Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1874 DELLA COMMISSIONE, 6 novembre 2019

G.U.U.E. 8 novembre 2019, n. L 289

Decisione sull'adeguatezza delle autorità competenti della Repubblica popolare cinese in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. [notificata con il numero C(2019) 7854] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 6 novembre 2019

Applicabile dal: 15 novembre 2019 fino al 14 novembre 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

1) A norma dell'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, gli Stati membri possono autorizzare la trasmissione alle autorità competenti di un paese terzo di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile da loro abilitati, e di relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame soltanto se le autorità di tale paese terzo soddisfano condizioni che la Commissione ha considerato adeguate e vi sono accordi di cooperazione basati sulla reciprocità tra loro e le autorità competenti degli Stati membri interessati. Gli Stati membri hanno un interesse crescente a sviluppare ulteriormente la cooperazione con le autorità competenti della Repubblica popolare cinese nel settore della revisione legale. Alla luce di tale interesse, occorre determinare se le autorità competenti della Repubblica popolare cinese soddisfino condizioni che sono adeguate a tali fini.

2) La decisione sull'adeguatezza prevista all'articolo 47, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE non tratta delle altre condizioni specifiche ai fini della trasmissione delle carte di lavoro e altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini, quali l'esistenza di accordi di cooperazione basati sulla reciprocità tra le autorità competenti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/43/CE, o le condizioni relative alla trasmissione di dati personali, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera e), della medesima direttiva.

3) La cooperazione in materia di trasmissione delle carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini all'autorità competente di un paese terzo risponde all'interesse pubblico rilevante all'esercizio di un controllo pubblico indipendente. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero pertanto, nel quadro degli accordi di cooperazione di cui all'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE, provvedere a che le autorità competenti della Repubblica popolare cinese usino i documenti che sono loro trasmessi a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, della stessa direttiva esclusivamente nell'esercizio delle loro funzioni di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile.

4) In caso di ispezioni o indagini, i revisori legali e le imprese di revisione contabile sono autorizzati a dare alle autorità competenti della Repubblica popolare cinese accesso alle loro carte di lavoro o ad altri documenti, oppure a trasmetterli loro, soltanto alle condizioni stabilite all'articolo 47 della direttiva 2006/43/CE e nella presente decisione.

5) Fatto salvo l'articolo 47, paragrafo 4, della direttiva 2006/43/CE, è opportuno che gli Stati membri garantiscano che, ai fini del controllo pubblico, del controllo della qualità e delle indagini sui revisori legali e sulle imprese di revisione contabile, i contatti tra i revisori legali o le imprese di revisione contabile da loro abilitati e le autorità competenti della Repubblica popolare cinese abbiano luogo attraverso le autorità competenti degli Stati membri interessati.

6) Ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/43/CE, gli Stati membri possono autorizzare la trasmissione alle autorità competenti della Repubblica popolare cinese di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile da loro abilitati, e di relazioni su ispezioni o indagini a condizione che siano stati convenuti accordi di cooperazione tra le autorità competenti interessate.

7) Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali accordi di cooperazione tra le loro autorità competenti e le autorità competenti della Repubblica popolare cinese siano convenuti sulla base della reciprocità e fatte salve le condizioni di cui all'articolo 47, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE, compresa la tutela del segreto d'ufficio e la protezione degli interessi commerciali, inclusi i diritti di proprietà industriale e intellettuale, contenuti in tali documenti e relativi agli enti sottoposti a revisione o ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile che hanno effettuato le revisioni di tali enti.

8) Laddove la trasmissione alle autorità competenti della Repubblica popolare cinese delle carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini implichi la trasmissione di dati personali, tale trasmissione è lecita solo se soddisfa anche le condizioni applicabili ai trasferimenti internazionali di dati a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L'articolo 47, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/43/CE impone pertanto agli Stati membri di garantire che la trasmissione di dati personali tra le loro autorità competenti e le autorità competenti della Repubblica popolare cinese rispetti i principi e le norme applicabili in materia di protezione dei dati, in particolare le disposizioni del capo V del regolamento (UE) 2016/679. Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano previste adeguate garanzie per il trasferimento di dati personali a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2016/679. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che, a loro volta, le autorità competenti della Repubblica popolare cinese non divulghino dati personali contenuti nei documenti trasmessi senza il previo consenso delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

9) Il ministero delle Finanze e la Commissione di regolamentazione dei valori mobiliari (CSRC) della Repubblica popolare cinese sono i due organismi pubblici di controllo competenti in materia di indagini riguardanti i revisori dei conti e le imprese di revisione contabile, ai sensi della legge contabile, della legge sui dottori commercialisti e della legge sui valori mobiliari della Repubblica popolare cinese. Il ministero delle Finanze è responsabile del rilascio delle licenze di esercizio agli studi di esperti contabili, dell'applicazione delle norme contabili, della definizione delle norme di revisione contabile, dell'esecuzione di ispezioni e indagini riguardanti studi di esperti contabili e dottori commercialisti e della conclusione di accordi di cooperazione in materia di controllo della professione di dottore commercialista. La CSRC, sotto l'egida del Consiglio di Stato, è responsabile dell'esecuzione della vigilanza sul mercato dei valori mobiliari e dell'applicazione della normativa riguardante i valori mobiliari. Ha il potere di ispezionare le società quotate alla Borsa di Shanghai o alla Borsa di Shenzhen e gli studi di esperti contabili che effettuano la revisione dei conti di tali società quotate. E' l'autorità responsabile della vigilanza e dell'amministrazione dei titoli emessi in una di tali borse. Tra i suoi compiti di vigilanza, la CSRC è competente per la gestione degli affari di cooperazione internazionale nel settore dei valori mobiliari e dei future. La CSRC ha il potere di istituire un meccanismo di cooperazione in materia di controllo con le autorità omologhe di altre giurisdizioni ai fini della vigilanza transfrontaliera dei mercati mobiliari, compresa la cooperazione in materia di revisione contabile.

10) Sia il ministero delle Finanze che la CSRC saranno coinvolti nella firma di futuri accordi bilaterali per la trasmissione delle carte di lavoro. Il ministero delle Finanze è responsabile della conclusione di accordi con gli Stati membri e stabilisce la partecipazione della CSRC ai negoziati e alla firma degli accordi in funzione della portata e del contenuto degli accordi stessi. Il personale attuale e passato del ministero delle Finanze e della CSRC ha l'obbligo di mantenere la riservatezza dei segreti di Stato, commerciali e di lavoro acquisiti durante le attività di vigilanza e di non utilizzare tali informazioni per questioni non correlate.

11) In base alle leggi e ai regolamenti vigenti nella Repubblica popolare cinese, il ministero delle Finanze e la CSRC possono trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri documenti equivalenti a quelli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE relativi alle indagini che hanno la facoltà di effettuare su revisori e imprese di revisione contabile.

12) Su tale base, tenendo conto anche del parere tecnico del comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile di cui all'articolo 30, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il ministero delle Finanze e la CSRC soddisfano condizioni che dovrebbero essere considerate adeguate ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE.

13) La presente decisione lascia impregiudicati gli accordi di cooperazione di cui all'articolo 25, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

14) Qualunque sia la decisione presa in merito all'adeguatezza delle condizioni soddisfatte dalle autorità competenti di un paese terzo a norma dell'articolo 47, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2006/43/CE, essa non pregiudica la decisione della Commissione in materia di equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di tale paese terzo conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, della predetta direttiva.

15) Scopo della presente decisione è favorire modalità efficaci di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e quelle della Repubblica popolare cinese. La finalità ricercata è consentire a tali autorità di esercitare le loro funzioni di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine tutelando nel contempo i diritti delle parti interessate. Qualora un'autorità competente decida di concludere accordi di cooperazione sulla base della reciprocità con le autorità competenti della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la trasmissione delle carte di lavoro e altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni di ispezione o indagine, lo Stato membro interessato è tenuto a comunicare alla Commissione tali accordi per consentirle di valutare se la cooperazione sia conforme all'articolo 47 della direttiva 2006/43/CE.

16) L'obiettivo ultimo della cooperazione in materia di controllo della revisione contabile tra le autorità competenti degli Stati membri e quelle della Repubblica popolare cinese è il reciproco affidamento ai sistemi di controllo dell'altra parte e una maggiore convergenza nella qualità della revisione contabile. Il reciproco affidamento e una maggiore convergenza sarebbero basati sull'equivalenza dei sistemi di controllo della revisione contabile dell'Unione e della Repubblica popolare cinese. Di conseguenza la trasmissione delle carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini dovrebbe diventare alla fine un'eccezione.

17) La presente decisione rispecchia il crescente interesse degli Stati membri a sviluppare ulteriormente la cooperazione con le autorità competenti della Repubblica popolare cinese nel settore della revisione legale dei conti al fine di facilitare l'accesso di soggetti dell'Unione al mercato dei capitali della Repubblica popolare cinese e incoraggiare le attività delle società con sede legale nella Repubblica popolare cinese nei mercati dei capitali degli Stati membri.

18) Data l'attuale mancanza di esperienze di cooperazione in materia di vigilanza con le autorità competenti della Repubblica popolare cinese, la presente decisione dovrebbe essere applicabile per un periodo di tempo limitato.

19) Nonostante la limitazione temporale, la Commissione monitorerà periodicamente gli sviluppi del mercato, l'evoluzione dei quadri di vigilanza e di regolamentazione e l'efficacia della cooperazione in materia di vigilanza, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel corso di tale cooperazione, anche sulla base del contributo degli Stati membri. In particolare, la Commissione può effettuare un riesame specifico della presente decisione in qualsiasi momento prima della sua scadenza, qualora sviluppi pertinenti rendano necessario riesaminare la dichiarazione di adeguatezza concessa dalla presente decisione. Il riesame potrebbe determinare l'abrogazione della presente decisione.

20) Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato un parere il 20 maggio 2019.

21) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 157 del 9.6.2006.

(2)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).

(3)

Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014).

(4)

Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004).

Art. 1

Il ministero delle Finanze e la Commissione di regolamentazione dei valori mobiliari della Repubblica popolare cinese soddisfano condizioni che sono considerate adeguate ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE ai fini della trasmissione delle carte di lavoro o altri documenti e delle relazioni su ispezioni o indagini a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE.

Art. 2

Gli Stati membri provvedono a che, qualora le carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile siano detenuti esclusivamente da un revisore legale o da un'impresa di revisione contabile registrati in uno Stato membro diverso da quello nel quale è registrato il revisore del gruppo e la cui autorità competente ha ricevuto una richiesta da una delle autorità di cui all'articolo 1, dette carte o detti documenti siano trasmessi all'autorità competente richiedente solo se l'autorità competente del primo Stato membro ha acconsentito espressamente alla trasmissione.

Art. 3

La presente decisione si applica dal 15 novembre 2019 al 14 novembre 2024.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2019

Per la Commissione

VALDIS DOMBROVSKIS

Vicepresidente