniziative e di non determinare costi aggiuntivi per l'amministrazione nè nuovi oneri per gli operatori già attivi sulla predetta piattaforma informatica dedicata, di continuare ad utilizzare tale strumento;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 5 dicembre 2019;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, effettuata con nota del 19 dicembre 2019;

Adotta

il seguente regolamento:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. Beni e Attività Culturali e Turismo 22 dicembre 2020, n. 192)

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, di seguito «Carta», prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 2

Carta elettronica

(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.M. Beni e Attività Culturali e Turismo 22 dicembre 2020, n. 192)

1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro.

2. La Carta è realizzata in forma di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali.

3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5 e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui è possibile utilizzare la Carta secondo le modalità stabilite dall'articolo 7.

4. L'applicazione prevede la generazione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi consentiti dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 3

Beneficiari della Carta

(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.M. Beni e Attività Culturali e Turismo 22 dicembre 2020, n. 192 e modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. Cultura 20 dicembre 2021, n. 244)

1. La Carta è concessa ai residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età negli anni 2019, 2020 e 2021.

2. I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, di seguito «SPID», gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale. A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione della identità digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014. Attraverso il medesimo sistema SPID, è acquisito l'indirizzo e-mail dei beneficiari, che l'amministrazione responsabile tratta secondo quanto previsto dall'articolo 10 per la realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione e all'utilizzo della Carta elettronica. I dati anagrafici dei beneficiari possono essere accertati anche attraverso la carta di identità elettronica, di seguito "CIE".

Art. 4

Soggetti responsabili per la realizzazione della Carta

(integrato e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) e g), del D.M. Cultura 20 dicembre 2021, n. 244)

1. L'amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto è il Ministero della cultura, di seguito «MIC». A tal fine, il MIC si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dell'Agenzia dell'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle società SOGEI - Società generale d'informatica S.p.a. e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.

1-bis. Il MIC cura l'attività di comunicazione istituzionale, mediante apposite iniziative di informazione e promozione della misura, nonchè di assistenza all'utenza sulle piattaforme digitali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, che non possono eccedere il limite massimo di euro 100.000 per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b-bis).

Capo II

Funzionamento della carta

Art. 5

Attivazione della Carta

(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.M. Beni e Attività Culturali e Turismo 22 dicembre 2020, n. 192 e modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.M. Cultura 20 dicembre 2021, n. 244)

1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, usando le credenziali ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sulla piattaforma informatica dedicata, attiva all'indirizzo https://www.18app.italia.it/. La registrazione è consentita fino al 31 agosto 2020 per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell'anno 2019, fino al 31 agosto 2021 per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell'anno 2020 e fino al 31 agosto 2022 per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell'anno 2021.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, a ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una Carta, per un importo pari a 500 euro, per l'acquisto di:

a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;

b) libri;

c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;

d) musica registrata;

e) corsi di musica;

f) corsi di teatro;

g) corsi di lingua straniera;

h) prodotti dell'editoria audiovisiva.

2-bis. I beneficiari che compiono diciotto anni di età nell'anno 2020 possono utilizzare la Carta, oltre che per l'acquisto di quanto indicato al comma 2, per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale.

2-ter. I beneficiari che compiono diciotto anni di età nell'anno 2021 possono utilizzare la Carta, oltre che per l'acquisto di quanto indicato ai commi 2 e 2-bis, per l'acquisto di abbonamenti a periodici anche in formato digitale.

Art. 6

Uso della Carta

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.M. Beni e Attività Culturali e Turismo 22 dicembre 2020, n. 192 e modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.M. Cultura 20 dicembre 2021, n. 244)

1. La Carta è utilizzabile, entro e non oltre il 28 febbraio 2021, per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell'anno 2019, entro e non oltre il 28 febbraio 2022 per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell'anno 2020 ed entro e non oltre il 28 febbraio 2023 per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell'anno 2021, per acquisti presso le strutture e gli esercizi di cui all'articolo 7.

2. La Carta è usata attraverso buoni di spesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 4. Ciascun buono di spesa è individuale e nominativo e può essere speso esclusivamente dal beneficiario registrato.

3. I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica, e impiegati per gli acquisti. I buoni possono altresì essere stampati.

4. L'accettazione del buono di spesa da parte dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 7 determina la riduzione, pari all'importo del buono di spesa medesimo, del credito disponibile in capo al beneficiario.

5. I buoni di spesa generati, ma non spesi, non determinano variazione dell'importo disponibile da parte del beneficiario.

Art. 7

Registrazione di strutture, imprese e esercizi commerciali ed accettazione dei buoni

(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. f), del D.M. Beni e Attività Culturali e Turismo 22 dicembre 2020, n. 192 e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e) e g), del D.M. Cultura 20 dicembre 2021, n. 244)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura e i parchi naturali, le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali è possibile utilizzare la Carta sono inseriti, a cura del MIC, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata, attiva all'indirizzo https://www.18app.italia.it/.

2. L'elenco dei parchi nazionali, per i quali è previsto un biglietto di ingresso, è curato dal Ministero della cultura.

3. Per agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni pubbliche, il MIC può stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali, nonchè con associazioni di categoria.

4. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano, entro e non oltre il 31 agosto 2022, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione, che avviene tramite SPID o CIE, prevede l'indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO dell'attività prevalentemente svolta, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attività, della tipologia di beni e servizi, la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160nonchè l'accettazione delle condizioni di uso e delle specifiche relative alla fatturazione.

5. L'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa secondo le modalità stabilite dal presente decreto, nonchè l'obbligo della tenuta di un «registro vendite», da compilare in conformità a quanto previsto nelle condizioni di uso, redatte nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, accettate in sede di registrazione, con i dati riferiti ai beni e alle transazioni realizzate con la Carta. Con decreto del Segretario generale del Ministero della cultura sono disciplinate la tipologia dei dati trattati con il «registro vendite», la finalità di tale trattamento e le relative garanzie, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 8

Fatturazione e liquidazione

1. A seguito dell'accettazione del buono di spesa al momento dell'acquisto secondo le modalità di cui all'articolo 2, è riconosciuto un credito di pari importo al soggetto registrato e inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, che ha ricevuto il buono di spesa medesimo. Il credito è registrato nell'apposita area disponibile sulla piattaforma dedicata.

2. In seguito ad emissione di fattura elettronica, redatta in conformità alle specifiche linee guida pubblicate consultabili sulla piattaforma dedicata, il soggetto ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine, CONSAP, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, nonchè dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse.

Capo III

Disposizioni finali

Art. 9

Controlli e sanzioni

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), del D.M. Cultura 20 dicembre 2021, n. 244)

1. Il MIC vigila sul corretto funzionamento della Carta e può provvedere, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme del presente decreto, alla disattivazione della Carta di uno dei beneficiari o alla cancellazione dall'elenco di una struttura, di un'impresa o di un esercizio commerciale ammessi, nonchè al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. Nei casi di cui al primo periodo, il MIC può disporre in via cautelare, con provvedimento motivato, la sospensione dell'erogazione degli accrediti ovvero, in presenza di condotte più gravi o reiterate, la sospensione dall'elenco di cui all'articolo 7, comma 1.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), del D.M. Beni e Attività Culturali e Turismo 22 dicembre 2020, n. 192 e dall'art. 1, comma 1, lett. g), del D.M. Cultura 20 dicembre 2021, n. 244)

1. Il MIC assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione e all'utilizzo della Carta elettronica di cui al presente regolamento. SOGEI e CONSAP sono Responsabili del trattamento dei dati personali cui il MIC, in qualità di Titolare del trattamento, ricorre. A tal fine, il MIC provvede alla stipula del contratto o atto giuridico previsto dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e disciplina, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità e i tempi della gestione e conservazione dei dati personali, nonchè gli obblighi e le responsabilità reciproche fra il Titolare e i Responsabili del trattamento.

Art. 11

Norme finanziarie

(modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. h), del D.M. Beni e Attività Culturali e Turismo 22 dicembre 2020, n. 192 e integrato e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f) e g), del D.M. Cultura 20 dicembre 2021, n. 244)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente regolamento si provvede:

a) per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 980 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, come rideterminata dal comma 604 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in misura pari a 240 milioni di euro per l'anno 2019;

b) per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 357 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, in misura pari a 190 milioni di euro, e delle risorse, pari a 30 milioni di euro, iscritte nella missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma 1.9 «Tutela del patrimonio culturale», capitolo 1430 dello stato di previsione del Ministero della cultura;

b-bis) per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 357 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, in misura pari a 220 milioni di euro.

1-bis. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono impegnate entro il 31 dicembre 2019 e possono essere spese entro il 31 dicembre 2021. Le risorse di cui alla lettera b) del medesimo comma sono impegnate entro il 31 dicembre 2020 e possono essere spese entro il 31 dicembre 2022. Le risorse di cui alla lettera b-bis) del medesimo comma sono impegnate entro il 31 dicembre 2021 e possono essere spese entro il 31 dicembre 2023.

2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'uso della Carta e trasmette al MIC, al Ministero dell'economia e delle finanze e a CONSAP, entro il giorno 10 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilità precedente delle Carte attivate ai sensi dell'articolo 5 e dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili SOGEI non procede a ulteriori attribuzioni dell'importo di cui all'articolo 5, comma 2, e dà tempestiva comunicazione alle Amministrazioni interessate anche al fine di adottare le necessarie iniziative per la ripresa dei riconoscimenti del beneficio di cui all'articolo 5, comma 2.

3. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12

Disposizioni finali

1. La registrazione da parte di esercenti strutture, imprese e esercizi commerciali già effettuata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, e successive modificazioni, sulla piattaforma https://www.18app.italia.it/ resta valida ai fini del presente decreto. La continuazione dell'attività di tali soggetti sulla citata piattaforma equivale ad accettazione delle condizioni e degli obblighi di cui al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 dicembre 2019

Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

FRANCESCHINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze

GUALTIERI

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2020

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 223