
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2019
Ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio triennale 2019-2021;
VISTO l'articolo 1, comma 95, della citata legge n. 145 del 2018, il quale ha istituito un apposito fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033;
CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 96, della citata legge n. 145 del 2018 prevede che una quota del fondo di cui al comma 95 è destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria;
CONSIDERATO l'articolo 1, comma 96, della citata legge n. 145 del 2018 che dispone che una quota del fondo di cui al predetto comma 95, sia destinata al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza con risorse pari ad almeno 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per il 2020, 25 milioni di euro per il 2021, 95 milioni di euro per il 2022, 180 milioni di euro per il 2023, 245 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 120 milioni di euro per il 2026 e 10 milioni di euro per il 2027;
RITENUTO di procedere all'assegnazione delle predette risorse per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per un importo complessivo di 900 milioni di euro e che, pertanto, con il presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si procede al riparto della quota residua del citato Fondo per complessivi 42,7 miliardi di euro;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della legge di bilancio 2019-2021, il citato fondo è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza; che gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione e che, decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere;
CONSIDERATO che i programmi di spesa, potranno essere realizzati utilizzando i contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e ferme restando le procedure per l'autorizzazione all'utilizzo dei contributi di cui all'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO l'articolo 1, comma 105, della richiamata legge n. 145 del 2018, il quale stabilisce che ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 95 del medesimo articolo, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustra, in una apposita sezione della relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi;
VISTE le proposte presentate dalle amministrazioni centrali dello Stato;
VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 7 marzo 2018, n. 74;
CONSIDERATO che allo stato occorre procedere alla ripartizione delle risorse del fondo;
VISTI i pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati;
Decreta:
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 95, 96 e 98 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è disposta la ripartizione del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese tra le Amministrazioni centrali dello Stato, per un importo complessivo pari a 42,7 miliardi di euro nel periodo 2019-2033, come da elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto.
2. Nell'ambito degli stanziamenti assegnati ai sensi del comma 1, gli interventi sono individuati dalle Amministrazioni centrali dello Stato nel rispetto delle procedure previste dalla vigente legislazione, anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati ed il sistema delle autonomie.
3. Al fine di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, gli interventi finanziati sono identificati dal Codice unico di Progetto (CUP) e dal Codice identificativo di gara (CIG), ove previsti dalla normativa vigente. Tali codici sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli interventi. Per gli interventi infrastrutturali, oltre a quanto previsto al periodo precedente si applica il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
4. Ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di ogni anno una apposita relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
5. In attuazione di quanto disposto all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le somme non impegnate e determinate quelle per le quali si procede alla riassegnazione alle amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito delle finalità del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche con riferimento alle risorse destinate a interventi che siano ritenuti non più di interesse dall'Amministrazione proponente. La quota di tali risorse iscritta nel conto dei residui passivi, ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è accantonata e resa indisponibile e ad essa si applica, con la successiva legge di bilancio, la procedura di cui all'art. 30, comma 2, lettera b), della medesima legge, ovvero è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata sui pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate.
6. Per le somme assegnate per l'anno 2019, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 novembre 2020, sono individuate le somme non impegnate e determinate quelle per le quali si procede ad una diversa destinazione nell'ambito delle finalità del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. La quota di risorse iscritta nel conto dei residui passivi, ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 dicembre 2020 e riassegnata sui pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate.
Roma, 11 giugno 2019
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.