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DIRETTIVA (UE) 2019/2235 DEL CONSIGLIO, 16 dicembre 2019

G.U.U.E. 30 dicembre 2019, n. L 336

Direttiva recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione. (1)

(1)

In attuazione della presente direttiva, si rimanda al D.L.vo 27 maggio 2022, n. 72.

Note sul recepimento

Adottata il: 16 dicembre 2019

Entrata in vigore il: 19 gennaio 2020

Termine per il recepimento: 30 giugno 2022

Provvedimenti nazionali di recepimento

- Legge 22 aprile 2021, n. 53

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3) dispone, a talune condizioni, un'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato dell'Atlantico del Nord, nonché per le importazioni da esse effettuate, nella misura in cui tali forze sono destinate a uno sforzo comune di difesa al di fuori del proprio Stato.

2) La direttiva 2008/118/CE del Consiglio (4) dispone un'esenzione dall'accisa per i prodotti sottoposti ad accisa destinati ad essere utilizzati dalle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato dell'Atlantico del Nord diverso dallo Stato membro nel quale è esigibile l'accisa, per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna, o per l'approvvigionamento delle loro mense, subordinatamente alle condizioni e alle limitazioni stabilite dallo Stato membro ospite.

3) Tali esenzioni non sono fruibili nel caso in cui le forze armate di uno Stato membro partecipano ad attività nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), come indicato al titolo V, capo 2, sezione 2, del trattato sull'Unione europea. Si dovrebbe conferire la priorità all'esigenza di migliorare le capacità europee nel settore della difesa e della gestione delle crisi nonché di potenziare la sicurezza e la difesa dell'Unione. Nella comunicazione congiunta del 28 marzo 2018 relativa al piano d'azione sulla mobilità militare, l'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione hanno riconosciuto la necessità generale di allineare il trattamento dell'IVA applicabile agli sforzi di difesa intrapresi nell'ambito dell'Unione con il quadro dell'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord (NATO).

4) Uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC copre le missioni e le operazioni militari, le attività dei gruppi tattici, l'assistenza reciproca, i progetti afferenti alla cooperazione strutturata permanente (PESCO) e le attività dell'Agenzia europea per la difesa (AED). Esso non dovrebbe tuttavia riguardare le attività che ricadono nella clausola di solidarietà di cui all'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nelle attività bilaterali o multilaterali fra Stati membri non collegate a sforzi di difesa svolti ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC.

5) Si dovrebbe quindi introdurre un'esenzione dall'IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate all'uso da parte delle forze armate di uno Stato membro o del personale civile che le accompagna, o all'approvvigionamento delle loro mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC al di fuori del loro Stato membro. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate alle forze armate dello Stato membro in cui esse avvengono dovrebbero essere escluse dall'esenzione dall'IVA.

6) E' inoltre necessario disporre un'esenzione dall'IVA nel caso in cui i beni importati dalle forze armate di uno Stato membro siano destinati all'uso da parte di tali forze o del personale civile che le accompagna, o all'approvvigionamento delle loro mense, quando tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC al di fuori del loro Stato membro.

7) Si dovrebbe altresì introdurre un'esenzione dall'accisa per coprire i prodotti sottoposti ad accisa destinati ad essere utilizzati dalle forze armate di uno Stato membro diverso da quello nel quale è esigibile l'accisa, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC al di fuori del loro Stato membro.

8) Analogamente all'esenzione dall'IVA e dall'accisa per gli sforzi di difesa della NATO, le esenzioni per gli sforzi di difesa svolti ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC dovrebbero avere portata limitata. Tali esenzioni dovrebbero applicarsi esclusivamente alle situazioni in cui le forze armate svolgono compiti direttamente connessi a uno sforzo di difesa nel quadro della PSDC e non dovrebbero riguardare le missioni civili nell'ambito della PSDC. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a destinazione del personale civile potrebbero pertanto beneficiare delle esenzioni solo nella misura in cui il personale civile accompagna forze armate che svolgono compiti direttamente connessi a uno sforzo di difesa nel quadro della PSDC al di fuori del proprio Stato membro. Le mansioni espletate esclusivamente da personale civile o espletate esclusivamente con il ricorso a capacità civili non dovrebbero essere considerate uno sforzo di difesa. Le esenzioni non dovrebbero riguardare in nessun caso beni o servizi acquistati dalle forze armate ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna all'interno del proprio Stato membro.

9) Poiché l'obiettivo della presente direttiva di allineare il trattamento dell'IVA e dell'accisa relative agli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione e della NATO non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

10) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (5), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

11) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

Parere del 26 novembre 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)

Parere del 30 ottobre 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006).

(4)

Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009).

(5)

GU C 369 del 17.12.2011.

Art. 1

Modifiche della direttiva 2006/112/CE

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

1) all'articolo 22 è inserito il paragrafo seguente prima del primo paragrafo:

«E' assimilata ad un acquisto intracomunitario di beni effettuato a titolo oneroso la destinazione, da parte delle forze armate di uno Stato membro che partecipino a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, di beni che esse non abbiano acquistato alle condizioni generali d'imposizione del mercato interno di uno Stato membro, qualora l'importazione di tali beni non possa fruire dell'esenzione prevista all'articolo 143, paragrafo 1, lettera g bis).»;

2) all'articolo 143, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

«g bis) le importazioni di beni effettuate negli Stati membri dalle forze armate di altri Stati membri ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;»;

3. all'articolo 151, paragrafo 1, sono inserite le lettere seguenti:

«b bis) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in uno Stato membro e destinate alle forze armate di altri Stati membri ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;

b ter) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso un altro Stato membro e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato membro, diverso dallo Stato membro di destinazione, ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;».

Art. 2

Modifiche della direttiva 2008/118/CE

All'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE è inserita la lettera seguente:

«b bis) dalle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale è esigibile l'accisa, per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna, o per l'approvvigionamento delle loro mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;».

Art. 3

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

J. LEPPÄ