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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/424 DELLA COMMISSIONE, 17 dicembre 2019

G.U.U.E. 11 marzo 2021, n. L 84

Regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 31 marzo 2021

Applicabile dal: 30 settembre 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 461 bis,

1) Nel 2019 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) ha pubblicato la revisione dei «Requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato», volta ad affrontare le carenze nel trattamento prudenziale delle attività del portafoglio di negoziazione delle banche (2).

2) Il metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 attualmente non è pienamente operativo per la mancanza delle specifiche tecniche. Dette specifiche dovrebbero essere allineate ai requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

3) I requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria specificano il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura per gli strumenti con opzionalità. Il calcolo prevede un certo numero di fasi, tra cui figurano le modalità per applicare gli shock ai fattori di rischio e quelle per aggregare il rischio di curvatura dei fattori di rischio. Per quanto concerne i fattori di rischio del rischio di cambio, il calcolo deve essere corretto per evitare il doppio conteggio dei rischi di curvatura. In assenza di tale correzione è possibile che si verifichi questo doppio conteggio poiché nei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB i fattori di rischio del rischio di cambio sono espressi utilizzando la valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni.

4) Gli strumenti senza opzionalità dovrebbero essere soggetti unicamente a requisiti di fondi propri per il rischio delta del sottostante non esotico (o dei sottostanti on esotici) degli strumenti, ma non per il rischio di curvatura. I requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB, tuttavia, offrono agli enti l'opzione di assoggettare tutti gli strumenti, compresi quelli senza opzionalità, ai requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura. Questa opzione può essere utile per gli enti che gestiscono e coprono posizioni con e senza opzionalità congiuntamente. Tuttavia, per evitare che tale opzione sia utilizzata principalmente al fine di ridurre i requisiti di fondi propri, l'ente che intende esercitarla dovrebbe essere tenuto a comunicare la sua intenzione di utilizzare tale opzione alla sua autorità competente, che dovrebbe avere la possibilità di rifiutare l'uso dell'opzione. Lo stesso dovrebbe applicarsi quando l'ente non intende più avvalersi di detta opzione.

5) Per quanto riguarda il trattamento delle posizioni in organismi di investimento collettivo (OIC), il metodo look-through è il più accurato per il calcolo dei requisiti di fondi propri per le posizioni in OIC poiché si basa sulla composizione effettiva degli OIC anziché su un'approssimazione della loro composizione. Tuttavia il metodo look-through può essere utilizzato solo se vengono rispettate alcune condizioni rigorose. Gli enti dovrebbero pertanto essere autorizzati a utilizzare altri metodi, a condizione che siano a conoscenza del contenuto del regolamento di gestione dell'OIC e che possano ottenere quotazioni giornaliere. In tale situazione, gli enti possono creare un portafoglio ipotetico per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato della posizione nell'OIC. Detti enti dovrebbero inoltre avere la possibilità di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito delle posizioni in derivati incluse nell'OIC utilizzando un metodo semplificato nel caso in cui non vi siano informazioni sufficienti per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito sulla base dei metodi esistenti. Tale possibilità dovrebbe essere allineata con il metodo semplificato applicabile alle posizioni in derivati incluse negli OIC assegnati all'esterno del portafoglio di negoziazione. Dato il numero di ipotesi che gli enti devono formulare quando si avvalgono di tale metodo, il suo uso dovrebbe essere soggetto all'approvazione dell'autorità competente a livello di ogni singolo OIC.

6) Inoltre, gli enti dovrebbero avere l'opzione di trattare una posizione in un OIC che riproduce un indice come una posizione diretta in tale indice ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. Questo metodo dovrebbe essere consentito se la differenza di rendimento annualizzato tra l'OIC e l'indice che riproduce rimane inferiore all'1 % su un periodo di 12 mesi. Se i dati sono disponibili per meno di 12 mesi, gli enti dovrebbero chiedere l'autorizzazione della rispettiva autorità competente per utilizzare tale metodo.

7) In tutti gli altri casi, le posizioni in OIC dovrebbero essere assegnate all'esterno del portafoglio di negoziazione e trattate di conseguenza ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri di tali posizioni.

8) I requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB propongono un metodo basato su una «valuta di base» come metodo supplementare per determinare i requisiti di fondi propri per il rischio delta e il rischio di curvatura dei fattori di rischio del rischio di cambio. In linea con tale metodo, nel calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato gli enti dovrebbero poter scegliere una valuta diversa dalla valuta da essi utilizzata per le segnalazioni al fine di esprimere i fattori di rischio del rischio di cambio. Questo metodo dovrebbe essere consentito se l'ente soddisfa una serie di condizioni relative alla gestione da parte dell'ente del rischio di cambio e dovrebbe essere soggetto all'approvazione delle autorità di vigilanza.

9) I requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB specificano i fattori di ponderazione del rischio applicabili alle sensibilità dei fattori di rischio del tasso privo di rischio, dell'inflazione e ai fattori del rischio di base cross currency, ai fattori di rischio di differenziali creditizi per gli strumenti non inerenti a cartolarizzazioni della categoria 11 di cui all'articolo 325 quintricies, tabella 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, dei fattori di rischio delle obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi, dei fattori di rischio di differenziali creditizi per cartolarizzazioni all'interno dell'ACTP, dei fattori di rischio di differenziali creditizi per cartolarizzazioni all'esterno dell'ACTP, dei fattori di rischio azionario e dei fattori di rischio di posizione in merci. I fattori di ponderazione del rischio applicabili alle sensibilità di tali fattori di rischio nel metodo standardizzato alternativo dovrebbero essere allineati ai requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB.

10) I requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB specificano le correlazioni infracategoria per i fattori di rischio delle obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi, le correlazioni infracategoria per il rischio azionario e le correlazioni tra categorie per il rischio azionario. Le correlazioni applicabili nel metodo standardizzato alternativo dovrebbero essere allineate ai requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB.

11) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 575/2013.

12) Gli enti dovrebbero disporre di tempo sufficiente per attuare le modifiche al metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato introdotte dal presente regolamento delegato. L'applicazione del presente regolamento delegato dovrebbe pertanto essere differita,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 176 del 27.6.2013.

(2)

Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, «Minimum capital requirements for market risk». La pubblicazione è disponibile sul sito web della Banca dei regolamenti internazionali (www.bis.org).

Art. 1

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:

1) l'articolo 325 sexies è così modificato:

a) al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) tutte le posizioni di strumenti con opzionalità sono soggette ai requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) per i rischi diversi dai sottostanti esotici degli strumenti di cui all'articolo 325 duovicies, paragrafo 2, lettera a);

b) tutte le posizioni di strumenti senza opzionalità sono soggette ai requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 1, lettera a), per i rischi diversi dai sottostanti esotici degli strumenti di cui all'articolo 325 duovicies, paragrafo 2, lettera a).»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), l'ente può scegliere di assoggettare tutte le posizioni di strumenti senza opzionalità ai requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 1, lettere a) e c).

L'ente che sceglie di utilizzare il metodo di cui al primo comma ne dà comunicazione all'autorità competente almeno tre mesi prima del primo utilizzo. Scaduto il termine di tre mesi e a condizione che l'autorità competente non abbia formulato obiezioni, l'ente può utilizzare detto metodo fino a quando l'autorità competente non lo informa che non gli è più consentito farlo.

L'ente che intende smettere di utilizzare il metodo di cui al primo comma ne dà comunicazione all'autorità competente almeno tre mesi prima di porre fine all'utilizzo. L'ente può porre fine all'applicazione di tale metodo, a meno che l'autorità competente abbia sollevato obiezioni entro detto periodo di tre mesi.»;

2) l'articolo 325 octies è sostituito dal seguente:

«Articolo 325 octies

Requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura

1. Gli enti effettuano i calcoli di cui al paragrafo 2 per ciascun fattore di rischio degli strumenti soggetti al requisito di fondi propri per il rischio di curvatura, ad eccezione dei fattori di rischio di cui al paragrafo 3.

Per un dato fattore di rischio, gli enti effettuano i suddetti calcoli su base netta per tutte le posizioni degli strumenti soggetti al requisito di fondi propri per il rischio di curvatura che presentano tale fattore di rischio.

2. Per un dato fattore di rischio k incluso in uno o più strumenti di cui al paragrafo 1, gli enti calcolano la posizione di rischio di curvatura netta al rialzo di detto fattore di rischio (CVRk+) e la posizione di rischio di curvatura netta al ribasso del medesimo fattore di rischio (CVRk-) come segue:

dove:

i = l'indice che rappresenta tutte le posizioni degli strumenti di cui al paragrafo 1, compreso il fattore di rischio k;

xk = il valore corrente del fattore di rischio k;

Vi (xk) = il valore dello strumento i quale stimato dal modello di determinazione del prezzo dell'ente basato sul valore corrente del fattore di rischio k;

Vi (xkRW(Curvature)+) = il valore dello strumento i quale stimato dal modello di determinazione del prezzo dell'ente basato su un rialzo del valore del fattore di rischio k;

Vi (xkRW(Curvature)-) = il valore dello strumento i quale stimato dal modello di determinazione del prezzo dell'ente basato su un ribasso del valore del fattore di rischio k;

RWkCurvature = il fattore di ponderazione del rischio applicabile al fattore di rischio k determinato conformemente alle disposizioni della sezione 6;

sik = la sensibilità delta dello strumento i rispetto al fattore di rischio k calcolata conformemente all'articolo 325 novodecies.

3. In deroga al paragrafo 2, per le curve dei fattori di rischio che rientrano nelle classi di rischio generico di tasso di interesse (GIRR), di rischio di differenziali creditizi e di rischio di posizione in merci, gli enti effettuano i calcoli di cui al paragrafo 6 a livello dell'intera curva anziché a livello di ciascun fattore di rischio che appartiene alla curva.

Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 2, dove xk è una curva di fattori di rischio attribuiti alle classi di rischio generico di tasso di interesse, di rischio di differenziali creditizi e di rischio di posizione in merci, sik è la somma delle sensibilità delta al fattore di rischio della curva per tutti i tenori della curva.

4. Per determinare un requisito di fondi propri a livello di categoria per il rischio di curvatura, gli enti aggregano, secondo la seguente formula, le posizioni di rischio di curvatura nette al rialzo e al ribasso, calcolate conformemente al paragrafo 2, di tutti i fattori di rischio assegnati a tale categoria conformemente alla sezione 3, sottosezione 1:

dove:

b = l'indice che rappresenta una categoria di una determinata classe di rischio;

Kb = il requisito di fondi propri per il rischio di curvatura per la categoria b;

pkl = le correlazioni infracategoria tra i fattori di rischio k e l di cui alla sezione 6;

k, l = gli indici che rappresentano tutti i fattori di rischio degli strumenti di cui al paragrafo 1 che sono assegnati alla categoria b;

(CVRk+) = la posizione di rischio di curvatura netta al rialzo;

(CVRk-) = la posizione di rischio di curvatura netta al ribasso.

5. In deroga al paragrafo 4, per i requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura a livello di categoria della categoria 18 dell'articolo 325 quintricies, della categoria 18 dell'articolo 325 octotricies, della categoria 25 dell'articolo 325 quadragies e della categoria 11 dell'articolo 325 triquadragies si utilizza la formula seguente:

6. Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura per classe di rischio (RCCR) aggregando tutti i requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura a livello di categoria all'interno di una determinata classe di rischio come segue:

dove:

b, c = gli indici che rappresentano tutte le categorie di una determinata classe di rischio che corrisponde agli strumenti di cui al paragrafo 1;

Kb = il requisito di fondi propri per il rischio di curvatura per la categoria b;

γbc = le correlazioni intercategorie tra le categorie b e c di cui alla sezione 6.

7. Il requisito di fondi propri per il rischio di curvatura è la somma dei requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura della classe di rischio calcolato conformemente al paragrafo 6 per tutte le classi di rischio alle quali appartiene almeno un fattore di rischio degli strumenti di cui al paragrafo 1.»;

3) all'articolo 325 nonies, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) lo scenario delle «correlazioni basse», in base al quale i parametri di correlazione ρkl e γbc che sono specificati alla sezione 6 sono sostituiti rispettivamente da

ρkllow = max (2 · ρkl - 100%; 75% · ρkl)

e

γbclow = max (2 · γbc - 100%; 75% · γbc)

.»;

4) gli articoli 325 decies e 325 undecies sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 325 decies

Trattamento degli strumenti su indici e di altri strumenti multi-sottostante

1. Gli enti utilizzano il metodo look-through per gli strumenti su indici e altri strumenti multi-sottostante conformemente a quanto segue:

a) ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio delta e il rischio di curvatura, gli enti considerano di detenere posizioni individuali direttamente nelle componenti sottostanti dell'indice o in altri strumenti multi-sottostante, tranne nel caso di una posizione su un indice inclusa nell'ACTP, per la quale essi calcolano un'unica sensibilità all'indice;

b) gli enti sono autorizzati a compensare le sensibilità a un fattore di rischio di un determinato componente di uno strumento su indici o di un altro strumento multi-sottostante con le sensibilità allo stesso fattore di rischio della stessa componente di strumenti single-name, ad eccezione delle posizioni incluse nell'ACTP;

c) ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio vega, gli enti possono considerare di detenere direttamente posizioni individuali nelle componenti sottostanti dell'indice o in altri strumenti multi-sottostante, oppure calcolare un'unica sensibilità al sottostante dello strumento. In quest'ultimo caso, gli enti assegnano la sensibilità unica alla categoria pertinente di cui alla sezione 6, sottosezione 1, come segue:

i) se, tenendo conto delle ponderazioni di detto indice, più del 75 % delle componenti del medesimo indice sarebbe assegnato alla stessa categoria, gli enti assegnano la sensibilità a tale categoria e la considerano come una sensibilità single-name in detta categoria;

ii) in tutti gli altri casi, gli enti assegnano la sensibilità alla categoria di indici pertinente.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli enti possono calcolare un'unica sensibilità a una posizione su uno strumento di capitale quotato o un indice di credito quotato ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio delta e il rischio di curvatura a condizione che lo strumento di capitale quotato o l'indice di credito quotato soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 3. In questo caso gli enti assegnano la sensibilità unica alla categoria pertinente di cui alla sezione 6, sottosezione 1, come segue:

a) se, tenendo conto delle ponderazioni di detto indice quotato, più del 75 % delle componenti del medesimo indice quotato sarebbe assegnato alla stessa categoria, la sensibilità è assegnata a tale categoria e considerata come una sensibilità single-name in detta categoria;

b) in tutti gli altri casi, gli enti assegnano la sensibilità alla categoria di indici quotati pertinente.

3. Gli enti possono utilizzare il metodo di cui al paragrafo 2 per gli strumenti che fanno riferimento a uno strumento di capitale quotato o un indice di credito quotato se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) sono note le componenti dell'indice quotato e le relative ponderazioni nel medesimo indice;

b) l'indice quotato comprende almeno 20 componenti;

c) nessuna singola componente contenuta nell'indice quotato rappresenta più del 25 % della capitalizzazione di mercato totale di tale indice;

d) nessun insieme comprendente un decimo del numero totale di componenti dell'indice quotato, arrotondato all'unità più vicina, rappresenta più del 60 % della capitalizzazione di mercato totale di tale indice;

e) la capitalizzazione di mercato totale di tutte le componenti dell'indice quotato è pari ad almeno 40 miliardi di EUR.

4. L'ente utilizza, coerentemente nel tempo, solo il metodo di cui al paragrafo 1 o il metodo di cui al paragrafo 2 per tutti gli strumenti che fanno riferimento a uno strumento di capitale quotato o a un indice di credito quotato che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3. L'ente chiede l'autorizzazione preventiva dell'autorità competente prima di passare da un metodo all'altro.

5. Per un indice o altro strumento multi-sottostante, gli input di sensibilità per il calcolo del rischio delta e del rischio di curvatura sono coerenti, indipendentemente dai metodi utilizzati per tale strumento.

6. Gli indici o gli strumenti multi-sottostante che comportano altri rischi residui in conformità dell'articolo 325 duovicies, paragrafo 5, sono soggetti alla maggiorazione per i rischi residui di cui alla sezione 4.

Articolo 325 undecies

Trattamento degli organismi di investimento collettivi

1. Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di una posizione in un organismo di investimento collettivo (OIC) utilizzando uno dei seguenti metodi:

a) se un ente è in grado di ottenere informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti dell'OIC, l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di tale posizione nell'OIC calcolando le posizioni sottostanti dell'OIC come se tali posizioni fossero detenute direttamente dall'ente;

b) se l'ente non è in grado di ottenere informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti dell'OIC, ma è a conoscenza del contenuto del regolamento di gestione dell'OIC ed è possibile ottenere quotazioni giornaliere per l'OIC, l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di tale posizione nell'OIC utilizzando uno dei seguenti metodi:

i) l'ente può considerare la posizione nell'OIC come un'unica posizione in strumenti di capitale assegnata alla categoria «altro settore» di cui all'articolo 325 triquadragies, paragrafo 1, tabella 8;

ii) previa autorizzazione della propria autorità competente, un ente può calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato dell'OIC in base ai limiti stabiliti nel regolamento di gestione dell'OIC e dalla normativa pertinente;

c) se l'ente non soddisfa né le condizioni di cui alla lettera a) né quelle di cui alla lettera b), l'ente assegna l'OIC all'esterno del portafoglio di negoziazione.

L'ente che utilizza uno dei metodi di cui alla lettera b) applica il requisito di fondi propri per il rischio di default di cui al presente capo, sezione 5, e la maggiorazione per i rischi residui di cui al presente capo, sezione 4, se il regolamento di gestione dell'OIC implica che alcune esposizioni nell'OIC sono soggette a tali requisiti di fondi propri.

L'ente che utilizza il metodo di cui alla lettera b), punto ii), può calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di controparte e i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito delle posizioni in derivati dell'OIC utilizzando il metodo semplificato di cui all'articolo 132 bis, paragrafo 3.

2. In deroga al paragrafo 1, se un ente ha una posizione in un OIC che riproduce un indice di riferimento in modo che la differenza di rendimento annualizzato tra l'OIC e l'indice di riferimento che riproduce, negli ultimi 12 mesi, sia inferiore all'1 % in termini assoluti, al netto di onorari e commissioni, l'ente può considerare tale posizione come una posizione nell'indice di riferimento che riproduce. L'ente verifica il rispetto di tale condizione quando assume la posizione e, successivamente, almeno una volta all'anno.

Tuttavia, se i dati relativi agli ultimi 12 mesi non sono pienamente disponibili, l'ente può, previa autorizzazione dell'autorità competente, utilizzare una differenza di rendimento annualizzato relativa a un periodo inferiore a 12 mesi.

3. L'ente può utilizzare una combinazione dei metodi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), per le sue posizioni in OIC. Tuttavia, l'ente utilizza uno solo di questi metodi per tutte le posizioni nello stesso OIC.

4. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), gli enti effettuano i calcoli secondo le seguenti disposizioni:

a) ai fini del calcolo del requisito di fondi propri nel quadro del metodo basato sulle sensibilità di cui alla sezione 2 del presente capo, l'OIC assume in primo luogo una posizione, nella misura massima consentita dal suo regolamento di gestione o dalla normativa pertinente, nelle esposizioni con il requisito di fondi propri più elevato di cui alla predetta sezione e in seguito assume posizioni in ordine discendente fino al raggiungimento del limite massimo complessivo di perdite;

b) ai fini dei requisiti di fondi propri per il rischio di default di cui alla sezione 5 del presente capo, l'OIC assume in primo luogo una posizione, nella misura massima consentita dal suo regolamento di gestione o dalla normativa pertinente, nelle esposizioni con il requisito di fondi propri più elevato di cui alla predetta sezione e in seguito assume posizioni in ordine discendente fino al raggiungimento del limite massimo complessivo di perdite;

c) l'OIC applica la leva finanziaria nella misura massima consentita dal suo regolamento di gestione o dalla normativa pertinente, se del caso.

I requisiti di fondi propri per tutte le posizioni nello stesso OIC per cui sono utilizzati i calcoli di cui al primo comma sono calcolati su base autonoma come portafoglio separato secondo il metodo di cui al presente capo.

5. L'ente può utilizzare i metodi di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), solo se l'OIC soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 3, e all'articolo 132, paragrafo 4, lettera a).»;

5) l'articolo 325 octodecies è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I fattori di rischio delta sui cambi che gli enti devono applicare agli strumenti sensibili al cambio sono tutti i tassi di cambio a vista tra la valuta in cui è denominato lo strumento e la valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni o la valuta di base dell'ente se questo utilizza una valuta di base in conformità del paragrafo 7. Vi è un'unica categoria per coppia di valute, contenente un unico fattore di rischio e un'unica sensibilità netta.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I fattori di rischio di curvatura sui cambi che gli enti devono applicare agli strumenti con sottostanti che sono sensibili al cambio sono i fattori di rischio delta sui cambi di cui al paragrafo 1.»;

c) sono aggiunti i seguenti paragrafi 5, 6 e 7:

«5. Se un tasso di cambio che è il sottostante di uno strumento i che è soggetto a requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura non fa riferimento né alla valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni né alla valuta di base dell'ente, l'ente può dividere per 1,5 le corrispondenti componenti CVRik- e CVRik+ di cui all'articolo 325 octies, paragrafo 2, per cui xk è il fattore di rischio di cambio tra una delle due valute del sottostante e la valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni o la valuta di base dell'ente, a seconda dei casi.

6. Previa autorizzazione della sua autorità competente, l'ente può dividere per 1,5 le componenti CVRk- e CVRk+ di cui all'articolo 325 octies, paragrafo 2, in modo coerente per tutti i fattori di rischio di cambio degli strumenti relativi a tassi di cambio e soggetti a requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura, a condizione che la variazione sia applicata simultaneamente a tutti i fattori di rischio del rischio di cambio basati sulla valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni o sulla valuta di base dell'ente, a seconda dei casi, che sono inclusi nel calcolo di tali componenti.

7. In deroga ai paragrafi 1 e 3, l'ente può sostituire, previa autorizzazione della sua autorità competente, la valuta utilizzata per le segnalazioni con un'altra valuta («la valuta di base») in tutti i tassi di cambio a vista per esprimere i fattori di rischio di cambio delta e di curvatura quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) che l'ente utilizzi una sola valuta di base;

b) che l'ente applichi la valuta di base in modo coerente a tutte le posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione così come a quelle esterne al portafoglio di negoziazione;

c) che l'ente abbia dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che:

i) utilizzando la valuta di base scelta, fornisce un'adeguata rappresentazione dei rischi per le posizioni dell'ente soggette a rischi di cambio;

ii) la scelta della valuta di base è compatibile con il modo in cui l'ente gestisce i rischi di cambio a livello interno;

iii) la scelta della valuta di base non è dovuta principalmente alla volontà di ridurre i requisiti di fondi propri dell'ente;

d) che l'ente tiene conto del rischio di conversione tra la valuta utilizzata per le segnalazioni e la valuta di base.

Gli enti autorizzati a utilizzare la valuta di base di cui al primo comma convertono i risultanti requisiti di fondi propri per il rischio di cambio nella valuta utilizzata per le segnalazioni al tasso di cambio a vista prevalente tra la valuta di base e la valuta utilizzata per le segnalazioni.»;

6) all'articolo 325 duotricies, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Per le valute non comprese nella sottocategoria della valuta più liquida di cui all'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 7, lettera b), i fattori di ponderazione del rischio delle sensibilità ai fattori di rischio del tasso privo di rischio sono i seguenti:

Tabella 3

Categoria Durata Fattore di ponderazione del rischio
1 0,25 anni 1,7 %
2 0,5 anni 1,7 %
3 1 anno 1,6 %
4 2 anni 1,3 %
5 3 anni 1,2 %
6 5 anni 1,1 %
7 10 anni 1,1 %
8 15 anni 1,1 %
9 20 anni 1,1 %
10 30 anni 1,1 %

.

2. Gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio dell'1,6 % a tutte le sensibilità ai fattori del rischio di inflazione e del rischio di base cross currency.»;

7) all'articolo 325 quintricies, paragrafo 1, la tabella 4 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 4

Numero della categoria Merito di credito Settore Fattori di ponderazione del rischio
1 Tutti Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri 0,5 %
2 Classe di merito di credito da 1 a 3 Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118 0,5 %
3 Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico 1,0 %
4 Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati 5,0 %
5 Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive 3,0 %
6 Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto 3,0 %
7 Tecnologia, telecomunicazioni 2,0 %
8 Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche 1,5 %
  Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi stabiliti negli Stati membri 1,0 %
10  Classe di merito di credito 1 Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi 1,5 %
Classi di merito di credito da 2 a 3 2,5 %
11 Classe di merito di credito da 4 a 6 e senza rating Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118 2 %
12 Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico 4,0 %
13 Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati 12,0 %
14 Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive 7,0 %
15 Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto 8,5 %
16 Tecnologia, telecomunicazioni 5,5 %
17 Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche 5,0 %
18 Altri settori 12,0 %
19 Indici di credito quotati in cui la maggioranza dei singoli costituenti sono investment grade 1,5 %
20 Indici di credito quotati in cui la maggioranza dei singoli costituenti sono non-investment grade o senza rating» 5 %

.

8) all'articolo 325 septricies, la tabella 5 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 5

Categoria 1, 2 e 11 3 e 12 4 e 13 5 e 14 6 e 15 7 e 16 8 e 17 9 e 10 18 19 20
1, 2 e 11    75 % 10 % 20 % 25 % 20 % 15 % 10 % 0 % 45 % 45 %
3 e 12      5 % 15 % 20 % 15 % 10 % 10 % 0 % 45 % 45 %
4 e 13       5 % 15 % 20 % 5 % 20 % 0 % 45 % 45 %
5 e 14          20 % 25 % 5 % 5 % 0 % 45 % 45 %
6 e 15            25 % 5 % 15 % 0 % 45 % 45 %
7 e 16              5 % 20 % 0 % 45 % 45 %
8 e 17                5 % 0 % 45 % 45 %
9 e 10                  0 % 45 % 45 %
18                    0 % 0 %
19                      75 %
20»                      

.

9) all'articolo 325 octotricies, la tabella 6 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 6

Numero della categoria Merito di credito Settore Fattore di ponderazione del rischio
1 Tutti Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri 4,0 %
2 Classe di merito di credito da 1 a 3 Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118 4,0 %
3 Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico 4,0 %
4 Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati 8,0 %
5 Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive 5,0 %
6 Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto 4,0 %
7 Tecnologia, telecomunicazioni 3,0 %
8 Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche 2,0 %
9 Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi stabiliti negli Stati membri 3,0 %
10 Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi 6,0 %
11 Classe di merito di credito da 4 a 6 e senza rating Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118 13,0 %
12 Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico 13,0 %
13 Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati 16,0 %
14 Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive 10,0 %
15 Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto 12,0 %
16 Tecnologia, telecomunicazioni 12,0 %
17 Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche 12,0 %
18 Altri settori 13,0 %»

.

10) all'articolo 325 quadragies, paragrafo 1, la tabella 7 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 7

Numero della categoria Merito di credito Settore Fattore di ponderazione del rischio
1 Classe di merito di credito da 1 a 3 e di primo rango (senior) RMBS - Prime 0,9 %
2 RMBS - Mid-Prime 1,5 %
3 RMBS - Sub-Prime 2,0 %
4 CMBS 2,0 %
5 Titoli garantiti da attività (ABS) - prestiti destinati agli studenti 0,8 %
6 ABS - carte di credito 1,2 %
7 ABS - automobili 1,2 %
8 Collateralised loan obligations (CLO) all'esterno dell'ACTP 1,4 %
9 Classe di merito di credito da 1 a 3 e non di primo rango (non-senior) RMBS - Prime 1,125 %
10 RMBS - Mid-Prime 1,875 %
11 RMBS - Sub-Prime 2,5 %
12 CMBS 2,5 %
13 ABS - prestiti destinati agli studenti 1 %
14 ABS - carte di credito 1,5 %
15 ABS - automobili 1,5 %
16 CLO all'esterno dell'ACTP 1,75 %
17 Classe di merito di credito da 4 a 6 e senza rating RMBS - Prime 1,575 %
18 RMBS - Mid-Prime 2.625 %
19 RMBS - Sub-Prime 3,5 %
20 CMBS 3,5 %
21 ABS - prestiti destinati agli studenti 1,4 %
22 ABS - carte di credito 2,1 %
23 ABS - automobili 2,1 %
24 CLO all'esterno dell'ACTP 2,45 %
25 Altri settori 3,5 %»

.

11) all'articolo 325 triquadragies, paragrafo 1, la tabella 8 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 8

Numero della categoria Capitalizzazione di mercato Economia Settore Fattore di ponderazione del rischio per il prezzo a pronti degli strumenti di capitale Fattore di ponderazione del rischio per il tasso dei pronti contro termine in strumenti di capitale
1 Alta Economia di mercato emergente Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto, assistenza sanitaria, servizi pubblici 55 % 0,55 %
2 Telecomunicazioni, prodotti industriali 60 % 0,60 %
3 Materiali di base, energia, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive 45 % 0,45 %
4 Finanza, comprese le società finanziarie garantite dallo Stato, attività immobiliari, tecnologia 55 % 0,55 %
5 Economia avanzata Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto, assistenza sanitaria, servizi pubblici 30 % 0,30 %
6 Telecomunicazioni, prodotti industriali 35 % 0,35 %
7 Materiali di base, energia, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive 40 % 0,40 %
8 Finanza, comprese le società finanziarie garantite dallo Stato, attività immobiliari, tecnologia 50 % 0,50 %
9 Bassa Economia di mercato emergente Tutti i settori descritti per le categorie numero 1, 2, 3 e 4 70 % 0,70 %
10 Economia avanzata Tutti i settori descritti per le categorie numero 5, 6, 7 e 8 50 % 0,50 %
11 Altri settori 70 % 0,70 %
12 Alta capitalizzazione di mercato, indici di economia avanzata 15 % 0,15 %
13 Altri indici 25 % 0,25 %»

.

12) l'articolo 325 quaterquadragies è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il parametro di correlazione del rischio delta ρκl tra due sensibilità WSk e WSl all'interno della stessa categoria è fissato al 99,90 % se una è una sensibilità al prezzo a pronti di strumenti di capitale e l'altra è una sensibilità a un tasso di pronti contro termine in strumenti di capitale, e se entrambe le sensibilità sono relative allo stesso nome di emittente di strumenti di capitale.»;

b) al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera e):

«e) all'80 % tra due sensibilità all'interno della stessa categoria che rientrano in una delle due categorie di indici (categorie numero 12 o 13).»;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il parametro di correlazione ρkl tra due sensibilità WSk e WSl ai tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale all'interno della stessa categoria è fissato conformemente al paragrafo 2, lettere da a) a d).»;

13) gli articoli 325 quinquadragies e 325 sexquadragies sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 325 quinquadragies

Correlazioni tra categorie per il rischio azionario

Il parametro di correlazione c è applicato all'aggregazione di sensibilità tra categorie diverse.

Esso è fissato come segue rispetto alle categorie della tabella 8 dell'articolo 325 triquadragies:

a) al 15 % se le due categorie rientrano nelle categorie da 1 a 10;

b) allo 0 % se una delle due categorie rientra nella categoria numero 11;

c) al 75 % se le due categorie rientrano nelle categorie numero 12 e 13;

d) al 45 % negli altri casi.

Articolo 325 sexquadragies

Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di posizione in merci

I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai fattori di rischio di posizione in merci sono i seguenti:

Tabella 9

Numero della categoria Nome della categoria Fattore di ponderazione del rischio
1 Energia - combustibili solidi 30 %
2 Energia - combustibili liquidi 35 %
3 Energia - elettricità e scambio di emissioni 60 %
4 Trasporto 80 %
5 Metalli - non preziosi 40 %
6 Combustibili gassosi 45 %
7 Metalli preziosi (incluso l'oro) 20 %
8 Semi e semi oleosi 35 %
9 Zootecnia e settore lattiero-caseario 25 %
10 Merci tenere (softs) e altre merci agricole 35 %
11 Altre merci 50 %»

.

14) all'articolo 325 novoquadragies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. A tutte le sensibilità ai fattori di rischio del rischio di cambio è applicato un fattore di ponderazione del rischio del 15 %.»;

15) all'articolo 325 unquinquagies, paragrafo 3, la tabella 11 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 11

Classe di rischio LHClasse di rischio Fattori di ponderazione del rischio
GIRR 60 100 %
Rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione 120 100 %
Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'interno dell'ACTP) 120 100 %
Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'esterno dell'ACTP) 120 100 %
Rischio azionario (alta capitalizzazione e indici) 20 77,78 %
Rischio azionario (bassa capitalizzazione e altro settore) 60 100 %
Posizione in merci 120 100 %
Rischio di cambio 40 100 %»

.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 30 settembre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN