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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 dicembre 2019, n. 181

G.U.R.I. 2 aprile 2020, n. 88

Regolamento recante le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo «No Slot».

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»;

Visto in particolare l'articolo 9-quinqiues del citato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, inserito dalla citata legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in particolare l'articolo 5 che prevede l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da malattie croniche, da malattie rare, nonchè da ludopatia, e l'articolo 7, comma 10, quarto periodo che istituisce Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave;

Visto l'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Tenuto conto della proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, tramessa con nota del Ministero della salute prot. 3021 del 20 gennaio 2019;

Visto l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sentita la Conferenza unificata nella seduta del 3 luglio 2019;

Considerata la necessità di disciplinare le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo «No Slot» in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, facendo comunque salve le disposizioni compatibili già adottate, nella medesima materia, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dalle Regioni e dalle Province autonome e dagli enti locali;

Udito il parere emesso dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza di sezione del 26 settembre 2019;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 22031 dell'11 ottobre 2019;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Istituzione del logo «No Slot»

1. Il logo identificativo «No Slot», istituito dall'articolo 9-quinquies del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è riportato nell'Allegato 1 del presente decreto.

Art. 2

Soggetti legittimati alla richiesta

1. Sono legittimati a richiedere l'utilizzo del logo di cui all'articolo 1 i pubblici esercizi ed i circoli privati.

Art. 3

Condizioni per il rilascio del logo «No Slot»

1. L'utilizzo del logo è consentito unicamente ai soggetti di cui all'articolo 2 che eliminano immediatamente, ovvero si impegnano a non istallare, per tutto il periodo di utilizzo del logo, gli apparecchi di intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 4

Modalità di richiesta di utilizzazione del logo «No Slot»

1. I soggetti di cui all'articolo 2 interessati all'utilizzo del logo «No Slot» presentano telematicamente la segnalazione, di cui al comma 2, allo Sportello unico delle attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, del Comune del territorio in cui hanno sede i locali nei quali si intende esporre il logo.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati segnalano la volontà di esporre il logo di cui all'articolo 1 e l'ubicazione dei locali nei quali si procederà all'esposizione, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello riportato all'allegato 2, relativa:

a) al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;

b) alla descrizione dei locali, corredata da idonea documentazione fotografica, e dei flussi di pubblico;

c) al tipo di attività e di utenza dei locali presso i quali sarà apposto il logo «No Slot».

3. L'utilizzo del logo può essere iniziato dalla data di presentazione della segnalazione di cui al comma 2 e ha durata annuale. Al relativo rinnovo si provvede con le modalità di cui al medesimo comma 2.

Art. 5

Casi di inibizione dell'utilizzo

1. Le attività di controllo sulla regolarità dell'uso del logo «No Slot» sono svolte dal Comune territorialmente competente.

2. In caso di accertata carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti, il Comune adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'utilizzo e di rimozione di tutti gli effetti.

3. Sulle dichiarazioni sostitutive presentate si applicano le disposizioni di cui agli articoli 71 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Sono fatte salve le disposizioni, non incompatibili con il presente decreto, già adottate alla data di entrata in vigore del presente decreto dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali, disciplinanti le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo «No Slot».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 dicembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2020

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 124

ALLEGATO 1