
DECISIONE (UE) 2019/1908 del Consiglio, 8 novembre 2019
G.U.U.E. 14 novembre 2019, n. L 293
Decisione relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio per gli scambi di merci dell'Organizzazione mondiale del commercio in riferimento al regolamento interno del comitato per l'agevolazione degli scambi commerciali.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 8 novembre 2019
Entrata in vigore il: 8 novembre 2019
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
1) Sulla base della decisione (UE) 2015/1947 del Consiglio (1) l'Unione ha concluso l'accordo sull'agevolazione degli scambi (2) («accordo»), che è entrato in vigore il 22 febbraio 2017.
2) A norma dell'articolo 23, paragrafo 1.2, dell'accordo, il comitato per l'agevolazione degli scambi commerciali deve stabilire il proprio regolamento interno.
3) A norma dell'articolo IV, paragrafo 6, dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, il regolamento interno del comitato per l'agevolazione degli scambi commerciali è soggetto all'approvazione del Consiglio per gli scambi di merci.
4) E' opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio per gli scambi di merci, poiché la decisione prevista vincolerà l'Unione.
5) E' opportuno approvare il regolamento interno proposto, che consentirà al comitato per l'agevolazione degli scambi commerciali di operare in modo efficiente. Tale regolamento si basa sul regolamento interno del Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio e contiene adeguamenti per soddisfare le esigenze specifiche del comitato per l'agevolazione degli scambi commerciali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Decisione (UE) 2015/1947 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 284 del 30.10.2015).
GU L 284 del 30.10.2015.
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di riunione del Consiglio per gli scambi di merci in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato per l'agevolazione degli scambi commerciali è sostenere l'adozione di tale regolamento, come indicato nell'allegato.
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2019
Per il Consiglio
Il presidente
M. LINTILÄ
ALLEGATO
REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER L'AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI [1]
Il regolamento interno per le riunioni del Consiglio generale (WT/L/161) si applica mutatis mutandis alle riunioni del comitato per l'agevolazione degli scambi commerciali, con le seguenti eccezioni.
Capitolo I - Riunioni
a) La regola 1 (del Consiglio generale) è modificata in linea con l'articolo 23, paragrafo 1.2, dell'accordo sull'agevolazione degli scambi, per disporre che:
«Il comitato si riunisce quando necessario e previsto dalle disposizioni dell'accordo sull'agevolazione degli scambi, e comunque almeno una volta all'anno.»
b) La prima frase della regola 2 è modificata come segue:
«Le riunioni del comitato sono convocate dal Direttore generale con un avviso inviato preferibilmente tre settimane, e in ogni caso non meno di dieci giorni di calendario, prima della data fissata per la riunione.»
Capitolo II - Ordine del giorno
c) La regola 5 non si applica [2].
d) La regola 11 è modificata come segue:
«I rappresentanti delle organizzazioni internazionali intergovernative possono, su invito del comitato per l'agevolazione degli scambi commerciali, assistere alle riunioni in qualità di osservatori, conformemente alle linee guida contenute nell'allegato 3 del regolamento del Consiglio generale.
Inoltre, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1.5, dell'accordo sull'agevolazione degli scambi, il comitato può invitare rappresentanti di altre organizzazioni internazionali con competenze in materia di agevolazione degli scambi commerciali o dei loro organi ausiliari a:
a) partecipare alle riunioni del comitato; e
b) discutere problematiche specifiche legate all'attuazione del presente accordo.»
Capitolo V - Cariche
e) Le regole 12, 13 e 14 sono modificate per autorizzare il comitato ad eleggere un vicepresidente. Di conseguenza dette regole vanno lette come segue:
«Regola 12 - Il comitato elegge un presidente [3] e può eleggere un vicepresidente tra i rappresentanti dei membri. L'elezione ha luogo durante la prima riunione dell'anno e ha effetto a decorrere dalla fine della riunione. Il presidente e il vicepresidente restano in carica fino al termine della prima riunione dell'anno successivo.
Regola 13 - Se il presidente è assente in una riunione o in una parte di una riunione, il vicepresidente svolge le funzioni del presidente. Se non è stato eletto alcun vicepresidente o se il vicepresidente non è presente, il comitato elegge un presidente ad interim per tale riunione o parte di riunione.
Regola 14 - Se il presidente non può più svolgere le sue funzioni, il comitato designa il vicepresidente di cui alla regola 12 oppure, se non è stato eletto alcun vicepresidente, elegge un presidente ad interim che svolge tali funzioni fino all'elezione di un nuovo presidente.»
Capitolo VI - Conduzione dei dibattiti
f) La prima frase della regola 24 è modificata come segue:
«Al fine di accelerare i lavori, il presidente può invitare i rappresentanti che desiderano esprimere il proprio sostegno a una data proposta a farlo per alzata di mano, affinché ciò sia debitamente registrato nel verbale della riunione come dichiarazione favorevole...»
Capitolo VII - Processo decisionale
g) La regola 33 è modificata come segue:
«Qualora non sia possibile pervenire a una decisione per consenso, la questione è sottoposta al Consiglio per gli scambi di merci.»
h) La regola 34 non si applica.
_____________
[1] Sulla base della comunicazione di Argentina, Giappone, Norvegia e Paraguay (G/TFA/W/14).
[2] L'adeguata preparazione e comunicazione dell'ordine del giorno sono garantite dalle regole 2, 3 e 6 del regolamento interno del Consiglio generale.
[3] Il comitato applica le linee guida pertinenti contenute nelle linee guida per la nomina delle cariche presso gli organi dell'OMC «G uidelines for Appointment of Officers to WTO Bodies» (WT/L/31, del 7 febbraio 1995).