Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/256 DELLA COMMISSIONE, 16 dicembre 2019

G.U.U.E. 26 febbraio 2020, n. L 54

Regolamento che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante l'adozione di una programmazione a rotazione pluriennale. (Testo rilevante ai fini del SEE)

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2025/368)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 17 marzo 2020

Applicabile dal: 17 marzo 2020

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) E' opportuno adottare un sistema di programmazione a rotazione pluriennale per un periodo di otto anni al fine di disciplinare la rilevazione dei dati di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2019/1700, in particolare per rispettare la periodicità specificata da detto allegato e specificare in quale periodo devono essere rilevati i dati.

2) La Commissione dovrebbe garantire che il presente atto sia conforme al principio di proporzionalità e non comporti considerevoli oneri o costi per gli Stati membri o per i rispondenti.

3) La Commissione ha svolto adeguate consultazioni di esperti nazionali nell'elaborazione del presente regolamento delegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 261 I del 14.10.2019.

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce la programmazione a rotazione pluriennale per la rilevazione dei dati a norma del regolamento (UE) 2019/1700 dal 2021 al 2028.

Art. 2

Periodi di rilevazione dei dati per i domini e per le relative tematiche dettagliate

1. Per i domini a periodicità unica, elencati nell'allegato IV, punti da 3 a 7, del regolamento (UE) 2019/1700, il periodo di rilevazione dei dati è quello stabilito nell'allegato I, parte A, del presente regolamento.

2. Per i domini a periodicità plurima, elencati nell'allegato IV, punti 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/1700, il periodo di rilevazione dei dati è quello stabilito nell'allegato I, parte B, del presente regolamento. A tal fine le tematiche dettagliate connesse a tali domini sono raggruppate come indicato nell'allegato II del presente regolamento.

Art. 3

Periodi di rilevazione dei dati per i temi ad hoc richiesti dagli utenti

Il periodo di rilevazione dei dati per i temi ad hoc richiesti dagli utenti è quello stabilito nella parte B dell'allegato I.

Art. 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019

Per la Commissione

La president

URSULA VON DER LEYEN

(1)

Allegato modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/2175, a decorrere dal 31 dicembre 2020, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/167, a decorrere dal 31 dicembre 2022, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2735 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/368, a decorrere dal 31 dicembre 2024.

(1)

Allegato sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/2175, a decorrere dal 31 dicembre 2020.