
DECISIONE (UE) 2019/1954 DEL CONSIGLIO, 18 novembre 2019
G.U.U.E. 27 novembre 2019, n. L 306
Decisione relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione dei regolamenti di procedura per la mediazione, del regolamento di procedura per l'arbitrato e del codice di condotta degli arbitri.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 18 novembre 2019
Entrata in vigore il: 18 novembre 2019
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
1) L'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra (1), («accordo») è stato firmato a nome dell'Unione in virtù della decisione 2009/152/CE del Consiglio (2). Esso si applica a titolo provvisorio dal 4 agosto 2014.
2) A norma dell'articolo 80, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato APE deve adottare il regolamento di procedura e il codice di condotta che disciplinano le procedure di risoluzione delle controversie.
3) A norma dell'articolo 88 dell'accordo, il comitato APE può decidere di modificare il titolo VI dell'accordo ed i suoi allegati.
4) Nella prossima riunione annuale, il comitato APE è chiamato ad adottare una decisione che stabilisce il regolamento di procedura per la mediazione, il regolamento di procedura per l'arbitrato e il codice di condotta degli arbitri.
5) E' opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato APE per quanto riguarda l'adozione della decisione proposta nella misura in cui quest'ultima vincolerà l'Unione,
6) E' pertanto opportuno che la posizione dell'Unione in sede di comitato APE sia basata sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 57 del 28.2.2009.
Decisione 2009/152/CE del Consiglio, del 20 novembre 2008, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra (GU L 57 del 28.2.2009).
La posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato APE istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, è basata sul progetto di decisione del comitato APE relativo all'adozione del regolamento di procedura per la mediazione, il regolamento di procedura per l'arbitrato e al codice di condotta, accluso alla presente decisione.
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2019
Per il Consiglio
Il presidente
J. LEPPÄ
PROGETTO
DECISIONE N. …./2019 DEL COMITATO APE
istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra,
del …
che adotta il regolamento di procedura per la mediazione, il regolamento di procedura per l'arbitrato e il codice di condotta degli arbitri
IL COMITATO APE,
visto l'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, («accordo») firmato a Bruxelles il 22 gennaio 2009 e applicato a titolo provvisorio dal 4 agosto 2014, in particolare l'articolo 80, paragrafo 1, e l'articolo 88,
considerando quanto segue:
1) A norma dell'accordo e della presente decisione, la parte Africa centrale è costituita dalla Repubblica del Camerun.
2) L'articolo 80, paragrafo 1, dell'accordo dispone che le procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo VI (Prevenzione e risoluzione delle controversie), capo 3 (Procedure per la risoluzione delle controversie), dell'accordo sono disciplinate dal regolamento di procedura e dal codice di condotta degli arbitri che saranno adottati dal comitato APE.
3) A norma dell'articolo 88 dell'accordo, il comitato APE può decidere di modificare il titolo VI (Prevenzione e risoluzione delle controversie) dell'accordo e i suoi allegati, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il regolamento di procedura per la mediazione, quale figura all'allegato I della presente decisione, è stabilito come allegato IV dell'accordo.
2. Il regolamento di procedura per l'arbitrato, quale figura all'allegato II della presente decisione, è stabilito come allegato V dell'accordo.
3. Il codice di condotta degli arbitri, quale figura all'allegato III della presente decisione, è stabilito come allegato VI dell'accordo.
4. Tali regolamenti di procedura e il suddetto codice di condotta di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo lasciano impregiudicate tutte le disposizioni specifiche previste dall'accordo o eventualmente decise dal comitato APE.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.
Fatto a …, il …
Per la Repubblica del Camerun
…
Per l'Unione europea
…
ALLEGATO I
REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA MEDIAZIONE
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento di procedura integrano e precisano l'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, («accordo») in particolare l'articolo 69 (Mediazione).
2. Il presente regolamento di procedura è volto a consentire alle parti di risolvere le controversie che possano sorgere tra loro mediante una soluzione accettabile per entrambe le parti grazie a una procedura di mediazione completa e rapida.
3. Nel quadro del presente regolamento di procedura, per «mediazione» si intende qualunque procedimento, comunque denominato, mediante il quale le parti chiedono ad un mediatore di aiutarle a raggiungere una risoluzione amichevole della loro controversia.
Articolo 2
Avvio del procedimento
1. Una parte può chiedere per iscritto, in qualunque momento, l'avvio di un procedimento di mediazione tra le parti. La richiesta deve essere sufficientemente particolareggiata da consentire alla parte attrice di esporre chiaramente le sue lagnanze. Tale richiesta deve inoltre:
a) specificare la misura contestata;
b) descrivere i presunti effetti negativi che, secondo la parte attrice, la misura ha o avrà sugli scambi commerciali tra le parti;
c) spiegare il rapporto di causalità, secondo la parte attrice, tra la misura e tali effetti.
2. Il procedimento di mediazione può essere avviato esclusivamente di comune accordo tra le parti. Quando una parte chiede la mediazione a norma del paragrafo 1, l'altra parte esamina la richiesta e risponde per iscritto entro cinque giorni dal ricevimento della medesima. In caso contrario la richiesta è considerata respinta.
Articolo 3
Scelta del mediatore
1. Le parti scelgono il mediatore di comune accordo all'avvio del procedimento di mediazione e, al più tardi, entro quindici giorni dal ricevimento della risposta alla richiesta di mediazione.
2. Il mediatore non è cittadino né dell'una né dell'altra parte, salvo diverso accordo tra le parti.
3. Il mediatore conferma per iscritto la sua indipendenza e imparzialità nonché la sua disponibilità a garantire il corretto svolgimento del procedimento di mediazione.
4. Il mediatore si conforma al codice di condotta degli arbitri, con i necessari adattamenti.
Articolo 4
Svolgimento del procedimento di mediazione
1. Il mediatore assiste le parti con imparzialità e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura in causa e sui sugli eventuali effetti sugli scambi commerciali tra le parti nonché nella ricerca di una soluzione accettabile per entrambe le parti.
2. Il mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti sugli scambi commerciali tra le parti. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le parti, consultarle congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e di parti interessate, e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti facciano richiesta. Il mediatore consulta tuttavia le parti prima di chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e di parti interessate. Qualora intenda incontrare o sentire separatamente una delle parti e/o il suo consulente, il mediatore ne informa l'altra parte in anticipo o appena possibile dopo il suo incontro o la sua comunicazione unilaterale con la prima parte.
3. Il mediatore può fornire consulenza e sottoporre una soluzione alle parti, le quali possono accettare o respingere la soluzione proposta oppure concordare una diversa soluzione. Il mediatore non può tuttavia offrire alcuna consulenza né formulare osservazioni riguardo alla compatibilità della misura in causa con l'accordo.
4. Il procedimento si svolge nel territorio della parte cui è indirizzata la richiesta oppure, di comune accordo tra le parti, in qualsiasi altro luogo o con qualunque altra modalità.
5. Le parti si adoperano per raggiungere una soluzione accettabile per entrambe entro sessanta giorni dalla nomina del mediatore. In attesa dell'accordo definitivo, le parti possono prendere in considerazione soluzioni interinali, soprattutto se la misura riguarda merci deperibili.
6. La soluzione può essere adottata mediante una decisione del comitato APE. Le soluzioni accettabili per entrambe le parti sono rese note al pubblico, salvo diversa decisione delle parti. La versione resa nota al pubblico non può tuttavia contenere informazioni indicate da una parte come riservate.
7. Su richiesta delle parti il mediatore trasmette loro un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi della misura in causa nel quadro della procedura seguita e dell'eventuale soluzione accettabile per entrambe cui si è giunti al termine del procedimento, comprese eventuali soluzioni interinali. Il mediatore concede alle parti un termine di quindici giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni trasmesse dalle parti entro il suddetto termine, il mediatore presenta alle parti una relazione finale scritta dei fatti entro quindici giorni. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione dell'accordo.
Articolo 5
Conclusione del procedimento di mediazione
Il procedimento si conclude, a seconda dei casi:
a) nel giorno dell'adozione ad opera delle parti di una soluzione accettabile per entrambe le parti;
b) nel giorno della dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani;
c) nel giorno della dichiarazione scritta di una delle parti, previa ricerca di soluzioni accettabili per entrambe nel quadro del procedimento di mediazione e previo esame dei pareri formulati e delle soluzioni proposte dal mediatore. Tale dichiarazione non può essere presentata prima della scadenza del termine di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del presente regolamento di procedura; o
d) nel giorno in cui un accordo è concluso tra le parti in qualsiasi fase del procedimento.
Articolo 6
Attuazione di una soluzione accettabile per entrambe le parti
1. Se le parti hanno concordato una soluzione accettabile per entrambe, ciascuna parte adotta le misure necessarie per attuarla entro il termine prescritto.
2. La parte che attua la soluzione accettabile per entrambe informa per iscritto l'altra parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuarela, entro il termine prescritto.
Articolo 7
Riservatezza e rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie
1. Tutte le informazioni relative al procedimento di mediazione devono rimanere riservate a meno che la loro divulgazione non sia imposta dalla legge o necessaria ai fini dell'attuazione o dell'esecuzione dell'accordo tra le parti risultante dalla mediazione.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, e fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento di procedura, tutte le fasi del procedimento sono riservate, compresi i pareri formulati e le soluzioni proposte. Le parti possono tuttavia rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione. L'obbligo di riservatezza non si estende alle informazioni fattuali già di dominio pubblico.
3. Il procedimento di mediazione non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dalle disposizioni dell'accordo relative alla risoluzione delle controversie o di qualsiasi altro accordo pertinente.
4. Le parti non sono tenute a tenere consultazioni prima di avviare il procedimento di mediazione. Tuttavia, prima di avviare il procedimento di mediazione, una parte dovrebbe di norma applicare le altre disposizioni pertinenti dell'accordo in materia di cooperazione o di consultazione.
5. Le parti non adducono né presentano come prove nel quadro di altri procedimenti di risoluzione delle controversie previsti dall'accordo o da qualsiasi altro accordo pertinente, né un collegio arbitrale prende in considerazione gli elementi seguenti:
a) le posizioni assunte dall'altra parte nel corso del procedimento di mediazione o le informazioni ottenute in applicazione dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento di procedura;
b) la volontà manifestata dall'altra parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione;
c) i pareri o le proposte formulati dal mediatore.
6. Salvo diverso accordo tra le parti, un mediatore non può far parte di un collegio arbitrale nel quadro di un procedimento di risoluzione delle controversie avviato a norma dell'accordo o dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e riguardante la stessa questione sulla quale è intervenuto in qualità di mediatore.
Articolo 8
Applicazione del regolamento di procedura per l'arbitrato
Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 3 (Notifiche), fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento di procedura, l'articolo 15 (Costi), l'articolo 16 (Lingua del procedimento, traduzione e interpretazione) e l'articolo 17 (Calcolo dei termini) del regolamento di procedura per l'arbitrato.
Articolo 9
Riesame
Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, le parti si consultano sull'eventuale necessità di modificare il meccanismo di mediazione alla luce dell'esperienza maturata e dello sviluppo di un eventuale meccanismo corrispondente in sede OMC.
ALLEGATO II
REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER L'ARBITRATO
Articolo 1
Definizioni
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento di procedura si intende per:
- «consulente»: una persona fisica incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento arbitrale;
- «collegio arbitrale»: un collegio costituito a norma dell'articolo 71 dell'accordo;
- «arbitro»: un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 71 dell'accordo;
- «assistente»: una persona fisica che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
- «giorno»: un giorno di calendario, salvo indicazione contraria;
- «rappresentante di una parte»: un dipendente o qualunque persona fisica designata da un ministero, da un organismo governativo o da qualsiasi altro soggetto pubblico di una parte, che rappresenta la parte nel quadro di una controversia legata al presente accordo;
- «parte convenuta»: la parte nei cui confronti è addotta la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 67 dell'accordo;
- «parte attrice»: la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 70 dell'accordo.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento di procedura integra e precisa l'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra («accordo»), in particolare gli articoli 70 e seguenti in materia di arbitrato.
2. Il presente regolamento di procedura mira a consentire alle parti di risolvere le controversie che possano sorgere tra loro mediante una soluzione accettabile per entrambe grazie al meccanismo dell'arbitrato.
Articolo 3
Notifiche
1. Per «notificazione» ai sensi del presente regolamento di procedura si intende qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento legati alla procedura di arbitrato, essendo inteso che:
a) le notificazioni provenienti dal collegio arbitrale sono trasmesse a entrambe le parti contemporaneamente;
b) le notificazioni provenienti da una parte e indirizzate al collegio arbitrale sono trasmesse contemporaneamente in copia all'altra parte; e
c) le notificazioni di una parte indirizzate all'altra parte sono trasmesse contemporaneamente in copia al collegio arbitrale, se del caso.
2. Le notificazioni sono effettuate per posta elettronica oppure, se del caso, tramite qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, le notificazioni si considerano ricevute il giorno dell'invio.
3. Tutte le notificazioni sono indirizzate rispettivamente alla direzione generale del Commercio della Commissione europea dell'Unione europea e al ministero del Camerun responsabile dell'attuazione dell'accordo.
4. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti nelle notificazioni possono essere corretti mediante l'invio di una nuova notificazione in cui sono chiaramente indicate le modifiche apportate.
5. Qualora il termine ultimo per l'effettuazione di una notificazione coincida con un giorno non lavorativo della parte Africa centrale o dell'Unione europea, la notificazione può essere effettuata il giorno lavorativo successivo. In nessun caso le notificazioni si considerano ricevute in un giorno non lavorativo.
6. A seconda delle questioni oggetto della controversia, tutte le notificazioni indirizzate al comitato APE conformemente al presente regolamento di procedura sono inviate in copia anche agli altri organi istituzionali interessati.
Articolo 4
Nomina degli arbitri
1. Qualora, a norma dell'articolo 71 dell'accordo, un arbitro sia selezionato mediante estrazione a sorte, il presidente del comitato APE o il suo rappresentante comunica senza ritardo alle parti la data, l'ora e il luogo dell'estrazione.
2. La parti sono presenti durante l'estrazione a sorte.
3. Il presidente del comitato APE o il suo rappresentante comunica per iscritto a ciascuna persona selezionata la nomina ad arbitro. Ciascuna persona conferma a entrambe le parti la propria disponibilità entro cinque giorni dalla data in cui è stata informata della nomina.
4. Se l'elenco degli arbitri di cui all'articolo 85 dell'accordo non è stato stilato o non contiene nominativi sufficienti nel momento in cui è presentata una richiesta a norma dell'articolo 71, paragrafo 2, dell'accordo, gli arbitri sono estratti a sorte dal presidente del comitato APE tra i nominativi delle persone ufficialmente proposte da una parte o da entrambe le parti, che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 2, dell'accordo.
Articolo 5
Concertazione tra le parti e il collegio arbitrale
1. Salvo diverso accordo tra le parti, queste ultime si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi:
a) il compenso e il rimborso delle spese degli arbitri, stabiliti conformemente alle norme dell'OMC;
b) il compenso per l'assistente di ciascun arbitro, il cui importo totale non supera il 50 % del compenso totale dell'arbitro stesso;
c) il calendario del procedimento.
Gli arbitri e i rappresentanti delle parti possono partecipare a tale riunione a mezzo telefono o videoconferenza.
2. Salvo diverso accordo tra le parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo è investito del mandato seguente:
«Esaminare, in funzione delle pertinenti disposizioni dell'accordo, la questione oggetto della richiesta di costituzione del collegio arbitrale, pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con l'articolo 67 dell'accordo ed emettere il proprio lodo a norma degli articoli 73, 83 e 84 dell'accordo.».
3. Le parti notificano il mandato concordato al collegio arbitrale entro tre giorni dal raggiungimento del loro accordo sul mandato.
Articolo 6
Comunicazioni scritte
La parte attrice presenta la propria comunicazione scritta iniziale entro venti giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta la propria replica scritta entro venti giorni dalla data di presentazione della comunicazione scritta iniziale.
Articolo 7
Funzionamento dei collegi arbitrali
1. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Il collegio arbitrale può delegare al proprio presidente il potere di adottare decisioni di carattere amministrativo e procedurale nell'ambito interessato.
2. Conformemente all'articolo 9 del presente regolamento di procedura, gli arbitri e le persone convocate sono presenti alle udienze. Salvo diversa disposizione dell'accordo o del presente regolamento di procedura, il collegio arbitrale può utilizzare qualsiasi mezzo per svolgere le sue altre attività, compresi telefono, fax o collegamenti informatici.
3. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare gli assistenti a presenziare alle discussioni.
4. La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non può essere delegata.
5. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del titolo VI (Prevenzione e risoluzione delle controversie) dell'accordo, il collegio arbitrale può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni, che garantisca la parità di trattamento delle parti.
6. Qualora riscontri la necessità di modificare uno dei termini del procedimento arbitrale diverso dai termini stabiliti dal titolo VI (Prevenzione e risoluzione delle controversie) dell'accordo, o di introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, il collegio arbitrale informa per iscritto le parti circa le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario. Il collegio arbitrale può adottare tale modifica o adeguamento previa consultazione delle parti.
7. Su richiesta di una parte, il collegio arbitrale può modificare i termini applicabili nell'ambito del procedimento, garantendo nel contempo la parità di trattamento delle parti.
8. Su richiesta congiunta delle parti, il collegio sospende il procedimento in qualsiasi momento per un periodo convenuto dalle parti non superiore a dodici mesi consecutivi. Il collegio arbitrale riprende il procedimento in qualsiasi momento su richiesta scritta congiunta delle parti o, al termine del periodo di sospensione concordato, su richiesta scritta di una delle parti. La richiesta è notificata al presidente del collegio e, se del caso, all'altra parte. Se il procedimento del collegio arbitrale è stato sospeso per più di dodici mesi consecutivi, si estingue il potere di costituire il collegio arbitrale e si chiude il procedimento dinanzi a quest'ultimo. Le parti possono concordare in qualsiasi momento di porre fine al procedimento dinanzi al collegio arbitrale. Le parti notificano congiuntamente tale accordo al presidente del collegio arbitrale. In caso di sospensione del procedimento, i termini pertinenti sono prorogati di un periodo di tempo corrispondente alla sospensione del procedimento del collegio arbitrale.
9. La conclusione dei lavori del collegio arbitrale non pregiudica i diritti delle parti in altri procedimenti relativi alla stessa questione a norma del titolo VI (Prevenzione e risoluzione delle controversie) dell'accordo.
Articolo 8
Sostituzione
1. In caso di impedimento, rinuncia o necessità di sostituzione di un arbitro, è designato un sostituto in conformità all'articolo 71 dell'accordo.
2. Se una parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta degli arbitri e che debba pertanto essere sostituito, essa ne informa l'altra parte entro quindici giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza delle circostanze relative al presunto mancato rispetto di detto codice di condotta da parte dell'arbitro.
3. Le parti si consultano entro quindici giorni dalla data della notificazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Le parti informano l'arbitro della sua presunta violazione e possono chiedergli di adottare le misure necessarie a porvi rimedio. In caso di comune accordo, le parti possono inoltre rimuovere l'arbitro e designarne uno nuovo conformemente alla procedura di cui all'articolo 71, paragrafo 2, dell'accordo.
4. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro diverso dal presidente, ciascuna parte può chiedere che tale questione sia sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.
Se, sulla base della richiesta, il presidente conclude che un arbitro non soddisfa i requisiti del codice di condotta degli arbitri, un nuovo arbitro è designato a norma dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'accordo.
5. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che tale questione sia sottoposta a una delle persone il cui nominativo figura sull'elenco dei membri selezionati per l'esercizio delle funzioni di presidente del collegio arbitrale, istituito a norma dell'articolo 85 dell'accordo. Il nominativo di tale persona è estratto a sorte dal presidente del comitato APE. La persona così scelta decide se il presidente soddisfa i requisiti del codice di condotta degli arbitri. La sua decisione è definitiva.
Qualora sia deciso che il presidente non soddisfa i requisiti del codice di condotta degli arbitri, il nuovo presidente è designato conformemente all'articolo 71, paragrafo 3, dell'accordo.
Articolo 9
Udienze
1. In base al calendario stabilito a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e previa consultazione delle parti e degli altri arbitri, il presidente del collegio arbitrale comunica alle parti la data, l'ora e il luogo dell'udienza. Fatto salvo l'articolo 11, la parte incaricata dell'organizzazione logistica del procedimento rende pubbliche tali informazioni.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, l'udienza ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è la parte Africa centrale e a Yaoundé se la parte attrice è l'Unione europea.
3. Il collegio arbitrale può convocare altre udienze con l'accordo delle parti.
4. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata dell'udienza.
5. Indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento, possono assistere all'udienza le persone seguenti:
a) i rappresentanti delle parti;
b) i consulenti delle parti;
c) il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi;
d) gli assistenti degli arbitri;
e) gli esperti scelti dal collegio arbitrale a norma dell'articolo 81 dell'accordo.
6. Al più tardi cinque giorni prima della data dell'udienza, ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale e all'altra parte l'elenco dei nominativi delle persone fisiche che interverranno oralmente per conto di tale parte nel corso dell'udienza, nonché degli altri rappresentanti o consulenti che assisteranno all'udienza.
7. Il collegio arbitrale provvede affinché la parte attrice e la parte convenuta dispongano dello stesso tempo di parola. Il collegio arbitrale conduce l'udienza nel modo riportato di seguito.
Argomentazione:
a) argomentazione della parte attrice;
b) argomentazione della parte convenuta.
Replica:
a) replica della parte attrice;
b) controreplica della parte convenuta.
8. Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'udienza.
9. Il collegio arbitrale provvede affinché il verbale dell'udienza sia redatto e trasmesso alle parti entro un termine ragionevole dopo l'udienza. Le parti possono formulare osservazioni sul verbale e il collegio arbitrale può tenerne conto.
10. Entro dieci giorni dalla data dell'udienza, ciascuna parte può trasmettere agli arbitri e all'altra parte osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.
Articolo 10
Domande scritte
1. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Ciascuna parte riceve una copia delle domande del collegio arbitrale.
2. Ciascuna parte trasmette inoltre all'altra parte una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna parte è data la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alla risposta dell'altra parte entro cinque giorni dalla data di ricevimento della stessa.
Articolo 11
Trasparenza e riservatezza
1. Ciascuna parte e il collegio arbitrale provvedono a garantire la riservatezza delle informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall'altra parte. La parte che trasmetta al collegio arbitrale una comunicazione contenente informazioni riservate fornisce anche, entro quindici giorni dalla trasmissione di tale comunicazione, una versione non riservata della comunicazione che possa essere divulgata al pubblico.
2. Nessuna disposizione del presente regolamento di procedura vieta a una parte di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni trasmesse dall'altra parte non divulghi informazioni che quest'ultima considera riservate.
3. Il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse quando le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengono informazioni commerciali riservate. Le parti rispettano la riservatezza delle udienze del collegio arbitrale che si svolgono a porte chiuse.
Articolo 12
Contatti unilaterali
1. Il collegio arbitrale non si riunisce né comunica con una parte in assenza dell'altra parte.
2. Un arbitro non può discutere alcun aspetto della questione oggetto del procedimento con una o con entrambe le parti in assenza degli altri arbitri.
Articolo 13
Comunicazioni a titolo di amicus curiae
1. Le persone non appartenenti all'amministrazione pubblica stabilite nel territorio di una delle parti possono presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale conformemente ai paragrafi da 2 a 5.
2. Salvo diverso accordo tra le parti entro cinque giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste, purché siano presentate entro dieci giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, riguardino direttamente la questione esaminata dal collegio arbitrale e in alcun caso tali comunicazioni, compresi gli allegati, abbiano una lunghezza superiore a quindici cartelle dattiloscritte.
3. Ciascuna comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la natura delle sue attività e le sue fonti di finanziamento, e precisa l'interesse di tale persona nel quadro del procedimento arbitrale. La comunicazione è redatta nelle lingue scelte dalle parti a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento di procedura.
4. Le comunicazioni sono notificate alle parti perché possano formulare le loro osservazioni. Le parti possono presentare osservazioni al collegio arbitrale entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi al presente regolamento di procedura. Il collegio arbitrale non è tenuto a prendere in esame nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Il collegio arbitrale trasmette le comunicazioni ricevute alle parti affinché possano formulare osservazioni.
Articolo 14
Casi urgenti
Nei casi urgenti di cui all'articolo 73, paragrafo 2, dell'accordo, il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti, adegua i termini stabiliti dal presente regolamento di procedura nel modo che ritiene opportuno e comunica tali adeguamenti alle parti.
Articolo 15
Costi
1. Ciascuna parte sostiene i propri costi di partecipazione al procedimento di arbitrato.
2. La parte convenuta è responsabile dell'organizzazione logistica del procedimento di arbitrato, in particolare dell'organizzazione delle udienze, salvo diverso accordo tra le parti, e sostiene tutte le spese derivanti dall'organizzazione logistica dell'udienza. Tuttavia le parti condividono in egual misura le altre spese amministrative del procedimento di arbitrato nonché il compenso e le spese degli arbitri e dei loro assistenti.
Articolo 16
Lingua del procedimento, traduzione e interpretazione
1. Durante le consultazioni di cui all'articolo 71, paragrafo 2, dell'accordo e al più tardi nel corso della riunione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento di procedura, le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune ai fini del procedimento dinanzi al collegio arbitrale.
2. Qualora le parti non riescano a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna parte provvede alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte nella lingua scelta dall'altra parte, tranne nel caso in cui le comunicazioni siano redatte in una delle lingue ufficiali comuni alle parti dell'accordo. L'interpretazione delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle parti spetta alla parte convenuta, purché la lingua da esse scelta sia una delle lingue ufficiali comuni alle parti. Qualora la scelta di una delle parti riguardi una lingua diversa dalle lingue ufficiali comuni, l'interpretazione delle comunicazioni orali spetta interamente a tale parte.
3. Le relazioni e i lodi del collegio arbitrale sono presentati nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti. Se le parti non hanno concordato una lingua di lavoro comune, la relazione interinale, la relazione finale e i lodi del collegio arbitrale sono presentati in una delle lingue ufficiali comuni alle parti.
4. I costi della traduzione del lodo del collegio arbitrale nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti sono sostenuti in egual misura dalle parti.
5. Ciascuna parte può formulare osservazioni sull'accuratezza di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente regolamento di procedura.
6. Ciascuna parte sostiene i costi della traduzione delle proprie comunicazioni scritte.
Articolo 17
Computo dei termini
Tutti i termini fissati dal titolo VI (Prevenzione e risoluzione delle controversie) dell'accordo e dal presente regolamento di procedura, compresi i termini per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, possono essere modificati di comune accordo dalle parti e sono computati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono, salvo indicazione contraria.
Articolo 18
Altre procedure
I termini fissati nel presente regolamento di procedura sono adeguati ai termini specifici previsti per l'adozione del lodo del collegio arbitrale nelle procedure di cui agli articoli da 74 a 78 dell'accordo.
ALLEGATO III
CODICE DI CONDOTTA DEGLI ARBITRI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini dell'applicazione del presente codice di condotta si intende per:
- «arbitro»: un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 71 dell'accordo;
- «assistente»: una persona fisica che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
- «candidato»: una persona il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 85 dell'accordo, proposta per la nomina ad arbitro a norma dell'articolo 71 dell'accordo;
- «mediatore»: una persona fisica che conduce una mediazione a norma dell'articolo 69 dell'accordo;
- «personale»: in relazione a un arbitro, le persone fisiche poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccettuati gli assistenti.
Articolo 2
Principi fondamentali
1. Al fine di preservare l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie, ogni candidato all'esercizio delle funzioni di arbitro deve prendere conoscenza del presente codice di condotta. Ciascun candidato deve:
a) essere indipendente e imparziale;
b) evitare i conflitti d'interesse diretti e indiretti;
c) evitare qualsiasi violazione deontologica e qualsiasi azione che faccia presumere una violazione deontologica o dell'obbligo di imparzialità;
d) osservare norme di condotta rigorose;
e) evitare di essere influenzato da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.
2. Gli arbitri non possono, né direttamente né indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.
3. Gli arbitri non possono usare la loro posizione in seno al collegio arbitrale per interessi personali o privati. Gli arbitri si astengono da qualsiasi atto che possa far presumere che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare.
4. Gli arbitri si adoperano affinché la loro condotta o il loro giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità, presenti o passate, di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale o sociale.
5. Gli arbitri evitano di instaurare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro imparzialità o che potrebbero ragionevolmente far presumere una violazione deontologica o dell'obbligo di imparzialità.
Articolo 3
Obblighi di dichiarazione
1. Prima di essere confermato quale arbitro a norma dell'articolo 71 dell'accordo, ciascun candidato dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto che potrebbe influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o dare far ragionevolmente presumere di una violazione deontologica o dell'obbligo di imparzialità nel quadro del procedimento. A tale scopo, il candidato compie, nella misura del possibile, ogni sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti, anche di natura finanziaria, professionale, lavorativa o familiare.
2. L'obbligo di dichiarazione previsto dal paragrafo 1 è permanente e impone a ogni arbitro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di simile natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano.
3. I candidati o gli arbitri comunicano al comitato APE tutte le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta non appena ne vengono a conoscenza, affinché siano esaminate dalle parti.
Articolo 4
Doveri degli arbitri
1. In seguito all'accettazione della nomina, ciascun arbitro si rende disponibile a esercitare ed esercita accuratamente ed efficacemente le sue funzioni nel corso dell'intero procedimento, con equità e diligenza.
2. Gli arbitri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale dovere.
3. Gli arbitri adottano tutti i necessari provvedimenti per garantire che gli assistenti e il personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 6 del presente codice di condotta e le rispettino.
Articolo 5
Obblighi degli ex arbitri
Gli ex arbitri devono evitare qualsiasi atto che possano far presumere che siano stati parziali nell'esercizio delle loro funzioni o abbiano tratto vantaggio dal lodo del collegio arbitrale.
Articolo 6
Riservatezza
1. Gli arbitri o ex arbitri non divulgano né si avvalgono, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.
2. Gli arbitri non divulgano, né integralmente né in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente all'articolo 84, paragrafo 2, dell'accordo.
3. Gli arbitri o ex arbitri non divulgano in alcun momento le discussioni di un collegio arbitrale o l'opinione di un membro.
Articolo 7
Spese
Ciascun arbitro registra il tempo dedicato al procedimento e le spese sostenute, così come il tempo dedicato e le spese sostenute dal suo assistente, e presenta un resoconto finale alle parti.
Articolo 8
Mediatori
Il presente codice di condotta si applica, mutatis mutandis, ai mediatori.