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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2181 DELLA COMMISSIONE, 16 dicembre 2019

G.U.U.E. 20 dicembre 2019, n. L 330

Regolamento che specifica le caratteristiche tecniche concernenti elementi comuni a vari set di dati a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 9 gennaio 2020

Applicabile dal: 9 gennaio 2020

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1) Alcuni elementi statistici sono comuni a vari set di dati in tutti e sette i domini stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1700. Nell'interesse della comparabilità e per garantire l'interpretazione e l'applicazione uniformi in tutta l'Unione, è necessario specificare le caratteristiche tecniche elencate all'articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento, che dovrebbero applicarsi a tutti i domini.

2) Sono necessarie statistiche a livello sia nazionale che regionale. Gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione statistiche disaggregate per unità territoriali. Allo scopo di stabilire statistiche regionali comparabili, è pertanto opportuno fornire dati sulle unità territoriali conformemente alla classificazione NUTS.

3) Le statistiche sull'istruzione, sull'occupazione e sui settori economici dovrebbero essere comparabili a livello internazionale; per tale motivo gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione dovrebbero utilizzare classificazioni statistiche compatibili con le classificazioni ISCED (2), ISCO (3) e NACE (4).

4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 261 I del 14.10.2019.

(2)

Classificazione internazionale standard dell'istruzione 2011,http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf (disponibile in inglese e in francese).

(3)

Classificazione internazionale tipo delle professioni, versione 2008, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1978984/6037342/ISCO-08.pdf (versione in lingua inglese, disponibile anche in francese e in tedesco).

(4)

Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006).

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le caratteristiche tecniche delle popolazioni statistiche e delle unità di osservazione nonché le descrizioni delle variabili e delle classificazioni statistiche per gli elementi comuni a vari set di dati di cui al regolamento (UE) 2019/1700.

Art. 2

Definizioni utilizzate per specificare le caratteristiche tecniche dei set di dati

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) «abitazione» o «unità abitativa»: un edificio, o parte di esso, altre strutture o locali destinati a fini abitativi, incluse le «abitazioni convenzionali» e le «altre unità abitative» quali definite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione (1);

2) «famiglia unipersonale»: una famiglia costituita da una persona che vive abitualmente da sola in un'unità abitativa distinta o che occupa, come pensionante, uno o più locali distinti di un'unità abitativa ma non forma con nessuno degli altri occupanti dell'unità abitativa una famiglia pluripersonale;

3) «famiglia pluripersonale»: una famiglia costituita da un gruppo di due o più persone che risiedono abitualmente insieme in un'unità abitativa o in parte di un'unità abitativa e condividono il reddito e le spese della famiglia con gli altri componenti della famiglia;

4) «componente della famiglia»: persona dimorante abitualmente in una famiglia;

5) «domicilio della famiglia»: un'unità abitativa occupata dai componenti di una famiglia pluripersonale, nonché da persone che, pur trascorrendo un certo tempo altrove, mantengono stretti legami con i componenti della famiglia pluripersonale, in particolare attraverso vincoli di parentela o soggiorni regolari;

6) «condivisione del reddito familiare»: il contributo al reddito familiare e/o il godimento del reddito familiare;

7) «spese della famiglia»: le spese sostenute dai componenti della famiglia affinché quest'ultima possa provvedere alle necessità della vita quotidiana. Comprendono le spese connesse all'abitazione (segnatamente canoni di locazione, spese condominiali o di manutenzione della casa e assicurazione sull'abitazione) e le altre spese connesse alla vita quotidiana, comprendenti necessità quali beni alimentari, abbigliamento, prodotti sanitari, mobili, attrezzature e utensili, spese legate al pendolarismo e ad altre forme di trasporto, assistenza medica e assicurazione, istruzione e formazione, attività ricreative e sportive e vacanze;

8) «convivenza»: enti o istituzioni, pubblici o privati, che forniscono a un gruppo di persone una dimora di lunga durata e i servizi, anche ricreativi, necessari alla vita quotidiana. La maggior parte delle convivenze rientra in una delle seguenti categorie:

- ospedali, hospice, centri di convalescenza, strutture per disabili, istituti psichiatrici, case di riposo e case di cura;

- residenze assistite e istituzioni di assistenza sociale, compresi i ricoveri per senzatetto, richiedenti asilo o rifugiati;

- campi militari e caserme;

- istituti penitenziari e stabilimenti carcerari, centri detentivi e di ritenzione, prigioni;

- istituti religiosi;

- case dello studente riservate al ciclo terziario (secondo modalità specifiche).

(1)

Regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni (GU L 329 del 15.12.2009).

Art. 3

Caratteristiche tecniche delle popolazioni statistiche e delle unità di osservazione

1. Le unità di osservazione sono costituite da famiglie o dalle persone che compongono famiglie.

2. Se una persona vive regolarmente in più abitazioni, si considera luogo di dimora abituale l'abitazione in cui tale persona trascorre la maggior parte dell'anno, indipendentemente dal fatto che detta abitazione sia situata altrove nel paese o all'estero.

3. Nell'applicare il concetto statistico di dimora abituale, i casi particolari vengono trattati in conformità all'articolo 4.

4. Le persone che dimorano abitualmente in alberghi sono escluse, in linea di principio, dalla popolazione delle famiglie. Possono tuttavia essere considerate appartenenti a tale popolazione se questo è il modo in cui la loro situazione è definita nel loro paese di residenza, nel qual caso ciò viene descritto chiaramente nella relazione sulla qualità di cui al regolamento (UE) 2019/1700.

5. Dalle famiglie possono essere escluse le persone le cui necessità di alloggio e sostentamento sono soddisfatte da una convivenza e che, alla data di riferimento (definita per una specifica rilevazione di dati), vi hanno trascorso o prevedono di trascorrervi un periodo di 12 mesi o più.

6. Le persone che prestano servizio militare obbligatorio (militari di leva) sono incluse nella popolazione delle famiglie se il loro servizio dura meno di 12 mesi o se trascorrono periodi di tempo significativi presso il domicilio della famiglia e dipendono economicamente dai genitori, dai tutori legali o da altri componenti della famiglia mentre prestano il servizio militare obbligatorio. In deroga a quanto precede, ai fini della rilevazione dei dati nel dominio delle forze di lavoro tutti i militari di leva sono esclusi dalla popolazione delle famiglie.

7. Tutte le persone che dimorano abitualmente in una famiglia, indipendentemente dall'esistenza di un legame con altri componenti della medesima, sono considerate componenti di una famiglia pluripersonale se condividono il reddito o le spese della famiglia con altri componenti della famiglia. I coinquilini che occupano, condividendola, un'unità abitativa e che condividono solo le spese connesse all'abitazione, ma non il reddito familiare, non sono considerati appartenenti a una famiglia pluripersonale che occupa detta unità abitativa, anche se ne condividono alcune altre spese secondarie.

8. Ove non sia possibile stabilire se sono soddisfatti i criteri in base ai quali una famiglia si definisce unipersonale o pluripersonale, viene preso in considerazione il parere dell'intervistato circa la propria situazione in relazione alle altre persone dimoranti nell'abitazione.

9. Qualora vi siano più famiglie in un'unica abitazione, l'obiettivo degli Stati membri consiste nel registrare i dati per tutte le famiglie in una determinata abitazione.

10. Gli Stati membri si adoperano al massimo per evitare di registrare due volte la stessa persona.

Art. 4

Casi particolari in applicazione del concetto di dimora abituale

1. Per la persona che lavora lontano dal domicilio della famiglia durante la settimana e che è solita farvi ritorno nei week-end, si considera come luogo di dimora abituale il domicilio della famiglia, indipendentemente dal fatto che il luogo di lavoro sia situato altrove nel paese o all'estero.

2. Per gli alunni delle scuole primarie e secondarie che risiedono lontano dal domicilio della famiglia durante l'anno scolastico, si considera come luogo di dimora abituale il domicilio della famiglia, indipendentemente dal fatto che il luogo di studio sia situato altrove nel paese o all'estero.

3. Nel caso di un minore economicamente dipendente che viva alternativamente in due dimore, si considera come dimora abituale il luogo in cui il minore trascorre la maggior parte del tempo.

Qualora il tempo trascorso dal minore con entrambi i tutori legali o i genitori sia equamente diviso tra questi, il luogo di dimora abituale del minore è il luogo di dimora del tutore legale o del genitore che percepisce le prestazioni per figli a carico oppure il luogo di dimora del tutore legale o del genitore che contribuisce maggiormente alle spese legate al minore.

Qualora non si applichi nessuno dei criteri di cui sopra, si considera come dimora abituale il luogo in cui si trova il minore alla data di riferimento (definita per una specifica rilevazione di dati).

Nel caso di raccolte di dati longitudinali, si considera che i minori che vivono alternativamente in due dimore occupino la stessa dimora in occasione di tornate diverse di rilevazioni di dati, a meno che non sia sopraggiunto un cambiamento nella loro situazione.

4. Per le rilevazioni di dati organizzate nei domini «reddito e condizioni di vita» e «consumi», si applicano le seguenti norme specifiche aggiuntive:

a) per le persone che, per motivi di lavoro, vivono al di fuori del domicilio della loro famiglia per un periodo di tempo prolungato, indipendentemente dal fatto che vivano altrove nel paese o all'estero, si considera come luogo di dimora abituale il domicilio della loro famiglia nel caso in cui contribuiscano in modo significativo al reddito familiare e non dimorino abitualmente presso un'altra famiglia;

b) per gli studenti del ciclo terziario che, durante gli studi, vivono al di fuori del domicilio della loro famiglia per un periodo di tempo prolungato, indipendentemente dal fatto che vivano altrove nel paese o all'estero, si considera come luogo di dimora abituale il domicilio della loro famiglia nel caso in cui beneficino del reddito familiare e non dimorino abitualmente presso un'altra famiglia.

In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non applicare le regole di cui al presente paragrafo. In tali casi gli Stati membri descrivono, nelle loro relazioni sulla qualità, i criteri applicati e garantiscono l'adeguata comunicazione dei dati relativi ai trasferimenti intrafamiliari, compresi i pagamenti per conto dello studente.

Le regole di cui al presente paragrafo possono applicarsi anche agli altri domini, nel qual caso la loro applicazione viene descritta nelle relazioni sulla qualità.

Art. 5

Descrizione delle variabili e delle classificazioni statistiche

L'allegato del presente regolamento definisce le descrizioni e le classificazioni per le variabili comuni a vari set di dati.

Art. 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN