
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1224 DELLA COMMISSIONE, 16 ottobre 2019
G.U.U.E. 3 settembre 2020, n. L 289
Regolamento che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 23 settembre 2020
Applicabile dal: 23 settembre 2020
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
1) L'ambito di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402 riguarda tutte le cartolarizzazioni, comprese quelle il cui prospetto deve essere compilato a norma del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (denominate comunemente cartolarizzazioni «pubbliche») e quelle per le quali non è necessario redigere un prospetto (denominate comunemente cartolarizzazioni «private»). L'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 fa riferimento alle cartolarizzazioni le cui informazioni sono messe a disposizione tramite un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, escludendo pertanto le cartolarizzazioni private. Per tenere conto di questa distinzione, il presente regolamento è stato suddiviso in sezioni distinte che specificano le informazioni da fornire in merito a tutte le cartolarizzazioni e le informazioni da fornire soltanto in merito alle cartolarizzazioni pubbliche.
2) La comunicazione di talune informazioni relative alla cartolarizzazione è necessaria per gli investitori e i potenziali investitori, in quanto consente loro di compiere effettivamente la dovuta diligenza e un'adeguata valutazione del rischio di credito delle esposizioni sottostanti, del rischio di modello, del rischio giuridico, del rischio operativo, del rischio di controparte, del rischio di gestione, del rischio di liquidità e del rischio di concentrazione. Le informazioni da comunicare dovrebbero inoltre essere sufficientemente dettagliate da consentire ai soggetti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 di monitorare in modo efficace il funzionamento globale dei mercati delle cartolarizzazioni, le tendenze relative ai portafogli di attività sottostanti, le strutture di cartolarizzazione, l'interconnessione tra le controparti e gli effetti della cartolarizzazione nel panorama macroeconomico generale dell'Unione.
3) Le cartolarizzazioni possono riguardare molti tipi di esposizioni sottostanti, quali prestiti, leasing, debiti, crediti o altri crediti commerciali che generano flussi di cassa. E' pertanto opportuno stabilire requisiti di segnalazione su misura per i tipi di esposizioni sottostanti più importanti nell'Unione, tenendo conto sia delle consistenze sia della presenza geografica. E' opportuno inoltre stabilire obblighi specifici di segnalazione per le esposizioni sottostanti «esoteriche» non rientranti tra i tipi più rilevanti, al fine di garantire la comunicazione di tutti i tipi di esposizioni sottostanti.
4) Un tipo di esposizione sottostante può essere potenzialmente soggetto a più serie di obblighi di segnalazione previsti dal presente regolamento. In linea con l'attuale prassi di mercato, le informazioni su un portafoglio di esposizioni sottostanti costituito interamente da esposizioni su automobili dovrebbero essere comunicate utilizzando il modello corrispondente sulle esposizioni sottostanti su automobili contenuto negli allegati del presente regolamento, indipendentemente dal fatto che tali esposizioni siano prestiti o leasing. Analogamente, in linea con l'attuale prassi di mercato, le informazioni su un portafoglio di esposizioni sottostanti in cui le esposizioni sottostanti sono interamente leasing dovrebbero essere segnalate utilizzando il modello corrispondente delle esposizioni sottostanti su leasing di cui agli allegati del presente regolamento, a meno che il portafoglio di esposizioni sottostanti sia costituito interamente da leasing di automobili, nel qual caso per segnalare le informazioni dovrebbe essere utilizzato il modello delle esposizioni sottostanti su automobili di cui agli allegati del presente regolamento.
5) Per motivi di coerenza dovrebbero essere applicati i termini relativi ai prestiti garantiti da immobili residenziali e da immobili non residenziali di cui alla raccomandazione CERS/2016/14 del Comitato europeo per il rischio sistemico (3). In linea con tale raccomandazione, un immobile destinato ad uso promiscuo residenziale e non residenziale dovrebbe essere considerato come un insieme di immobili distinti, ogni qualvolta sia possibile effettuare tale distinzione. Se tale distinzione non è possibile, l'immobile dovrebbe essere qualificato in base al suo uso prevalente.
6) Al fine di assicurare la continuità con i modelli esistenti per la comunicazione di determinate informazioni, dovrebbero essere applicati anche i termini relativi alle microimprese e piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (4). Analogamente, dovrebbero essere applicati i termini relativi alle esposizioni sottostanti su automobili, beni di consumo, carte di credito e leasing di cui al regolamento delegato (UE) 2015/3 della Commissione (5).
7) La granularità delle informazioni da comunicare per le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione non ABCP dovrebbe rispecchiare le disposizioni vigenti in materia di comunicazione e di raccolta dei dati per ogni singolo prestito/leasing. Per quanto riguarda le finalità di dovuta diligenza, monitoraggio e vigilanza, i dati disaggregati a livello dell'esposizione sottostante sono utili per gli investitori in cartolarizzazioni, i potenziali investitori, le autorità competenti e, per quanto riguarda le cartolarizzazioni pubbliche, per gli altri soggetti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/2402. Inoltre, i dati disaggregati a livello di esposizione sottostante sono fondamentali per ripristinare la fiducia del pubblico e degli investitori nei mercati delle cartolarizzazioni. Per quanto riguarda gli ABCP, sia la natura a breve termine delle passività che la presenza di forme supplementari di supporto al di là delle esposizioni sottostanti riducono la necessità di dati a livello di singolo prestito/leasing.
8) Per gli investitori, i potenziali investitori, le autorità competenti e, per quanto riguarda le cartolarizzazioni pubbliche, gli altri soggetti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 è meno utile continuare a ricevere informazioni sulle esposizioni «inattive», in quanto le esposizioni «inattive», come i prestiti in stato di default per i quali non sono attesi ulteriori recuperi o i prestiti che sono stati rimborsati, rimborsati anticipatamente, cancellati, riacquistati o sostituiti, non contribuiscono più al profilo di rischio della cartolarizzazione. Per motivi di trasparenza è pertanto opportuno segnalare le informazioni sulla transizione delle esposizioni da «attive» a «inattive», ma non è necessario segnalare in seguito le esposizioni inattive.
9) E' possibile che gli obblighi di segnalazione di cui al regolamento (UE) 2017/2402 impongano di mettere a disposizione un numero considerevole di documenti e altri elementi. Al fine di agevolare la tracciabilità di tale documentazione, il cedente, il promotore o la SSPE dovrebbero utilizzare una serie di codici di elementi quando forniscono le informazioni a un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.
10) Conformemente alle migliori prassi in materia di obblighi di segnalazione e al fine di assistere gli investitori, i potenziali investitori, le autorità competenti e, per quanto riguarda le cartolarizzazioni pubbliche, gli altri soggetti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 nella ricerca delle informazioni pertinenti, dovrebbero essere attribuiti identificativi standardizzati alle informazioni messe a disposizione. Inoltre, tali identificativi standardizzati dovrebbero essere unici e permanenti, affinché sia possibile monitorare efficacemente l'evoluzione delle informazioni sulla cartolarizzazione.
11) Per consentire agli investitori, ai potenziali investitori, alle autorità competenti e, per quanto riguarda le cartolarizzazioni pubbliche, agli altri soggetti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, di adempiere alla dovuta diligenza e agli altri obblighi previsti da tale regolamento, è essenziale che le informazioni messe a disposizione siano complete, coerenti e aggiornate. La modifica delle caratteristiche di rischio delle esposizioni sottostanti o dei flussi di cassa aggregati generati dalle esposizioni sottostanti o di altre informazioni contenute nella comunicazione agli investitori può avere un impatto rilevante sulla performance della cartolarizzazione e avere un effetto significativo sui prezzi dei segmenti/delle obbligazioni di tale cartolarizzazione. Pertanto, le informazioni privilegiate o le informazioni su eventi significativi dovrebbero essere messe a disposizione, per le cartolarizzazioni pubbliche, dal momento in cui le informazioni sulle esposizioni sottostanti e la comunicazione agli investitori sono messe a disposizione tramite un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni. Inoltre, per le cartolarizzazioni pubbliche, le informazioni privilegiate o le informazioni su eventi significativi dovrebbero includere informazioni dettagliate sulla cartolarizzazione non ABCP, il programma ABCP, l'operazione ABCP, i segmenti/le obbligazioni, i conti, le controparti e le informazioni sulle caratteristiche rilevanti per le cartolarizzazioni sintetiche o di CLO.
12) Per ragioni di trasparenza, qualora le informazioni non possano essere messe a disposizione o non siano applicabili, il cedente, il promotore o la SSPE dovrebbero segnalare e spiegare in modo standardizzato la ragione e le circostanze specifiche per cui i dati non sono segnalati. E' pertanto opportuno sviluppare a tal fine una serie di opzioni «No data» (nessun dato) che riflettano le prassi esistenti in materia di comunicazione delle informazioni inerenti alla cartolarizzazione.
13) La serie di opzioni «No data» («ND») dovrebbe essere utilizzata solo nel caso in cui le informazioni non siano disponibili per motivi giustificabili, anche nel caso in cui uno specifico elemento della segnalazione non sia applicabile a causa dell'eterogeneità delle esposizioni sottostanti una data cartolarizzazione. L'uso delle opzioni ND non dovrebbe tuttavia in alcun modo costituire un'elusione degli obblighi di segnalazione. L'uso delle opzioni ND dovrebbe pertanto essere oggettivamente verificabile su base continuativa, in particolare si dovrebbero spiegare alle autorità competenti in qualsiasi momento, su richiesta, le circostanze che hanno portato all'uso dei valori ND.
14) Per motivi di precisione le informazioni segnalate dovrebbero essere aggiornate. Le informazioni messe a disposizione dovrebbero pertanto riferirsi a un periodo di tempo quanto più vicino possibile alla data di presentazione, tenuto debito conto delle misure operative che devono essere intraprese dal cedente, dal promotore o dalla SSPE per organizzare e presentare le informazioni richieste.
15) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto riguardano le informazioni relative alla cartolarizzazione che il cedente, il promotore o la SSPE di tale cartolarizzazione mette a disposizione di varie parti, come previsto dal regolamento (UE) 2017/2402. Per garantire la coerenza tra dette disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per offrire una visione globale e un accesso agevole a tutte le informazioni pertinenti della cartolarizzazione, è necessario riunire le norme tecniche di regolamentazione in un unico regolamento.
16) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
17) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 347 del 28.12.2017.
Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017).
Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 31 ottobre 2016, relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili (CERS/2016/14) (GU C 31 del 31.1.2017).
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003).
Regolamento delegato (UE) 2015/3 della Commissione, del 30 settembre 2014, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di comunicazione sugli strumenti finanziari strutturati (GU L 2 del 6.1.2015).
Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «soggetto segnalante»: soggetto designato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2017/2402;
2) «data limite dei dati»: data di riferimento delle informazioni segnalate conformemente al presente regolamento;
3) «esposizione sottostante attiva»: esposizione sottostante che, alla data limite dei dati, può attendibilmente generare in futuro flussi di cassa in entrata o in uscita;
4) «esposizione sottostante inattiva»: esposizione sottostante in stato di default per la quale non sono attesi ulteriori recuperi o che è stata rimborsata, rimborsata anticipatamente, cancellata, riacquistata o sostituita;
5) «coefficiente di copertura del servizio del debito»: reddito annuo da locazione generato da immobili non residenziali che sono interamente o parzialmente finanziati mediante debito, al netto delle imposte e al netto di eventuali spese operative per il mantenimento del valore dell'immobile, in rapporto al rimborso annuale combinato degli interessi e del capitale sul debito totale del debitore in un determinato periodo relativo al prestito garantito dall'immobile;
6) «coefficiente di copertura degli interessi»: reddito annuo lordo di locazione, prima delle spese operative e delle imposte, derivante da un immobile acquistato a fini locativi, o reddito annuo netto di locazione derivante da un immobile non residenziale o da un insieme di immobili in rapporto al costo degli interessi annui del prestito garantito dall'immobile o dall'insieme di immobili.
Informazioni sulle esposizioni sottostanti
1) Le informazioni da mettere a disposizione per una cartolarizzazione non ABCP a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 sono indicate nei seguenti allegati:
a) l'allegato II per i prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali, indipendentemente dalla finalità di tali prestiti;
b) l'allegato III per i prestiti destinati all'acquisto di immobili non residenziali o garantiti da immobili non residenziali;
c) l'allegato IV per le esposizioni sottostanti verso imprese, comprese le esposizioni sottostanti verso microimprese e piccole e medie imprese;
d) l'allegato V per le esposizioni sottostanti su automobili, compresi sia i prestiti che i leasing a persone fisiche o giuridiche garantiti da auto;
e) l'allegato VI per le esposizioni sottostanti verso consumatori;
f) l'allegato VII per le esposizioni sottostanti su carte di credito;
g) l'allegato VIII per le esposizioni sottostanti su leasing;
h) l'allegato IX per le esposizioni sottostanti che non rientrano in nessuna delle categorie di cui alle lettere da a) a g).
Ai fini della lettera a), per «immobile residenziale» si intende qualsiasi immobile disponibile a fini abitativi (compresi abitazioni o immobili acquistati a fini locativi), acquistato, costruito o rinnovato da una famiglia e che non sia classificato come immobile non residenziale.
Ai fini della lettera b), per «immobile non residenziale» si intende un immobile che produce reddito, esistente o in fase di realizzazione, esclusi gli immobili di edilizia popolare e gli immobili di proprietà degli utenti finali.
2) In caso di cartolarizzazioni non ABCP comprendenti più di uno dei tipi di esposizioni sottostanti elencate al paragrafo 1, il soggetto segnalante mette a disposizione le informazioni indicate nell'allegato applicabile per ciascun tipo di esposizione sottostante.
3) Il soggetto segnalante per la cartolarizzazione di un'esposizione deteriorata mette a disposizione le informazioni indicate:
a) negli allegati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h), in funzione del tipo di esposizione sottostante;
b) nell'allegato X.
Ai fini del presente paragrafo, per «cartolarizzazione di un'esposizione deteriorata» si intende una cartolarizzazione non ABCP le cui esposizioni sottostanti attive, misurate in termini di saldo del capitale alla data limite dei dati, sono per la maggior parte:
a) esposizioni deteriorate di cui all'allegato V, parte 2, punti da 213 a 239, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (1); oppure
b) attività finanziarie deteriorate quali definite nell'appendice A dell'International Financial Reporting Standard 9 nel regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) o attività finanziarie contabilizzate come deteriorate in base alle norme nazionali che applicano i principi contabili generalmente accettati (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP) basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio (3).
4) Il soggetto segnalante per un'operazione ABCP mette a disposizione le informazioni indicate nell'allegato XI.
5) Ai fini del presente articolo, le informazioni da mettere a disposizione ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 riguardano:
a) le esposizioni sottostanti attive alla data limite dei dati;
b) le esposizioni sottostanti inattive che erano esposizioni sottostanti attive alla data limite dei dati immediatamente precedente.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014).
Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008).
Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986).
Informazioni sulle comunicazioni agli investitori
1) Il soggetto segnalante per una cartolarizzazione non ABCP mette a disposizione le informazioni sulle comunicazioni agli investitori indicate nell'allegato XII.
2) Il soggetto segnalante per una cartolarizzazione ABCP mette a disposizione le informazioni sulle comunicazioni agli investitori indicate nell'allegato XIII.
Granularità delle informazioni
1) Il soggetto segnalante mette a disposizione le informazioni indicate negli allegati da II a X e XII su quanto segue:
a) le esposizioni sottostanti, in relazione a ciascuna singola esposizione sottostante;
b) le garanzie, nei casi in cui sia soddisfatta una delle seguenti condizioni e per ogni elemento di garanzia a copertura di ciascuna esposizione sottostante:
i) l'esposizione sottostante è coperta da una garanzia;
ii) l'esposizione sottostante è coperta da garanzie reali finanziarie o su beni materiali;
iii) il prestatore può unilateralmente includere l'esposizione sottostante in titoli senza la necessità di un'ulteriore approvazione da parte del debitore o del garante;
c) i locatari, per ciascuno dei tre principali locatari di un immobile non residenziale considerato il canone annuo complessivo a carico di ogni locatario che occupa l'immobile;
d) gli incassi storici, per ciascuna esposizione sottostante e per ogni mese del periodo a partire dalla data limite dei dati fino a trentasei mesi prima di tale data;
e) i flussi di cassa, per ciascun flusso in entrata o uscita nella cartolarizzazione, come stabilito nella gerarchia applicabile degli incassi o dei pagamenti alla data limite dei dati;
f) le prove/gli eventi/i valori di attivazione per ogni prova/evento/valore di attivazione che fa scattare variazioni della gerarchia dei pagamenti o la sostituzione di una controparte.
Ai fini delle lettere a) e d), le parti di prestiti cartolarizzati sono trattate come singole esposizioni sottostanti.
Ai fini della lettera b), ciascun immobile che funge da garanzia per i prestiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), è trattato come un singolo elemento di garanzia.
2) Il soggetto segnalante mette a disposizione le informazioni indicate negli allegati XI e XIII su quanto segue:
a) operazioni ABCP, per tutte le operazioni ABCP esistenti nel programma ABCP alla data limite dei dati;
b) ciascun programma ABCP che finanzia le operazioni ABCP per le quali sono messe a disposizione informazioni ai sensi della lettera a), alla data limite dei dati;
c) prove/eventi/valori di attivazione per ogni prova/evento/valore di attivazione nella cartolarizzazione ABCP che fa scattare variazioni della gerarchia dei pagamenti o la sostituzione di una controparte;
d) esposizioni sottostanti, per ciascuna operazione ABCP in merito alla quale sono messe a disposizione informazioni ai sensi della lettera a) e per ogni tipo di esposizione presente in tale operazione ABCP alla data limite dei dati, conformemente all'elenco nel campo IVAL5 dell'allegato XI.
SEZIONE 2
Informazioni da mettere a disposizione per le cartolarizzazioni per cui occorre redigere un prospetto (cartolarizzazioni pubbliche)
Codici di elementi
I soggetti segnalanti attribuiscono i codici degli elementi alle informazioni messe a disposizione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni. A tal fine i soggetti segnalanti attribuiscono il codice di cui alla tabella 3 dell'allegato I che meglio corrisponde a dette informazioni.
Informazioni privilegiate
1) Il soggetto segnalante per una cartolarizzazione non ABCP mette a disposizione le informazioni privilegiate indicate nell'allegato XIV.
2) Il soggetto segnalante per una cartolarizzazione ABCP mette a disposizione le informazioni privilegiate indicate nell'allegato XV.
Informazioni sugli eventi significativi
1) Il soggetto segnalante per una cartolarizzazione non ABCP mette a disposizione le informazioni sugli eventi significativi indicate nell'allegato XIV.
2) Il soggetto segnalante per una cartolarizzazione ABCP mette a disposizione le informazioni sugli eventi significativi indicate nell'allegato XV.
Granularità delle informazioni
1) Il soggetto segnalante mette a disposizione le informazioni indicate nell'allegato XIV su quanto segue:
a) segmenti/obbligazioni nella cartolarizzazione, per ogni emissione di segmenti nella cartolarizzazione o altro strumento a cui è stato assegnato un numero internazionale di identificazione dei titoli e per ogni prestito subordinato nella cartolarizzazione;
b) conti, per ciascun conto nella cartolarizzazione;
c) controparti, per ciascuna controparte nella cartolarizzazione;
d) se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione sintetica non ABCP:
i) copertura sintetica, per tutti i contratti di protezione esistenti nella cartolarizzazione;
ii) garanzie reali dell'emittente, per ciascuna singola attività in garanzia detenuta dalla SSPE per conto di investitori che esiste per il contratto di protezione in questione;
e) se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione non ABCP di prestiti obbligazionari garantiti (collateralised loan obligation, CLO):
i) gestore del CLO, per ciascun gestore di CLO nella cartolarizzazione;
ii) cartolarizzazione del CLO.
Ai fini della lettera d), punto ii), ciascuna attività per la quale esiste un codice internazionale di identificazione dei titoli è trattata come una singola attività in garanzia, le garanzie in contante nella stessa valuta sono aggregate e trattate come una singola attività in garanzia, e le garanzie in contante in valute diverse sono segnalate come attività in garanzia distinte.
2) Il soggetto segnalante mette a disposizione le informazioni indicate nell'allegato XV su quanto segue:
a) operazioni ABCP, per tutte le operazioni ABCP esistenti nel programma ABCP alla data limite dei dati;
b) programmi ABCP, per tutti i programmi ABCP che, alla data limite dei dati, finanziano le operazioni ABCP su cui sono messe a disposizione le informazioni ai sensi della lettera a);
c) segmenti/obbligazioni nel programma ABCP, per ogni emissione di segmenti o commercial paper nel programma ABCP o altro strumento a cui è stato assegnato un codice internazionale di identificazione dei titoli e per ogni prestito subordinato nel programma ABCP;
d) conti, per ciascun conto nella cartolarizzazione ABCP;
e) controparti, per ciascuna controparte nella cartolarizzazione ABCP.
Completezza e coerenza delle informazioni
1) Le informazioni messe a disposizione a norma del presente regolamento sono complete e coerenti.
2) Qualora individui errori materiali nelle informazioni che ha messo a disposizione a norma del presente regolamento, il soggetto segnalante mette a disposizione, senza indebito ritardo, una segnalazione corretta contenente tutte le informazioni sulla cartolarizzazione previste dal presente regolamento.
3) Ove consentito dall'allegato corrispondente, il soggetto segnalante può indicare uno dei seguenti valori «Opzione No Data (nessun dato)» («ND») corrispondente al motivo che giustifica l'indisponibilità delle informazioni da mettere a disposizione:
a) valore «ND1», se le informazioni richieste non sono state raccolte perché non erano richieste dai criteri di prestito o di sottoscrizione al momento della creazione dell'esposizione sottostante;
b) valore «ND2», se le informazioni richieste sono state raccolte al momento della creazione dell'esposizione sottostante ma non sono caricate nel sistema di segnalazione del soggetto segnalante alla data limite dei dati;
c) valore «ND3», se le informazioni richieste sono state raccolte al momento della creazione dell'esposizione sottostante ma sono caricate in un sistema separato rispetto al sistema di segnalazione del soggetto segnalante alla data limite dei dati;
d) valore «ND4-AAAA-MM-GG», se le informazioni richieste sono state raccolte ma sarà possibile metterle a disposizione solo a una data successiva alla data limite dei dati. «AAAA-MM-GG» indica in formato numerico rispettivamente l'anno, il mese e il giorno corrispondenti alla data futura in cui saranno messe a disposizione le informazioni richieste;
e) valore «ND5», se le informazioni richieste non sono applicabili all'elemento segnalato.
Ai fini del presente paragrafo, la segnalazione dei valori ND non è utilizzata per eludere gli obblighi del presente regolamento.
Su richiesta delle autorità competenti, il soggetto segnalante fornisce dettagli sulle circostanze che giustificano l'utilizzo di tali valori ND.
Tempestività delle informazioni
1) Se una cartolarizzazione non è una cartolarizzazione ABCP, per le informazioni messe a disposizione a norma del presente regolamento la data limite dei dati non è successiva a due mesi di calendario prima della data di presentazione.
2) Se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione ABCP:
a) per le informazioni specificate nell'allegato XI e nella «Sezione informazioni sulle operazioni» negli allegati XIII e XV la data limite dei dati non è successiva a due mesi di calendario prima della data di presentazione;
b) per le informazioni specificate in tutte le sezioni degli allegati XIII e XV diverse dalla «Sezione informazioni sulle operazioni», la data limite dei dati non è successiva a un mese di calendario prima della data di presentazione.
Identificativi unici
1) A ciascuna cartolarizzazione è assegnato un identificativo unico composto dai seguenti elementi, in ordine sequenziale:
a) l'identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier) del soggetto segnalante;
b) la lettera «A» se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione ABCP o la lettera «N» se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione non ABCP;
c) l'anno espresso in 4 cifre che corrisponde a:
i) l'anno in cui sono stati emessi i primi titoli della cartolarizzazione, se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione non ABCP;
ii) l'anno in cui sono stati emessi i primi titoli nel programma ABCP, se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione ABCP;
d) il numero 01 o, se vi sono più cartolarizzazioni con lo stesso identificativo di cui alle lettere a), b) e c), un numero progressivo di 2 cifre corrispondente all'ordine in cui sono messe a disposizione le informazioni su ciascuna cartolarizzazione. L'ordine delle cartolarizzazioni simultanee è discrezionale.
2) A ciascuna operazione ABCP in un programma ABCP è assegnato un identificativo unico composto dai seguenti elementi, in ordine sequenziale:
a) l'identificativo del soggetto giuridico del soggetto segnalante;
b) la lettera «T»;
c) l'anno espresso in 4 cifre che corrisponde alla prima data di chiusura dell'operazione ABCP; d) il numero 01 o, se vi sono più operazioni ABCP con lo stesso identificativo di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, un numero progressivo di 2 cifre corrispondente all'ordine della prima data di chiusura di ciascuna operazione ABCP. L'ordine delle operazioni ABCP simultanee è discrezionale.
3) Il soggetto segnalante non modifica gli identificativi univoci.
Segnalazione delle classificazioni
1) Le informazioni relative alla classificazione del Sistema europeo di conti (SEC) 2010 di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) sono messe a disposizione utilizzando i codici di cui all'allegato I, tabella 1.
2) Le informazioni relative alle classificazioni dell'elenco di controllo del gestore (Servicer Watchlist) sono messe a disposizione utilizzando i codici di cui all'allegato I, tabella 2.
Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013).
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2019
Per la Commissione
Il president
JEAN-CLAUDE JUNCKER