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N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA - UFFICI XII E XIII

CIRCOLARE 28 giugno 2019, n. 22, Prot. n. 176240

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 gennaio 2019 - Campionatura del controllo di regolarità amministrativa e contabile.

N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Alle Amministrazioni centrali dello Stato

Agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato

Alle Ragionerie territoriali dello Stato

LORO SEDI

e p.c. Alla Corte dei Conti

Via Baiamonti, 25

00198 ROMA

PREMESSA

Il decreto ministeriale in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale, n. 84, del 9 aprile 2019, d'ora in avanti per semplicità "decreto", stabilisce i criteri per l'elaborazione del programma di controllo successivo previsto da tre specifiche disposizioni normative (articoli 11, comma 5, e 12, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; articolo 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225) riferite a diverse tipologie:

La prima tipologia (articoli 2, 3, 4 e 6) riguarda i rendiconti resi dai funzionari delegati di contabilità ordinaria o speciale, in qualunque modo denominati, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, comma 1, lettere a), b), c), quali ordinatori secondari di spesa. Per tale tipologia, i precedenti decreti ministeriali del 10 marzo 2004 e del 4 agosto 2005 avevano già previsto che il controllo successivo dei relativi rendiconti potesse esercitarsi a campione.

La seconda tipologia (articoli 5, 7 e 8), concerne i pagamenti delle competenze fisse ed accessorie al personale in servizio delle amministrazioni statali mediante ordini collettivi di pagamento emessi con le modalità del c.d. "cedolino unico".

La terza tipologia (articoli 9, 10 e 11) riguarda le gestioni dei Commissari di Governo di cui all'articolo 2, comma 2-octies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con riferimento alle prime due tipologie, il "decreto" definisce altresì le modalità del controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 123/2011, come riformulato dal decreto legislativo n. 29/2018.

Nel richiamare, dunque l'attenzione dei destinatari della presente circolare sulle novità metodologiche introdotte con il "decreto", si invitano gli uffici in indirizzo ad una pronta e scrupolosa applicazione del medesimo.

Si forniscono in proposito gli orientamenti di carattere applicativo di seguito illustrati.

1) CONTROLLO DEI RENDICONTI DI CUI ALL'ART. 11, COMMA 1, LETTERE A), B), C), DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2011, N. 123.

L'articolo 2 del "decreto" prevede la possibilità di effettuare "il controllo successivo dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 123/2011, relativi alle aperture di credito alimentate con fondi di provenienza statale, resi dai funzionari delegati titolari di contabilità ordinaria o speciale, secondo un programma di controllo che includa una percentuale non inferiore al 30% dei rendiconti per i quali i funzionari delegati hanno l'obbligo di presentazione alle prescritte scadenze. I rendiconti presentati oltre i termini previsti dall'art. 14 del decreto legislativo n. 123/2011 sono necessariamente inclusi nei programmi di controllo e concorrono a costituire la predetta percentuale".

Ovviamente, solo laddove i rendiconti non siano ancora dematerializzati (al momento i rendiconti di contabilità speciale), i funzionari delegati trasmetteranno agli uffici di controllo i frontespizi, trattenendo la documentazione giustificativa delle spese da inviare qualora il rendiconto sia inserito nel programma di controllo; negli altri casi il rendiconto sarà reso disponibile a sistema.

I rendiconti da includere nel programma di controllo sono individuati in base ai seguenti criteri:

"a) rilevanza delle irregolarità riscontrate nell'esame dei rendiconti dei precedenti esercizi finanziari o in occasione delle verifiche alla cassa ed alle scritture dei funzionari delegati di cui agli articoli 29 e 58 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ed agli articoli 161 e 167 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

b) elevato importo complessivo delle somme gestite dal funzionario delegato;

c) tipologia della spesa, posto che il controllo a campione può essere esercitato solo sui rendiconti relativi ai capitoli di spese di funzionamento, da intendersi a tali fini esclusivamente le spese di parte corrente per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del "decreto", il programma di controllo è predisposto dal competente ufficio di controllo, da comunicarsi all'amministrazione titolare della spesa e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza. Nel programma sono individuati i funzionari delegati, i capitoli di spesa o le gestioni da assoggettare al controllo.

E' il caso di precisare che non sono previsti termini di predisposizione del programma di controllo, né di eventuali modifiche ritenute necessarie, tuttavia è auspicabile che il programma sia formulato e comunicato all'amministrazione con tempestività, dovendo intendersi che, in caso di mancata predisposizione e comunicazione del programma, il controllo sarà svolto in modo sistematico e generalizzato.

Si evidenzia che il "decreto", in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione, introduce la facoltà per gli uffici di controllo di limitare l'esame di dettaglio degli ordinativi secondari relativi alle spese di carattere ricorrente e di funzionamento presenti nel rendiconto stesso.

"I frontespizi dei rendiconti non inclusi nel programma di controllo sono registrati e discaricati con l'annotazione: "Rendiconto non incluso nel programma di controllo" entro i termini previsti dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 123/2011" (art. 2, comma 7 del "decreto").

La predisposizione del programma non preclude agli Uffici di controllo di procedere, eventualmente, all'esame di rendiconti inizialmente non inclusi nello stesso, previa modifica del programma.

Il "decreto" esclude, invece, il controllo a campione dei rendiconti delle spese di giustizia, dei fondi rotativi fuori bilancio autorizzati dalla legge e dei rendiconti delle spese per il reintegro delle disponibilità dei fondi scorta di cui all'articolo 13-ter del decreto legislativo n. 123/2011.

In questa ottica, rimangono escluse dalle previsioni della presente circolare le rendicontazioni delle contabilità speciali intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato, ovvero alle Agenzie dalle stesse vigilate, su cui confluiscono le risorse destinate a realizzare i predetti interventi, come previsto dall'articolo l, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, modificato dall'articolo 1, comma 801, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

Ugualmente, l'articolo 3 del "decreto" esclude espressamente il controllo a campione dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 123/2011, resi dai commissari delegati di protezione civile, titolari di contabilità speciale o da ogni altro soggetto gestore. Tali rendiconti, pertanto, sono assoggettati al controllo successivo sistematico e generalizzato, con facoltà, tuttavia, per gli uffici di controllo di limitare l'esame dei titoli di pagamento relativi alle spese ricorrenti e di funzionamento.

E' pure escluso, dall'articolo 4 del "decreto", il controllo a campione dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 123/2011, resi dai funzionari delegati titolari di contabilità speciale alimentata con fondi di provenienza statale e non statale per la realizzazione di accordi di programma, ove sia competente un ufficio del sistema delle ragionerie; anche in tal caso il controllo successivo è sistematico e generalizzato, con facoltà di limitare l'esame dei titoli di pagamento relativi alle spese ricorrenti e di funzionamento.

2) CONTROLLO DEGLI ORDINI COLLETTIVI DI PAGAMENTO DI CUI ALL'ART. 11, COMMA 1, LETTERA E-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2011, N. 123.

L'articolo 11, comma 1, lettera e-bis, del decreto legislativo n. 123/2011, ha introdotto il controllo successivo degli ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie al personale centrale e periferico dello Stato, erogate con le modalità di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (cd. cedolino unico).

Ovviamente la previsione del controllo in via successiva non ha modificato le regole generali sulla competenza, dettate dall'art. 3 del medesimo decreto legislativo n. 123/2011, che trovano piena applicazione anche per la nuova modalità di controllo.

Conseguentemente la competenza del controllo successivo sarà radicata in capo all'ufficio di controllo, centrale o periferico, competente al riscontro degli atti dispositivi emessi dell'amministrazione, centrale o periferica, che hanno dato luogo ai pagamenti.

In linea di principio, quindi, le medesime articolazioni delle amministrazioni che hanno disposto la spesa, sono tenute a comunicare al rispettivo ufficio di controllo, nei termini e nei modi indicati nel prosieguo, l'avvenuta messa a disposizione dei dati dei pagamenti effettuati.

Dalla data della predetta comunicazione decorreranno i termini di legge per l'espletamento del controllo di regolarità amministrativa e contabile.

A - Procedimento di acquisizione da parte delle amministrazioni dei dati dei pagamenti.

Nel corso del 2018 sono state organizzate numerose riunioni con le amministrazioni titolari della spesa al fine di acquisire ogni utile elemento in relazione alle modalità ed al contenuto della rendicontazione dei pagamenti prevista dall'articolo 13-bis del decreto legislativo n. 123/2011.

Al fine di assicurare l'omogeneità delle rendicontazioni anche attraverso l'utilizzo di un format comune, la Direzione centrale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale e dei servizi mette a disposizione delle Amministrazioni centrali, in formato CSV (comma-separated values), il riepilogo dei pagamenti complessivamente effettuati tramite il sistema NOIPA nell'anno di riferimento, in modalità informatizzata ed elaborabile, mediante i consueti canali di comunicazione, attraverso il deposito nella cartella securizzata già in uso.

Posto che le attività di predisposizione dei dati dei pagamenti complessivi, come richiesti dalla legge, è assicurata dal soggetto gestore del sistema NOIPA attraverso l'estrazione dal sistema informativo, si precisa che le relative risultanze non necessitano di verifica o asseverazione da parte dell'amministrazione che ha disposto i pagamenti, trattandosi, appunto, di dati oggettivi estratti dal sistema.

E' importante evidenziare che i dati di riepilogo contenuti nella cartella securizzata non saranno modificabili da parte delle amministrazioni, che avranno accesso alla medesima in sola lettura, a garanzia dell'integrità della rappresentazione dei dati dei pagamenti effettuati nell'anno di riferimento.

B - Procedimento di messa a disposizione agli uffici di controllo dei dati dei pagamenti.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del "decreto", ai fini del controllo, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, ottemperano a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 3-ter), del decreto legislativo n. 123/2011, mediante la messa a disposizione della rendicontazione riepilogativa dei pagamenti effettuati nell'anno, risultanti dal procedimento di acquisizione dei dati descritta nel paragrafo precedente. L'obbligo di rendicontazione da parte dell'amministrazione centrale o periferica è assolto con la comunicazione al competente ufficio di controllo dell'avvenuto deposito della rendicontazione riepilogativa dei pagamenti nella suindicata cartella securizzata.

Ogni amministrazione dovrà provvedere a rendere disponibili agli uffici di controllo centrali e periferici esclusivamente i dati relativi ai pagamenti da assoggettare al controllo, secondo gli ambiti di competenza stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 123/2011.

Il file informatico nel quale sono contenuti i dati dei pagamenti, in formato CSV, dovrà avere identica struttura a quella del file fornito da NOIPA e dovrà essere collocato in una cartella securizzata, alla quale potranno accedere i singoli uffici di controllo. I dati nella stessa contenuti non saranno modificabili da parte gli uffici di controllo, a garanzia dell'integrità della rappresentazione dei pagamenti effettuati nell'anno di riferimento.

Come già chiarito in precedenza, la comunicazione della messa a disposizione della rendicontazione è, di norma, resa dall'amministrazione centrale o periferica che ha disposto la spesa, tuttavia il "decreto", all'articolo 5, consente all'amministrazione centrale di effettuare un'unica comunicazione, anche per conto delle proprie articolazioni periferiche.

Sarà quindi ogni singola amministrazione, secondo le norme del proprio ordinamento, o secondo le proprie particolarità organizzative, come ad esempio nei casi di elevato grado di complessità strutturale, a decidere se effettuare una comunicazione centralizzata, valida per tutti gli uffici della propria organizzazione, oppure se utilizzare la modalità di comunicazione ordinaria, secondo la quale ciascun ufficio che ha disposto la spesa si relaziona con il rispettivo ufficio di controllo.

In qualunque modo sia stata effettuata la comunicazione, essa esplica i medesimi effetti di decorrenza dei termini del controllo nei confronti di tutti gli uffici, centrali e periferici, del c.d. sistema delle Ragionerie.

Si chiarisce che l'eventuale comunicazione accentrata non determina l'assunzione della responsabilità in capo al firmatario della stessa per i pagamenti effettuati nell'anno, trattandosi di una soluzione organizzativa atta ad assicurare la medesima decorrenza dei termini di controllo per tutti gli uffici. La predetta comunicazione accentrata potrebbe essere utilmente adottata nei casi in cui la gestione del personale sia ripartita, secondo le regole interne dell'amministrazione, in diversi dipartimenti.

E' appena il caso di precisare che la messa a disposizione della rendicontazione in parola è da tenersi distinta dal tradizionale rendiconto reso dai funzionari delegati in qualità di ordinatori secondari di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c), del decreto legislativo n. 123/2011 ed ha una funzione strumentale all'individuazione delle posizioni stipendiali oggetto di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

C. Rendicontazioni dei pagamenti delle competenze del personale del MIUR.

Per la rendicontazione dei pagamenti al personale del MIUR, considerata l'enorme mole di dati coinvolgenti anche il comparto Istruzione e ricerca, sezione scuola, è stato istituito un apposito tavolo tecnico con il ministero nel quale si è convenuto che la competente Direzione Generale del MIUR, al fine di ottemperare all'obbligo di rendicontazione, provvederà autonomamente, a livello centrale, per tutte le strutture facenti capo al Ministero (con esclusione del personale AFAM), all'estrazione dei dati dei pagamenti dell'esercizio finanziario di riferimento, rinvenienti dal sistema NOIPA e già in proprio possesso.

La medesima Direzione Generale del MIUR, pertanto, comunicherà alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato, per tutte le Istituzioni scolastiche, la messa a disposizione della rendicontazione riepilogativa dei pagamenti al personale della Scuola, attraverso apposita cartella securizzata.

Si precisa che la Ragioneria territoriale competente viene individuata in base alla sede dell'Istituzione scolastica presso la quale ha prestato servizio il personale nell'esercizio finanziario in cui sono stati effettuati i pagamenti.

L'ufficio di controllo per eventuali richieste di chiarimenti o osservazioni e comunque per ogni successiva interlocuzione dovrà fare riferimento all'Istituzione scolastica di servizio (tenendo ovviamente conto di eventuali dimensionamenti).

Per il personale del comparto Funzioni centrali la comunicazione della messa a disposizione della rendicontazione sarà resa rispettivamente dall'amministrazione centrale per il personale ministeriale centrale e dagli uffici scolastici regionali per il personale periferico.

Le indicazioni contenute nel presente paragrafo non si applicano alle rendicontazioni dei pagamenti al personale AFAM, per le quali valgono le regole di carattere generale sopra esposte.

D. Procedimento del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

Sulla base dei dati resi disponibili attraverso l'accesso alle cartelle securizzate delle amministrazioni con le modalità sopra indicate, il competente ufficio di controllo, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del "decreto", seleziona le tipologie di competenze fisse e accessorie da controllare, distintamente per ciascuna categoria di personale, secondo un programma che assicuri la significatività del campione controllato, il quale, in ogni caso, non potrà essere inferiore ad una soglia minima di posizioni stipendiali verificate, da stabilirsi, a cura dei medesimi uffici, in relazione al numero dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio finanziario ed alla rilevanza degli importi pagati, tenendo altresì conto delle risorse umane disponibili. Similmente alla procedura di campionamento delle altre tipologie di rendiconti, il programma di controllo non è obbligatorio e, non sono previsti termini di decadenza; conseguentemente, in caso di mancata predisposizione e comunicazione del programma annuale, il controllo si intenderà svolto in modo sistematico e generalizzato, fino ad elaborazione e comunicazione del programma o di una sua variazione in corso d'anno.

E' escluso il controllo a campione dei pagamenti degli emolumenti corrisposti al personale dirigenziale a titolo di remunerazione della retribuzione di risultato, che, pertanto, sono assoggettati a controllo sistematico e generalizzato.

Sono, inoltre, assoggettati a controllo sistematico e generalizzato i pagamenti emessi sulla base di provvedimenti riguardo ai quali, in sede di controllo preventivo, sono state riscontrate irregolarità con maggiore frequenza, nonché quelli che hanno registrato rilevanti variazioni in corso d'anno. Tra le ipotesi di rilevanti variazioni in corso d'anno devono annoverarsi, in via esemplificativa e non esaustiva, le ipotesi di nuovi contratti individuali di lavoro, di progressioni economiche, di promozioni.

Gli uffici di controllo, inoltre, potranno esplicitamente escludere dal programma di controllo talune tipologie di personale, assoggettando pertanto i relativi pagamenti stipendiali al controllo sistematico e generalizzato, per il personale assegnato a particolari tipologie di Uffici, quali gli uffici di Gabinetto, le strutture tecniche e ogni altro Ufficio ritenuto meritevole di controllo generalizzato.

Conformemente a quanto indicato per la documentazione giustificativa a corredo dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c), anche nell'ipotesi di controllo a campione dei pagamenti stipendiali l'amministrazione tratterrà la documentazione giustificativa e gli atti presupposto, da inviare all'ufficio di controllo unicamente a seguito della concreta individuazione del nominativo del beneficiario del pagamento.

Viceversa, nei casi di controllo sistematico e generalizzato l'amministrazione dovrà trasmettere con le modalità in uso ogni necessaria documentazione giustificativa.

Non sono inseriti nel programma di controllo successivo i pagamenti derivanti dalle tipologie di atti già assoggettati a controllo concomitante, di cui si tratterà nel prosieguo.

E' in facoltà degli uffici di controllo procedere anche all'esame dei pagamenti inizialmente non inclusi nei programmi di controllo, previo aggiornamento del programma di controllo precedentemente adottato.

Nell'espletamento del controllo in parola, da svolgersi secondo la procedura di cui all'articolo 14 bis del decreto legislativo n. 123/2011, gli uffici del sistema delle ragionerie si avvalgono delle apposite funzionalità dell'applicativo per la gestione dei flussi documentali (protocollo rgs).

Da ultimo sul punto, si chiarisce che oggetto del controllo non è la modalità di calcolo utilizzata da NOIPA, e che ogni eventuale richiesta di chiarimenti in merito andrà rivolta all'amministrazione, dovendosi escludere la possibilità per gli uffici di controllo di interloquire direttamente con NOIPA nell'ambito della richiesta di chiarimenti prevista dall'articolo 14-bis, del decreto legislativo n. 123/2011.

Ai fini dello svolgimento del controllo, gli UCB e le RTS potranno accedere ai dati della rendicontazione attraverso uno strumento informatico appositamente predisposto dall'IGICS.

E. Termine di presentazione del programma di controllo.

Nel paragrafo precedente è stata evidenziata la caratteristica di flessibilità del programma di controllo, con possibili variazioni in corso d'anno. La flessibilità è a maggior ragione utilizzabile per il primo anno di applicazione della riforma, relativamente alle rendicontazioni dei pagamenti avvenuti nel 2017; per tale annualità la disposizione dell'art. 2, comma 2, del Decreto legislativo n. 29/2018 ha esplicitamente prorogato al 30 giugno 2019 il termine di presentazione della rendicontazione ed al 31 dicembre 2019 il termine per l'esercizio del controllo.

Per questo motivo si suggerisce agli uffici di controllo di predisporre e comunicare il programma di controllo dei pagamenti effettuati nel 2017 nel minor tempo possibile a seguito dell'emanazione della presente circolare.

Nessuna proroga, invece, è prevista per il termine di presentazione delle rendicontazioni del 2018, pertanto, essendo ormai scaduto il termine ordinario di tale anno, è da ritenersi che, nel rispetto della continuità delle rendicontazioni, le amministrazioni possano procedere, immediatamente dopo la comunicazione relativa al 2017, con l'inoltro agli uffici di controllo della comunicazione relativa ai pagamenti effettuati nell'anno 2018.

E' doveroso ricordare che per l'anno 2018, anche il termine di conclusione della procedura di controllo non è stato prorogato; pertanto alla rendicontazione dei pagamenti effettuati nel 2018 si ritiene applicabile il differimento del termine del controllo previsto dall'13-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 123/2011, pur non essendo necessario procedere alla diffida dell'amministrazione.

A regime, per i pagamenti effettuati negli anni 2019 e successivi, gli uffici di controllo avranno cura di predisporre il programma e di comunicarlo alle rispettive amministrazioni, entro la fine dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono i pagamenti.

Esemplificativamente, per i pagamenti dell'anno 2019 gli uffici di controllo avranno cura di predisporre e comunicare il programma di controllo entro il 31 dicembre 2019.

3) CONTROLLO CONCOMITANTE DI CUI ALL'ART. 11, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2011, N. 123.

A. Controllo concomitante sulla gestione dei commissari di governo.

Con il "decreto" vengono altresì definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento del controllo concomitante, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 123/2011.

L'articolo 6 del "decreto" disciplina il controllo concomitante per particolari tipologie di spese effettuate da commissari delegati o commissari straordinari o funzionari delegati, di cui al comma 1, lettere a), b), c) del medesimo articolo 11.

Fermo restando l'obbligo di rendicontazione in capo ai commissari delegati o commissari straordinari o funzionari delegati, titolari delle gestioni, gli uffici di controllo possono esercitare il controllo concomitante, per particolari tipologie di spese dagli stessi effettuate.

In particolare l'articolo 6 del "decreto" stabilisce che il controllo concomitante venga effettuato prioritariamente in relazione agli atti di particolare rilevanza e complessità, facenti parte di gestioni non rendicontate alle scadenze prescritte, di gestioni che in esercizi precedenti hanno presentato irregolarità o di gestioni relative alla realizzazione di specifici interventi o progetti non conclusi nei termini prestabiliti.

Gli atti da sottoporre a controllo concomitante sono individuati a seguito di apposita istruttoria esperita dagli uffici di controllo presso i titolari delle gestioni assoggettate al controllo, intesa ad acquisire copia della documentazione di spesa e degli atti presupposto.

Si evidenzia che tale ulteriore tipo di controllo in corso di gestione costituisce, per gli uffici del sistema delle ragionerie, una facoltà alla quale fare ricorso soprattutto qualora si verifichino particolari condizioni o criticità.

Il programma di controllo concomitante della prima tipologia di rendiconti può essere predisposto, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del "decreto", dal competente ufficio di controllo. Il programma individua le gestioni interessate ed è preventivamente assoggettato all'assenso del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del "decreto". Ricevuto l'assenso preventivo, il programma sarà comunicato al soggetto gestore, come prescrive l'articolo 6, comma 4 del "decreto".

In esito al controllo concomitante, nei casi in cui siano riscontrate irregolarità amministrative e contabili, fermi restando gli obblighi di segnalazione o denuncia ai competenti organi ove siano ravvisati illeciti penali o ipotesi di danno erariale, l'ufficio di controllo redige apposita relazione all'amministrazione che ha messo a disposizione le risorse, all'amministrazione vigilante e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, nonché alla competente sezione regionale della Corte dei conti.

B. Controllo concomitante sulla gestione dei pagamenti stipendiali

L'articolo 7 del "decreto" stabilisce i criteri per l'elaborazione del programma di controllo concomitante annuale dei pagamenti effettuati ai sensi dello stesso articolo 11, comma 1, lettera e-bis).

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, il programma di controllo concomitante ha ad oggetto i pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e-bis del decreto legislativo n. 123/2011.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del "decreto", il programma può essere predisposto dal competente ufficio di controllo sui pagamenti connessi alla liquidazione degli emolumenti corrisposti al personale non dirigenziale a titolo di remunerazione della produttività, alla liquidazione dei compensi per lavoro straordinario, alla liquidazione delle ore eccedenti al personale del comparto scuola, ai comandi nell'ambito delle funzioni centrali; alle sanzioni pecuniarie derivanti da procedimenti disciplinari, alle decurtazioni stipendiali a vario titolo.

Il programma di controllo concomitante viene comunicato all'Amministrazione contestualmente alla sua emanazione, come prescritto dall'articolo 7, comma 5 del "decreto".

E' utile chiarire che la nuova modalità di controllo concomitante non sarà attuabile per l'anno di riferimento, in caso di mancata predisposizione e comunicazione all'amministrazione del relativo programma di controllo.

Nel programma, che individua le tipologie di atti interessati al controllo concomitante, sono inclusi i pagamenti e gli atti presupposto relativi a tipologie di provvedimenti riguardo ai quali sono state riscontrate irregolarità nei precedenti esercizi.

Gli atti da sottoporre a controllo concomitante sono individuati a seguito di apposita istruttoria presso l'amministrazione controllata.

E' in facoltà degli uffici di controllo procedere anche all'esame dei pagamenti inizialmente non inclusi nei programmi di controllo, previo aggiornamento del programma precedentemente adottato.

L'articolo 8 definisce le modalità di dettaglio dello svolgimento del controllo concomitante dei pagamenti effettuati ai sensi dello stesso articolo 11, comma 1, lettera e-bis).

Il controllo concomitante deve concludersi entro l'esercizio finanziario di riferimento.

Nell'espletamento del controllo concomitante, gli uffici del sistema delle ragionerie si avvalgono delle apposite funzionalità dell'applicativo Protocollo Rgs.

4) CONTROLLO DEI RENDICONTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2-OCTIES, DEL DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N. 225.

L'articolo 9 del "decreto" stabilisce le modalità del controllo di regolarità contabile dei rendiconti resi dai funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività, in attuazione del secondo periodo dell'articolo 2, comma 2-octies del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come sostituito dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29.

Detto controllo si svolge attraverso l'esame e la verifica delle risultanze contabili esposte nel frontespizio del rendiconto con le movimentazioni del conto di tesoreria e di ogni altro conto autorizzato.

E' opportuno chiarire che la precedente normativa investiva il solo UCB presso il MEF della competenza al controllo dei rendiconti dei Commissari di Governo, in tal modo derogando ai principi della competenza territoriale e della provenienza dei fondi, propri del decreto legislativo 123/2011. Con la modifica normativa in rassegna la competenza al controllo delle rendicontazioni dei commissari di Governo nominati ai sensi del DL 225/2010 è stata ricondotta ai principi ordinari e, conseguentemente, ai fini dell'individuazione dell'Ufficio centrale del bilancio competente occorre tener conto in primis della provenienza dei fondi assegnati al Commissario di Governo. Per i Commissari di governo aventi una connotazione periferica, l'Ufficio di controllo sarà individuato in capo alla Ragioneria territoriale sede del commissario governativo, in special modo qualora le risorse assegnate al medesimo non provengano da uno stato di previsione della spesa ministeriale, ma siano al contrario provenienti da Regioni o altri Organi dello Stato diversi dai ministeri.

In particolare l'Ufficio di controllo dovrà effettuare le seguenti verifiche:

- verifica della corrispondenza degli importi complessivi per singola tipologia di entrata e di spesa con il totale generale e verifica della quadratura con le somme riportate nei prospetti analitici allegati;

- verifica della corrispondenza tra la disponibilità di cassa al 31 dicembre, riportata nel frontespizio del rendiconto, ed il saldo del conto di tesoreria o di altro conto bancario dedicato, alla medesima data;

- esame dei prospetti analitici allegati, verifica della corrispondenza tra le operazioni di incasso e pagamento, con le corrispondenti operazioni risultanti dagli estratti conto di tesoreria e di ogni altro conto bancario o postale dedicato; verifica della corretta imputazione delle predette operazioni di incasso/pagamento alle pertinenti voci di entrata o di spesa.

Dette verifiche, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del "decreto" possono essere svolte secondo un programma elaborato dal competente ufficio di controllo, che, in ogni caso, assicuri la rappresentatività di ciascuna tipologia di entrata e di spesa nonché la significatività in termini quantitativi, nell'ambito dell'importo complessivo del rendiconto.

Il campione è adottato sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 10, comma 3, del "decreto":

- "individuazione di fasce di importo per ogni tipologia di entrata e di spesa con riferimento alle quali, in ragione della maggiore rilevanza, deve essere prevista una maggiore percentuale di atti da controllare, fermo restando il limite minimo di controllo di un numero di operazioni che rappresentino almeno il 10 per cento dell'ammontare delle entrate e delle spese di ciascuna tipologia e deve rappresentare almeno il 25% delle spese complessivamente esposte nel rendiconto";

- "individuazione per ogni tipologia di entrata o di spesa del numero di operazioni da sottoporre a controllo, nel rispetto dei criteri contenuti nella lettera a), con successiva estrazione casuale tra le operazioni riportate in ciascun rendiconto".

Il programma di controllo, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del "decreto" è comunicato ai funzionari, ai commissari delegati o ai commissari di Governo responsabili delle spese, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla competente Sezione Regionale della Corte dei conti e, per conoscenza, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza.

In caso di superamento con esito positivo del controllo contabile, l'Ufficio di controllo rilascia il visto di regolarità contabile.

Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, l'Ufficio di controllo invia al Commissario di Governo una nota di osservazione o una richiesta di chiarimenti, alle quali il Commissario deve rispondere nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora il Commissario di Governo non fornisca riscontro alle richieste dell'Ufficio di controllo o le controdeduzioni rese non siano idonee a superare i rilievi formulati, il controllo si conclude con il mancato visto di regolarità contabile.

Gli esiti del controllo sono comunicati ai funzionari, ai commissari delegati o ai commissari di Governo, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente Sezione Regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

5) ABROGAZIONI

Si segnala, infine, che l'articolo 12 del "decreto" dispone l'abrogazione dei decreti ministeriali del 10 marzo 2004 e del 4 agosto 2005 che attualmente regolano, rispettivamente, il controllo a campione per i rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale, avendo il "decreto" regolamentato ex novo la materia.

Le Amministrazioni centrali dello Stato in indirizzo avranno cura di trasmettere la presente circolare alle proprie articolazioni periferiche.

Il Ragioniere Generale dello Stato

BIAGIO MAZZOTTA