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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1226 DELLA COMMISSIONE, 12 novembre 2019

G.U.U.E. 3 settembre 2020, n. L 289

Regolamento che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio e che stabilisce norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da fornire conformemente ai requisiti di notifica STS. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 23 settembre 2020

Applicabile dal: 23 settembre 2020

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2017/2402 impone ai cedenti e ai promotori di presentare determinate informazioni all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) quando ritengano che una cartolarizzazione soddisfi i requisiti relativi a criteri semplici, trasparenti e standardizzati (STS) di cui agli articoli da 19 a 22 e da 23 a 26 dello stesso regolamento. Le informazioni da fornire variano a seconda dei diversi tipi di cartolarizzazioni notificate.

2) Per consentire alle autorità competenti di esercitare le loro funzioni e permettere agli investitori e ai potenziali investitori di esercitare la due diligence, sono necessarie informazioni sufficientemente dettagliate e pertinenti per la notifica STS che permettano di stabilire se sono soddisfatti i criteri STS. Nello specifico, è opportuno che la logica alla base della scelta di un fattore di omogeneità e dell'esclusione di altri fattori sia inclusa nella notifica così da improntare la valutazione del criterio di omogeneità. Per alcuni criteri STS è sufficiente la semplice conferma della conformità, mentre altri richiedono informazioni ulteriori. E' pertanto necessario distinguere tra i requisiti per i quali è sufficiente una semplice conferma e quelli per i quali è necessaria una spiegazione concisa o una spiegazione dettagliata.

3) Le cartolarizzazioni per le quali non deve essere redatto il prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (cartolarizzazioni private) consentono alle parti di effettuare operazioni di cartolarizzazione senza divulgare informazioni commerciali sensibili. Pertanto per le notifiche STS di tali cartolarizzazioni è opportuno limitare le informazioni da pubblicare alle informazioni commerciali non sensibili.

4) Per facilitare l'accesso alle informazioni pertinenti per i requisiti STS, i cedenti e i promotori dovrebbero poter inserire un riferimento al prospetto redatto per la cartolarizzazione a norma del regolamento (UE) 2017/1129, ad altra pertinente documentazione di base di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402 o a qualsiasi altro documento contenente informazioni pertinenti per la notifica STS.

5) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

6) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 del 28.12.2017.

(2)

Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017).

(3)

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).

Art. 1

Informazioni da includere nella notifica STS

1. Le informazioni da includere nella notifica STS a norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/2402 sono le seguenti:

a) quando la cartolarizzazione è una cartolarizzazione non ABCP, le informazioni specificate nell'allegato I;

b) quando la cartolarizzazione è una cartolarizzazione ABCP, le informazioni specificate nell'allegato II;

c) per i programmi ABCP, le informazioni specificate nell'allegato III.

2. Nel caso di cartolarizzazioni per le quali non deve essere redatto il prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129, le informazioni da includere nella notifica STS a norma del paragrafo 1 sono accompagnate da quanto segue:

a) quando la cartolarizzazione è una cartolarizzazione non ABCP, le informazioni specificate nei campi STSS9 e STSS10 dell'allegato I;

b) quando la cartolarizzazione è una cartolarizzazione ABCP, le informazioni specificate nei campi STSAT9 e STSAT10 dell'allegato II;

c) per i programmi ABCP, le informazioni specificate nel campo STSAP9 dell'allegato III.

Ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, la pubblicazione della notifica STS per tali cartolarizzazioni è limitata alle informazioni di cui al presente paragrafo.

Art. 2

Informazioni supplementari

Quando i seguenti documenti contengono informazioni pertinenti ai fini della notifica STS, nella colonna «Informazioni supplementari» dell'allegato I, II o III può essere inserito un riferimento alle parti pertinenti di detti documenti e, se dette informazioni sono fornite, la documentazione è identificata con precisione:

a) il prospetto redatto a norma del regolamento (UE) 2017/1129;

b) qualsiasi altra documentazione di base di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402;

c) qualsiasi altro documento contenente informazioni pertinenti per la notifica STS.

Art. 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2019

Per la Commissione

Il president

JEAN-CLAUDE JUNCKER