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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2164 DELLA COMMISSIONE, 17 dicembre 2019

G.U.U.E. 18 dicembre 2019, n. 328

Regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 7 gennaio 2020

Applicabile dal: 7 gennaio 2020

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1) Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, vari Stati membri hanno trasmesso alla Commissione e agli altri Stati membri fascicoli relativi a talune sostanze affinché vengano autorizzate e inserite negli allegati I, II, VI e VIII del regolamento (CE) n. 889/2008 (2) della Commissione. I fascicoli sono stati esaminati dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP) e dalla Commissione.

2) Nelle raccomandazioni relative ai concimi (3) il gruppo EGTOP ha concluso, tra l'altro, che le sostanze «biochar», «gusci di molluschi» e «gusci d'uovo» e «acidi umici e fulvici» sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. E' pertanto opportuno inserire tali sostanze nell'allegato I del regolamento (CE) n. 889/2008. Il gruppo EGTOP ha inoltre raccomandato di chiarire la definizione di «carbonato di calcio» figurante in tale allegato.

3) Nelle raccomandazioni relative ai prodotti fitosanitari (4) il gruppo EGTOP ha concluso, tra l'altro, che le sostanze «maltodestrina», «perossido di idrogeno», «terpeni (eugenolo, geraniolo e timolo)», «cloruro di sodio», «cerevisane» e piretrine ottenute da piante diverse dal Chrysanthemum cinerariaefolium sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. E' pertanto opportuno inserire tali sostanze nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008. Il gruppo EGTOP ha inoltre formulato raccomandazioni in merito alla struttura di tale allegato.

4) Nelle raccomandazioni relative ai mangimi (5) il gruppo EGTOP ha concluso, tra l'altro, che le sostanze «gomma di guar» come additivo per mangimi, «estratto di castagno» come additivo organolettico e «betaina anidra» per animali monogastrici e soltanto di origine naturale o biologica sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. E' pertanto opportuno inserire tali sostanze nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 889/2008. In tale allegato il riferimento ad alcuni additivi per insilati è ambiguo ed è necessario chiarirlo per evitare confusione.

5) Nelle raccomandazioni relative agli alimenti (6) il gruppo EGTOP ha concluso che le sostanze «glicerolo» come agente umidificante nelle capsule di gelatina e nella pellicola di rivestimento delle compresse, «bentonite» come ausiliare di fabbricazione, «(L+) acido lattico» e «idrossido di sodio» come ausiliare di fabbricazione per l'estrazione di proteine vegetali, «gomma di tara in polvere» come addensante e «estratto di luppolo» ed «estratto di colofonia» nella produzione di zucchero sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. E' pertanto opportuno inserire tali sostanze nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 889/2008. Per la gomma di tara in polvere, le lecitine, il glicerolo, la farina di semi di carrube, la gomma di gellano, la gomma arabica, la gomma di guar e la cera di carnauba, il gruppo EGTOP ha inoltre raccomandato che tali sostanze siano ottenute con il metodo di produzione biologico. Affinché gli operatori dispongano di sufficiente tempo per adeguarsi a tale nuovo requisito, è opportuno prevedere un periodo transitorio di tre anni.

6) Nell'allegato VIII bis del regolamento (CE) n. 889/2008 alcuni riferimenti ai nomi degli additivi sono imprecisi ed è necessario chiarirli per evitare confusione.

7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 889/2008.

8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 189 del 20.7.2007.

(2)

Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008).

(3)

Relazione finale sui concimi III https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en.

(4)

Relazione finale sui prodotti fitosanitari IV https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en.

(5)

Relazione finale sui mangimi III e sugli alimenti V https://ec.europa.eu/info/publications/egtop-reports-organic-production_en.

(6)

Relazione finale sugli alimenti IV e relazione finale sui mangimi III e sugli alimenti V https://ec.europa.eu/info/publications/egtop-reports-organic-production_en.

Art. 1

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:

1) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

2) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;

3) l'allegato VI è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento;

4) l'allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento;

5) l'allegato VIII bis è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN