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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1228 DELLA COMMISSIONE, 29 novembre 2019

G.U.U.E. 3 settembre 2020, n. L 289

Regolamento che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato delle domande di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni o di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 23 settembre 2020

Applicabile dal: 23 settembre 2020

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

1) Un formato uniforme per le domande presentate all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per la registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni o per l'estensione della registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni dovrebbe garantire che siano presentate all'ESMA e da essa facilmente identificate tutte le informazioni richieste a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1230 della Commissione (2).

2) E' importante che le informazioni contenute in tali domande siano presentate in un formato che ne consenta la conservazione per gli usi futuri e per la riproduzione. Tali domande dovrebbero pertanto essere presentate su un supporto durevole.

3) Per facilitare l'identificazione delle informazioni presentate nell'ambito di tali domande, è opportuno fornire un numero di riferimento unico e un titolo per ciascuno dei rispettivi documenti. Per lo stesso motivo il richiedente dovrebbe essere tenuto a identificare le informazioni fornite facendo riferimento alla disposizione del regolamento delegato (UE) 2020/1230 che concerne dette informazioni.

4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

5) A norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l'ESMA ha effettuato una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 del 28.12.2017.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2020/1230 della Commissione, del 29 novembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni e i dettagli della domanda semplificata di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni (Cfr. della presente Gazzetta ufficiale).

(3)

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 176/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).

Art. 1

Formato della domanda di registrazione e della domanda di estensione della registrazione

1) I richiedenti la registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 utilizzano i formati di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

2) I repertori di dati sulle negoziazioni che richiedono l'estensione della registrazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402 utilizzano i formati di cui all'allegato 2 del presente regolamento.

3) Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le domande sono presentate:

a) su un supporto durevole quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

b) con un numero di riferimento unico assegnato a ciascun documento contenuto nella domanda.

(1)

Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009).

Art. 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2019

Per la Commissione

Il president

JEAN-CLAUDE JUNCKER

ALLEGATO I

Formati per la domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni

Tabella 1

Informazioni generali

Data della domanda
Denominazione sociale del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni
Sede di costituzione e ambito di attività
Identificativo della persona giuridica (LEI) registrato presso la Global Legal Entity Identifier Foundation
Indirizzo della sede legale del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni
Indirizzo della sede legale delle imprese figlie del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni
Indirizzo della sede legale delle succursali del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni
Indirizzo URL (Uniform Resource Locator) del sito web del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni
Tipi di cartolarizzazione, metodi di trasferimento del rischio e tipi di esposizioni sottostanti per i quali il repertorio richiedente presenta domanda di registrazione
Se il richiedente è autorizzato o registrato da un'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito, la denominazione dell'autorità e l'eventuale numero di riferimento relativo all'autorizzazione o alla registrazione
Nominativo della/e persona/e responsabile/i della domanda
Recapiti della/e persona/e responsabile/i della domanda
Nominativo della/e persona/e responsabile/i della conformità del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni (o altro addetto alla valutazione della conformità del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni)
Recapiti della/e persona/e responsabile/i della conformità del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni o altro addetto alla valutazione della conformità del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, per quanto concerne la fornitura dei servizi di base inerenti a cartolarizzazione
Denominazione dell'impresa madre
LEI dell'impresa madre registrato presso la Global Legal Entity Identifier Foundation
Indirizzo della sede legale dell'impresa madre
Denominazione dell'autorità di vigilanza responsabile dell'impresa madre
Numero di riferimento dell'autorità di vigilanza responsabile dell'impresa madre
Denominazione dell'impresa madre capogruppo
LEI dell'impresa madre capogruppo registrato presso la Global Legal Entity Identifier Foundation
Indirizzo della sede legale dell'impresa madre capogruppo
Denominazione dell'autorità di vigilanza responsabile dell'impresa madre capogruppo
Numero di riferimento dell'autorità di vigilanza responsabile dell'impresa madre capogruppo

.

Tabella 2

Riferimenti del documento [1]

Disposizione del regolamento delegato (UE) 2020/1230 della Commissione che stabilisce gli obblighi in materia di informazioni a cui fa riferimento il documento. Numero di riferimento unico del documento Titolo del documento Capitolo, sezione o pagina del documento in cui l'informazione è riportata o motivo della mancanza dell'informazione

.

_____________________

[1] Per tutte le informazioni richieste dal regolamento delegato (UE) 2020/1230 della Commissione, ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a c), e lettere e), f), h) e i), e dell'articolo 7, paragrafo 2.

ALLEGATO II

Formati per la domanda di estensione della registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni

Tabella 1

Informazioni generali

Data della domanda
Data di registrazione del richiedente come repertorio di dati sulle negoziazioni
Denominazione sociale del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni
Identificativo della persona giuridica (LEI) registrato presso la Global Legal Entity Identifier Foundation
Indirizzo della sede legale del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni
Indirizzo della sede legale delle imprese figlie del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni
Indirizzo della sede legale delle succursali del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni
Indirizzo URL (Uniform Resource Locator) del sito web del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni
Identificativo della persona giuridica (LEI) registrato presso la Global Legal Entity Identifier Foundation
Tipi di cartolarizzazione, metodi di trasferimento del rischio e tipi di esposizioni sottostanti per i quali il repertorio richiedente presenta domanda di registrazione
Se il richiedente è autorizzato o registrato da un'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito, la denominazione dell'autorità e l'eventuale numero di riferimento relativo all'autorizzazione o alla registrazione
Nominativo della/e persona/e responsabile/i della domanda
Recapiti della/e persona/e responsabile/i della domanda
Nominativo della/e persona/e responsabile/i della conformità del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni o altro addetto alla valutazione della conformità del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, per quanto concerne la fornitura dei servizi di base inerenti a cartolarizzazione
Recapiti della/e persona/e responsabile/i della conformità del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni (o altro addetto alla valutazione della conformità del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni)

.

Tabella 2

Riferimenti del documento [1]

Disposizione del regolamento delegato (UE) 2020/1230 della Commissione che stabilisce gli obblighi in materia di informazioni a cui fa riferimento il documento. Numero di riferimento unico del documento Titolo del documento Capitolo, sezione o pagina del documento in cui l'informazione è riportata o motivo della mancanza dell'informazione

.

_____________________

[1] Per tutte le informazioni richieste dal regolamento delegato (UE) 2020/1230] della Commissione, ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a c), e lettere e), f), h) e i), e dell'articolo 7, paragrafo 2.