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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1394 DELLA COMMISSIONE, 10 settembre 2019

G.U.U.E. 11 settembre 2019, n. L 234

Regolamento che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda talune norme relative alla sorveglianza per l'immissione in libera pratica e l'uscita dal territorio doganale dell'Unione.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità 

Entrata in vigore il: 1° ottobre 2019

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 3

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare gli articoli 8, 58, 100, 132, 157, 161, 184, 193, 217, 232, 268,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) n. 904/2010 (2) del Consiglio impone agli Stati membri di raccogliere e scambiare determinate informazioni sulle importazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera c) bis, (regime speciale per le vendite a distanza) o dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera d) e 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3). Inoltre, a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, del codice, le autorità doganali e le altre autorità competenti, qualora lo ritengano necessario per ridurre al minimo i rischi e combattere le frodi, possono scambiare tra loro e con la Commissione i dati ricevuti in relazione a entrata, uscita, transito, circolazione, deposito e uso finale delle merci.

2) Il sistema elettronico istituito dalla Commissione per conformarsi all'obbligo di sorveglianza di cui all'articolo 56, paragrafo 5, del codice («Surveillance»), costituisce lo strumento più adatto per lo scambio delle informazioni relative all'IVA. E' necessario modificare l'articolo 55 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per chiarire chi può avere accesso ai dati conservati nel sistema Surveillance e in quale misura. In primo luogo, la Commissione dovrebbe essere in grado di divulgare in forma aggregata i dati contenuti in Surveillance. In secondo luogo, come norma generale, gli utenti autorizzati nelle autorità doganali degli Stati membri dovrebbero avere accesso solo ai dati non aggregati che lo Stato membro ha fornito e ai dati aggregati a livello dell'Unione. In terzo luogo, in deroga alla regola generale, l'articolo 55 dovrebbe prevedere la possibilità che atti specifici dell'Unione, quali il regolamento (UE) n. 904/2010, consentano alla Commissione di concedere a talune autorità degli Stati membri l'accesso ai dati non aggregati con modalità specifiche.

3) Ai fini della raccolta delle informazioni che il regolamento (UE) n. 904/2010 impone agli Stati membri di raccogliere e scambiare, è opportuno inoltre modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per aumentare il numero di dati raccolti dal sistema elettronico. In particolare è necessario che gli allegati 21-01 e 21-02 di tale regolamento comprendano i dati che nell'allegato B di detto regolamento recano i numeri d'ordine 3/40 e 4/4, relativi rispettivamente ai numeri di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi e alla base imponibile.

4) A seguito della modifica dell'articolo 278 del codice al fine di prorogare il termine ultimo per l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice (4), è opportuno modificare la disposizione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 che istituisce un elenco provvisorio dei dati da utilizzare a fini di sorveglianza (allegato 21-02). La disposizione dovrebbe chiarire che l'elenco provvisorio dei dati può essere utilizzato ai fini della sorveglianza all'atto dell'immissione in libera pratica fino a quando siano operativi i sistemi nazionali di importazione, ovvero, a norma dell'articolo 278, paragrafo 2, del codice entro al più tardi la fine del 2022. L'elenco provvisorio dei dati può essere invece utilizzato ai fini della sorveglianza al momento dell'esportazione fino a quando siano operativi i sistemi nazionali di esportazione, ovvero, a norma dell'articolo 278, paragrafo 3, del codice, entro al più tardi la fine del 2025.

5) Fino al potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione (5), l'analisi dei rischi relativi alle merci esentate dall'obbligo di presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata deve essere effettuata nel momento in cui tali merci sono presentate in dogana sulla base della dichiarazione di custodia temporanea o della dichiarazione doganale o, qualora la dichiarazione doganale sia fatta mediante qualsiasi altro atto, sulla base delle informazioni disponibili al momento della presentazione. E' opportuno modificare l'articolo 187 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 in modo che si applichi anche alle spedizioni postali e alle spedizioni aventi un valore intrinseco inferiore a 22 EUR, inserendo i riferimenti pertinenti al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (6).

6) Agli operatori economici dovrebbe essere garantita la flessibilità di fornire, mediante moduli o documenti diversi dalla stampa del giornale di pesca, la certificazione che i prodotti della pesca marittima e le merci ottenute da tali prodotti trasbordate e trasportate attraverso un paese o territorio, che non fa parte del territorio doganale dell'Unione, non sono stati manipolati. Nondimeno, per poter attribuire i prodotti della pesca marittima e le merci ottenute da tali prodotti al giornale di pesca corrispondente, nei casi in cui la certificazione di assenza di manipolazione sia fornita su un formulario o un documento diverso dalla stampa del giornale di pesca, l'operatore economico dovrebbe includere in tale formulario o documento un riferimento al giornale di pesca corrispondente. L'articolo 214 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

7) Nell'ambito della semplificazione che prevede la presentazione di una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante, le autorità doganali possono esonerare dall'obbligo di presentare le merci. Al fine di consentire adeguati controlli doganali in situazioni specifiche, è opportuno stabilire norme procedurali per le situazioni in cui, a causa di un nuovo rischio finanziario grave o un'altra situazione specifica, l'ufficio doganale di controllo richiede che le merci specifiche siano presentate in dogana conformemente all'articolo 182, paragrafo 3, terzo comma, del codice. L'articolo 234 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

8) L'articolo 302 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 prevede una deroga alla sigillatura dei mezzi di trasporto o dei singoli colli contenenti le merci, nel caso di merci trasportate per via aerea o ferrovia, purché siano rispettate determinate condizioni. Il trasporto marittimo è altrettanto sicuro del trasporto per via aerea o ferroviario quando si tratta di garantire che le merci siano consegnate nel luogo di destinazione. Tale deroga dovrebbe pertanto essere estesa alle merci trasportate via mare, purché un riferimento alla relativa polizza di carico sia contenuto in un documento di trasporto elettronico utilizzato come dichiarazione in dogana per vincolare le merci al regime di transito unionale.

9) Se l'autorità doganale di uno Stato membro che partecipa a un'operazione di transito ottiene prove che i fatti che hanno determinato l'insorgenza dell'obbligazione doganale sono avvenuti nel proprio territorio, dovrebbe chiedere allo Stato membro di partenza di trasferirle la responsabilità di avviare il recupero. Lo Stato membro di partenza dovrebbe confermare entro un determinato lasso di tempo se accetta di trasferire all'autorità doganale richiedente la responsabilità di avviare il recupero. L'articolo 311 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di tenere conto del caso specifico di un'operazione di transito.

10) E' opportuno modificare l'articolo 324 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, relativo a casi particolari di appuramento del regime di perfezionamento attivo, e i codici corrispondenti negli allegati A e B, per tenere conto dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio (7).

11) Quando le merci sono fatte uscire dal territorio doganale dell'Unione, è necessario chiarire in che modo viene determinato l'ufficio doganale di uscita per le merci caricate a bordo di una nave o di un aereo. Inoltre, determinate modalità semplificate per la determinazione dell'ufficio non dovrebbero applicarsi ai prodotti soggetti ad accisa e alle merci non unionali. L'articolo 329 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

12) Se, dopo essere state svincolate per l'esportazione, le merci sono prese in consegna nell'ambito di un unico contratto di trasporto per essere trasportate al di fuori del territorio doganale dell'Unione, è necessario chiarire le norme per assicurare il controllo doganale di tali merci fino alla loro uscita materiale. L'articolo 332 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

13) Le norme procedurali di cui all'articolo 333 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 relativo alla vigilanza sulle merci svincolate per l'uscita dovrebbero essere chiarite in relazione alle situazioni in cui le merci lasciano il territorio dell'Unione in modo diverso da quanto previsto inizialmente, come pure per tenere conto dello scambio di informazioni tra le autorità doganali nel periodo che precede l'introduzione del sistema automatizzato di esportazione del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.

14) Le norme procedurali di cui all'articolo 340 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 relativo all'uscita delle merci dovrebbero essere chiarite in relazione alle situazioni in cui le merci sono dichiarate per l'esportazione ma alla fine non escono dal territorio doganale dell'Unione.

15) A seguito della notifica, da parte della Macedonia del Nord, alle Nazioni Unite e all'Unione europea dell'entrata in vigore dell'accordo di Prespa a decorrere dal 15 febbraio 2019, il paese precedentemente denominato «ex Repubblica iugoslava di Macedonia» è diventato «la Repubblica di Macedonia del Nord». Tale paese dovrebbe essere menzionato negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 con tale nome o, se del caso, con denominazione abbreviata «Macedonia del Nord».

16) Per facilitare l'uso dei formati e dei codici di taluni requisiti in materia di dati nel contesto delle dichiarazioni e delle notifiche nei vari sistemi elettronici, l'allegato B dovrebbe essere modificato.

17) E' necessario correggere un errore redazionale nell'allegato 33-07 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda un riferimento al regolamento delegato (UE) 2015/2446.

18) E' pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

19) Le modifiche degli allegati 21-01 e 21-02 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2020, poiché si tratta della data a decorrere dalla quale gli Stati membri sono tenuti ad attuare gli obblighi di scambio di informazioni previsti dal regolamento (UE) n. 904/2010.

20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 269 del 10 ottobre 2013.

(2)

Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010).

(3)

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006).

(4)

Regolamento (UE) 2019/632 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di prorogare l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 111 del 25.4.2019).

(5)

Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 99 del 15.4.2016).

(6)

Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015).

(7)

Regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio, del 16 aprile 2018, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e che abroga il regolamento (CE) n. 1147/2002 (GU L 98 del 18.4.2018).

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:

1) l'articolo 55 è così modificato:

(a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione comunica i dati di cui al paragrafo 1, forniti dalle autorità doganali, solo in forma aggregata.»;

(b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3 bis. La Commissione concede agli utenti autorizzati conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, l'accesso ai dati non aggregati forniti dalle autorità doganali dello Stato membro che ne ha fatto richiesta e ai dati aggregati a livello unionale.

3 ter. In deroga al paragrafo 3 bis, la Commissione concede alle autorità competenti degli Stati membri l'accesso ai dati non aggregati qualora un atto dell'Unione preveda tale accesso.»;

(c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. In deroga al paragrafo 1, fino alla data di introduzione del potenziamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, l'elenco dei dati che possono essere richiesti dalla Commissione a fini di sorveglianza all'atto dell'immissione in libera pratica è quello stabilito all'allegato 21-02.

In deroga al paragrafo 1, fino alla data di introduzione del potenziamento dei sistemi nazionali di esportazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, l'elenco dei dati che possono essere richiesti dalla Commissione a fini di sorveglianza al momento dell'esportazione è quello stabilito all'allegato 21 02.»;

2) all'articolo 187, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando nel territorio doganale dell'Unione sono introdotte merci esentate dall'obbligo di presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettere da c) a k), m) e n), e paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, l'analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci sulla base, se disponibili, della dichiarazione di custodia temporanea o della dichiarazione doganale relativa alle merci in questione.»;

3) all'articolo 214 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. La certificazione prescritta a norma del paragrafo 1 può essere fornita mediante formulari o documenti pertinenti, diversi da una stampa del giornale di pesca, che includano un riferimento a tale giornale di pesca.»;

4) all'articolo 234 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Se l'ufficio doganale di controllo ha chiesto, in conformità all'articolo 182, paragrafo 3, terzo comma, del codice, che le merci siano presentate in dogana in quanto le autorità doganali hanno individuato un nuovo rischio finanziario grave o un'altra situazione specifica relativa a un'autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante con esonero dall'obbligo di presentare le merci, tale ufficio precisa al titolare della suddetta autorizzazione:

a) il periodo di tempo specifico durante il quale presentare in dogana le merci interessate da tali situazioni;

b) l'obbligo di inserire la data di notifica di presentazione nelle scritture e

c) l'obbligo di rispettare quanto disposto al paragrafo 1, lettere da b) a e) e lettera g).

In tali situazioni lo svincolo delle merci ha luogo conformemente all'articolo 194 del codice.»;

5) All'articolo 302, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

«c) le merci sono trasportate via mare e un riferimento alla relativa polizza di carico è contenuto in un documento di trasporto elettronico utilizzato come dichiarazione in dogana per vincolare le merci al regime di transito unionale, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice.»;

6) all'articolo 311 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3. Se l'autorità doganale di uno Stato membro che partecipa a un'operazione di transito ottiene, prima della scadenza del termine di cui all'articolo 77, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, prove che dimostrano che il luogo in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato l'insorgenza dell'obbligazione doganale si trova nel proprio territorio, tale autorità provvede immediatamente, e in ogni caso entro tale termine, a inviare una richiesta debitamente giustificata all'autorità doganale dello Stato membro di partenza per trasferire la responsabilità di avviare il recupero all'autorità doganale richiedente.

4. L'autorità doganale dello Stato membro di partenza conferma il ricevimento della richiesta effettuata a norma del paragrafo 3 e comunica all'autorità doganale richiedente, entro 28 giorni dalla data di invio della richiesta, se accetta di soddisfare la richiesta e di trasferire all'autorità richiedente la responsabilità di avviare il recupero.»;

7) all'articolo 324, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) la consegna di prodotti principali trasformati per i quali l'aliquota del dazio all'importazione erga omnes è nulla o per i quali è stato rilasciato un certificato di riammissione in servizio (modulo 1 dell'AESA) o un certificato equivalente di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio [*1];.

_________________

[*1] Regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio, del 16 aprile 2018, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e che abroga il regolamento (CE) n. 1147/2002 (GU L 98 del 18.4.2018).»;"

8) l'articolo 329 è così modificato:

(a) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Quando le merci sono caricate in un porto marittimo su una nave che non è destinata a un servizio regolare di trasporto marittimo a norma dell'articolo 120 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per essere trasportate verso una destinazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione, l'ufficio doganale di uscita è l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono caricate su tale nave.

4. Quando il paragrafo 3 non si applica e le merci sono caricate su una nave o su un aeromobile senza un successivo trasbordo per essere trasportate verso una destinazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea, l'ufficio doganale di uscita è l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono caricate su tale nave o aeromobile.»;

(b) è inserito il paragrafo seguente:

«7 bis. A decorrere al più tardi dalla data di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES), di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, i paragrafi 6 e 7 non si applicano in caso di esportazione di merci unionali che rientrano in una delle categorie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE.

A decorrere al più tardi dalla data di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, il paragrafo 7 non si applica in caso di riesportazione di merci non unionali.»;

9) all'articolo 332, paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'obbligo di cui al primo comma non si applica se le suddette informazioni sono messe a disposizione delle autorità doganali tramite i sistemi di informazione commerciali, portuali o relativi al trasporto esistenti o nella situazione di cui all'articolo 329, paragrafo 7.».

10) l'articolo 333 è così modificato:

(a) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Se le merci oggetto di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione sono trasferite in un ufficio doganale di uscita e successivamente, per circostanze impreviste, lasciano il territorio doganale dell'Unione in più di una spedizione, l'ufficio doganale di uscita informa l'ufficio doganale di esportazione in merito all'uscita delle merci solo una volta che tutte le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione.

5. In circostanze impreviste, se le merci oggetto di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione sono trasferite in un ufficio doganale di uscita e successivamente lasciano il territorio doganale dell'Unione attraverso più di un ufficio doganale di uscita, ciascuna delle persone di cui all'articolo 267, paragrafo 2, del codice può chiedere all'ufficio doganale di uscita in cui le merci sono state presentate per la prima volta di informare gli altri uffici doganali di uscita a partire dai quali parte delle merci lascerà il territorio doganale dell'Unione. Ciascun ufficio doganale di uscita verifica l'uscita materiale delle merci che lasciano il territorio doganale dell'Unione a partire da tale ufficio. I successivi uffici doganali di uscita informano il primo ufficio doganale di uscita in merito alle merci che hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione a partire da tali uffici. Il primo ufficio doganale di uscita e i successivi uffici doganali di uscita si scambiano tale informazione di comune accordo e senza ricorrere al sistema automatizzato di esportazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578. Il primo ufficio doganale di uscita informa l'ufficio doganale di esportazione quando tutte le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione.»;

(b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. In deroga al paragrafo 2, secondo comma, lettere b) e c), del presente articolo, fino alle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, nei casi di cui all'articolo 329, paragrafi 5 e 6, del presente regolamento, il termine di cui dispone l'ufficio doganale di uscita per informare l'ufficio doganale di esportazione in merito all'uscita delle merci corrisponde al primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci sono vincolate al regime di transito, a quello in cui lasciano il territorio doganale dell'Unione o a quello in cui il regime di transito viene appurato.»;

(c) i paragrafi 8 e 9 sono soppressi;

11) l'articolo 340 è così modificato:

(a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora, nei casi di cui all'articolo 329, paragrafi 5, 6 e 7, una modifica del contratto di trasporto abbia per effetto di far terminare all'interno del territorio doganale dell'Unione un trasporto che doveva terminare al di fuori dello stesso, le società o autorità in causa informano di tale modifica l'ufficio doganale di uscita e possono procedere all'esecuzione del contratto modificato unicamente previo accordo di tale ufficio doganale.»;

(b) è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. A decorrere dalla data di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3 l'ufficio doganale di uscita informa l'ufficio doganale di esportazione che le merci non sono uscite dal territorio doganale dell'Unione.»;

12) l'allegato A è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

13) l'allegato B è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

14) nell'allegato 21-01, dopo la riga relativa al dato n. 3/39, è inserita la seguente riga:

«3/40 N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 3/40»

.

15) nell'allegato 21-02, dopo la riga relativa al dato n. 1/10, sono inserite le seguenti righe:

«3/40 N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 3/40 44 - an..40
4/4 Calcolo delle imposte - Base imponibile [*2] Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 4/4 47 - an..6 + n..16,6

.

_________________

[*2] Se il codice unionale inserito (Calcolo delle imposte - Tipo di imposta) è B00.»;

16) nell'allegato 23-01, nella tabella, nella prima colonna, la riga Zona P è modificata come segue:

(a) i termini «Ex Repubblica iugoslava di Macedonia» sono soppressi;

(b) i termini «Macedonia del Nord» sono inseriti tra i termini «Kosovo» e «Moldova»;

17) nell'allegato 32-01, punto 1, i termini «dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia» sono sostituiti dai termini «della Repubblica di Macedonia del Nord»;

18) nell'allegato 32-02, punto 1, i termini «dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia» sono sostituiti dai termini «della Repubblica di Macedonia del Nord»;

19) nell'allegato 32-03, punto 1, i termini «dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia» sono sostituiti dai termini «della Repubblica di Macedonia del Nord»;

20) nell'allegato 72-04, la parte II è così modificata:

(a) nel capo VI, casella 7, i termini «ex Repubblica iugoslava di Macedonia» sono sostituiti dai termini «Macedonia del Nord»;

(b) nel capo VII, casella 6, i termini «ex Repubblica iugoslava di Macedonia» sono sostituiti dai termini «Macedonia del Nord».

Art. 2

Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Nell'allegato 33-07 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, casella 2, i termini «[Regolamento delegato (UE) 2015/...]» sono sostituiti dai termini «[Regolamento delegato (UE) 2015/2446]».

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, punti 14 e 15, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

JEAN-CLAUDE JUNCKER

ALLEGATO I

L'allegato A del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:

1) nel titolo I la tabella «Formati e dei requisiti comuni in materia di dati per le domande e le decisioni» è così modificata:

(a) nella riga del titolo IV, numero d'ordine del dato IV/6, nella colonna «Denominazione del dato», il testo è sostituito dal seguente:

«Semplificazioni e agevolazioni già concesse, certificati di sicurezza rilasciati sulla base di convenzioni internazionali, di una norma internazionale dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione o di una norma europea di uno degli organismi europei di normalizzazione o certificati che concedono uno status equivalente a quello di AEO rilasciati in paesi terzi e riconosciuti in un accordo»;

(b) la riga del titolo XIV, numero d'ordine del dato XIV/4, nella colonna «denominazione del dato», il testo è sostituito dal seguente:

«Termine di presentazione della dichiarazione complementare»

2) nel Titolo II, alla voce «CODICI», nella sottovoce «6/2. Condizioni economiche», nella riga del codice 14 il testo è sostituito dal seguente:

«trasformazione in prodotti destinati a essere incorporati o utilizzati per aeromobili civili per i quali è stato rilasciato un certificato di riammissione in servizio - Modulo 1 dell'AESA o un certificato equivalente,».

ALLEGATO II

L'allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:

1) Nel titolo I la tabella «Formati e cardinalità dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche» è così modificata:

(a) la riga 2/1. «Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti» è così modificata:

1) nella colonna «Formato del dato (Tipo/Lunghezza)», il testo è sostituito dal seguente:

«Tipo di documento precedente: an..3 +

Riferimento del documento precedente: an..35 +

Identificatore degli articoli: n..5 +

Tipo di colli: an..2

Numero di colli: n..8

Unità di misura e qualificatore, se del caso: an..4 +

Quantità: n..16,6»;

2) nella colonna «Note» è aggiunto il testo seguente:

«Devono essere utilizzati le unità di misura e i qualificatori definiti nella TARIC. In tal caso il formato delle unità di misura e dei qualificatori è an..4, ma non sarà mai un formato n.. 4, riservato alle unità di misura e ai qualificatori nazionali.

Se nella TARIC non esistono tali unità di misura e qualificatori, possono essere utilizzati unità di misura e qualificatori nazionali. Il loro formato è n..4.»

(b) Nella riga 2/2 «Menzioni speciali», nella colonna «Cardinalità a livello di intestazione», è aggiunto il testo seguente:

«99x»;

(c) la riga 2/3 «Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari» è modificata come segue:

1) nella colonna «Formato del dato (Tipo/Lunghezza)», il testo è sostituito dal seguente:

«Tipo di documento (codici unionali): a1+ an3 + (se applicabile)

Identificativo del documento: an..35

OPPURE

Tipo di documento (codici nazionali): n1+ an3 + (se applicabile)

Identificativo del documento: an..35

+ (se applicabile) Nome dell'autorità di emissione: an..70 +

Data di validità: n8 (aaaammgg) +

Unità di misura e qualificatore, se del caso: an..4 +

Quantità: n..16,6 +

Codice valuta: a3 +

Importo: n..16,2»;

2) nella colonna «Note» è aggiunto il testo seguente:

«Devono essere utilizzati le unità di misura e i qualificatori definiti nella TARIC. In tal caso il formato delle unità di misura e dei qualificatori è an..4, ma non sarà mai un formato n.. 4, riservato alle unità di misura e ai qualificatori nazionali.

Se nella TARIC non esistono tali unità di misura e qualificatori, possono essere utilizzati unità di misura e qualificatori nazionali. Il loro formato è n..4.

Per la valuta devono essere utilizzati i codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217)»;

3) nella colonna «Cardinalità a livello di intestazione», il testo è sostituito dal seguente:

«99x»;

(d) tra la riga 3/44 e la riga 4/1 sono inserite le seguenti righe:

«3/45 N. di identificazione della persona che presta la garanzia an..17 N 1x    Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.
3/46 N. di identificazione della persona che paga il dazio doganale an..17 N 1x    Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.»;

.

(e) nella riga 4/18, nella colonna «Denominazione del dato» le parole «Valore postale» sono sostituite dalla parola «Valore»;

(f) nella riga 4/19, nella colonna «Denominazione del dato» le parole «Spese postali» sono sostituite dalla parola «Spese di trasporto a destinazione finale»;

(g) tra la riga 5/30 e la riga 6/1 è inserita le seguente riga:

«5/31 Data di accettazione n8 (aaaammgg) N 1x 1x»;

.

(h) la riga 6/19 «Tipo di merci» è così modificata:

1) nella colonna «Formato del dato (Tipo/Lunghezza)», il testo è sostituito dal seguente:

«an..3»;

2) nella colonna «Note», il testo è sostituito dal seguente:

«Si deve utilizzare l'elenco di codici 130 UPU»;

(i) nella riga 7/13, nella colonna «Denominazione del dato», il testo è sostituito da «Codice del tipo di fornitore del container»;

(j) la riga n. 8/7 è soppressa.

2) Nel titolo II, la sezione «2 CODICI» è modificata come segue:

(a) la rubrica «1/3. Dichiarazione di transito/Prova del tipo di posizione doganale» è modificata come segue:

1) nella sottovoce «Codici da utilizzare nel contesto del transito», è aggiunto il testo seguente:

«TIR Merci trasportate nell'ambito di un'operazione TIR»;

2) nella sottovoce «Codici da utilizzare nel contesto del manifesto doganale delle merci», è soppresso il testo seguente:

«N Tutte le merci che non rientrano nei casi descritti nei codici T2L e T2LF»;

(b) la rubrica «1/10. Regime», la sottovoce «Elenco dei regimi a fine di codificazione», è modificata come segue:

1) la descrizione del codice «01» è sostituita dalla seguente:

«Immissione in libera pratica di merci con rispedizione simultanea nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione nelle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 2006/112/CE o della direttiva 2008/118/CE e parti di tale territorio nelle quali non si applicano le medesime disposizioni, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio nelle quali le predette disposizioni non si applicano.

Esempio: Merci non unionali provenienti da un paese terzo sono immesse in libera pratica in Francia e proseguono a destinazione delle isole normanne.»;

2) l'esempio del codice «10 Esportazione definitiva» è sostituito dal testo seguente:

«Esportazione di merci unionali verso un paese terzo, ma anche spedizione di merci unionali verso parti del territorio doganale dell'Unione nelle quali non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE o della direttiva 2008/118/CE.»;

tra la riga H6 e la riga I1 è inserita la seguente riga:

«H7 Dichiarazioni in dogana per l'immissione in libera pratica di spedizioni che beneficiano di una franchigia dal dazio all'importazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009. 4 000 »;

.

(c) alla voce «1/11. Regime complementare», alla sottovoce «Perfezionamento attivo (Articolo 256 del codice)», è aggiunta la seguente riga:

«Distruzione di merci in regime di perfezionamento attivo A10 »;

.

(d) alla voce «1/11. Regime complementare», la sottovoce «Franchigie [Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio [1]]» è modificata come segue:

1) nella riga corrispondente al codice C01, il testo nella prima colonna è sostituito dal seguente:

«Beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale nel territorio doganale dell'Unione»;

2) nella riga corrispondente al codice C43, il testo nella prima colonna è sostituito dal seguente:

«Beni personali dichiarati per l'immissione in pratica da persone fisiche che hanno intenzione di stabilire la loro residenza normale nel territorio doganale dell'Unione (ammissione in franchigia soggetta a impegno)»;

3) nella riga corrispondente al codice C60, il testo nella prima colonna è sostituito dal seguente:

«Corredi e oggetti mobili importati in occasione di un matrimonio dichiarati per l'immissione in libera pratica non anteriormente a due mesi prima delle nozze (esenzione dai dazi subordinata alla presentazione di una congrua garanzia)»;

4) nella riga corrispondente al codice C61, il testo nella prima colonna è sostituito dal seguente:

«Regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio dichiarati per l'immissione in libera pratica non anteriormente a due mesi prima delle nozze (esenzione dai dazi subordinata alla presentazione di una congrua garanzia)»;

5) nella riga corrispondente al codice C40, il testo nella prima colonna è sostituito dal seguente:

«Materiali destinati alla costruzione, manutenzione o decorazione di monumenti commemorativi o di cimiteri di vittime di guerra»;

(e) alla voce «1/11. Regime complementare», la sottovoce «Ammissione temporanea» è modificata come segue:

1) nella riga corrispondente al codice D01, il testo nella prima colonna è sostituito dal seguente:

«Palette (compresi parti di ricambio, accessori e attrezzature connessi)»;

2) nella riga corrispondente al codice D02, il testo nella prima colonna è sostituito dal seguente:

«Container (compresi parti di ricambio, accessori e attrezzature connessi)»;

3) nella riga corrispondente al codice D19, il testo nella prima colonna è sostituito dal seguente:

«Merci soggette a riserva di prove soddisfacenti nel quadro di un contratto di vendita»;

4) nella riga corrispondente al codice D26, il testo nella prima colonna è sostituito dal seguente:

«Merci che non sono state prodotte di recente, importate per essere vendute all'asta»;

5) nella riga corrispondente al codice D51, il testo nella prima colonna è sostituito dal seguente:

«Ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione»;

(f) alla voce «1/11. Regime complementare», la rubrica «Importazione» della sottovoce «Altro» è modificata come segue:

1) nella riga corrispondente al codice F03, le parole «articolo 158, paragrafo 2» sono sostituite dalle parole «articolo 158, paragrafo 3»;

2) le righe corrispondente ai codici da F31 a F34 sono soppresse;

3) dopo la riga corrispondente al codice F47 sono aggiunte le seguenti righe:

«Importazione nell'ambito del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE. F48
Importazione nell'ambito del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione di cui al titolo XII, capo 7, della direttiva 2006/112/CE. F49 »;

.

(g) la rubrica «2/2. Menzioni speciali - Codice XXXXX» è modificata come segue:

1) nella tabella, alla voce «Categoria generale - Codice 0xxxx», la riga corrispondente al codice 00500 è sostituita dalla seguente:

«Titolo II dell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 Identità tra dichiarante e importatore "Importatore" 00500 »;

.

2) nella tabella, alla voce «Categoria generale - Codice 0xxxx», sono aggiunte le seguenti righe:

«Articolo 176, paragrafo 1, lettera c) e articolo 241, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 Appuramento del perfezionamento attivo "PA" e il pertinente numero di autorizzazione o "numero INF" 00700
Articolo 241, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 Appuramento del perfezionamento attivo (misure specifiche di politica commerciale) "PA MCP" 00800
Articolo 238 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 Appuramento dell'ammissione temporanea "AT" e il pertinente numero di autorizzazione 00900 »;

.

3) nella tabella alla voce «Importazione: codice lxxxx», le righe corrispondenti ai codici 10200, 10300 e 10500 sono soppresse;

4) le righe corrispondenti ai codici 20100 e 20200 sono sostituite dalle seguenti:

«Articolo 18 del "regime comune di transito" (*) Esportazione da un paese di transito comune soggetta a restrizioni o esportazione dall'Unione soggetta a restrizioni    20100
Articolo 18 del "regime comune di transito" (*) Esportazione da un paese di transito comune soggetta a dazi o esportazione dall'Unione soggetta a dazi    20200 »;

.

5) nella tabella alla voce «Esportazione: codice 3xxxx», nell'ultima colonna della seconda riga, la cifra «30 400» è sostituita dalla cifra «30 700»;

(h) alla voce «3/40. N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi», nella sottovoce «1. Codice ruolo», nella riga corrispondente al codice FR2, il testo nella terza colonna («Descrizione») è sostituito dal seguente:

«Persona debitrice dell'imposta sul valore aggiunto sull'acquisto intraunionale di beni in conformità all'articolo 200 della direttiva 2006/112/CE»;

(i) alla voce «3/40. N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi», nella sottovoce «1. Codice ruolo», sono aggiunte le seguenti righe:

«FR5 Venditore (IOSS) Soggetto passivo che si avvale del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi, di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE e titolare del numero di identificazione IVA di cui all'articolo 369 octodecies di tale direttiva.
FR7 Il soggetto passivo o il debitore dell'IVA Numero di identificazione IVA del soggetto passivo o del debitore dell'IVA, laddove il pagamento dell'IVA è rinviato in conformità all'articolo 211, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE.»;

.

(j) alla voce «4/17. Preferenza», nella riga 19 il testo è sostituito dal seguente:

«Sospensione temporanea per i prodotti importati con un Certificato di riammissione in servizio - Modulo 1 dell'AESA o certificato equivalente»;

(k) la voce «7/13. Tipo di fornitore di attrezzature» è sostituita da «7/13 Codice del tipo di fornitore del container»;

(l) nella voce «8/2 Tipo di garanzia», nella seconda colonna («Codice») della settima riga il numero «7» è sostituito da «I».