
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/840 DELLA COMMISSIONE, 12 marzo 2019
G.U.U.E. 24 maggio 2019, n. L 138
Regolamento che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda l'importazione di vini originari del Canada e che esenta i rivenditori al minuto dall'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 13 giugno 2019
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 2
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 89, lettera a) e l'articolo 147, paragrafo 3, lettera d),
considerando quanto segue:
1) Il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione (2) stabilisce le norme di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i documenti di accompagnamento per l'immissione in libera pratica dei prodotti vitivinicoli importati nell'Unione.
2) L'articolo 23 dell'accordo concluso tra l'Unione europea e il Canada relativo al commercio di vini e bevande spiritose (3) («l'accordo») stabilisce che i vini originari del Canada, prodotti sotto la supervisione e il controllo di uno degli organismi competenti elencati nell'allegato VI dell'accordo, possono essere importati secondo le disposizioni di certificazione semplificate previste dalla normativa dell'Unione. A norma dell'articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2018/273, i produttori di vino nei paesi terzi possono redigere e firmare il documento di certificazione se sono stati autorizzati individualmente dagli organismi competenti di tali paesi terzi e sono soggetti al controllo di tali organismi. Al fine di attuare l'articolo 23 dell'accordo, il regolamento delegato (UE) 2018/273 dovrebbe essere modificato per includere una disposizione che consenta l'uso della procedura semplificata di cui all'articolo 26 di tale regolamento per l'importazione nell'Unione di vini originari del Canada.
3) A norma dell'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le persone fisiche o giuridiche che, nell'esercizio della loro professione, detengono prodotti del settore vitivinicolo, tengono registri nei quali sono indicate le entrate e le uscite di tali prodotti. Il regolamento delegato (UE) 2018/273 stabilisce le esenzioni da tale obbligo per alcune categorie di operatori. Lo scopo di tali esenzioni è sollevare gli operatori che vendono o detengono giacenze di piccole quantità di prodotti vitivinicoli da oneri amministrativi sproporzionati. Tuttavia i rivenditori al minuto, la cui attività commerciale include per definizione la vendita di vino e mosto in piccole quantità, non sono oggetto di esenzione.
4) Il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione (4), abrogato dal regolamento delegato (UE) 2018/273. esentava i rivenditori al minuto dall'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite. L'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite costituisce un onere amministrativo significativo per i rivenditori al minuto e il ripristino dell'esenzione per i rivenditori al minuto non impedisce un livello soddisfacente di tracciabilità dei prodotti vitivinicoli. E' pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2018/273 per esentare i rivenditori al minuto dall'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite.
5) Dato che il presente regolamento ripristina l'esenzione precedentemente concessa a norma del regolamento (CE) n. 436/2009, è opportuno evitare che i rivenditori al minuto siano soggetti all'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/273 e l'entrata in vigore del presente regolamento. Per questi motivi e ai fini della certezza del diritto, l'esenzione dovrebbe essere applicata retroattivamente, a partire dall'entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/273,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013).
Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018).
Accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e bevande spiritose del 16 settembre 2003 («l'accordo sul commercio di vini e bevande spiritose del 2003») quale modificato e integrato nell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017).
Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009).
Il regolamento delegato (UE) 2018/273 è così modificato:
1) all'articolo 28, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera c):
«c) i rivenditori al minuto.»;
2) all'allegato VII, parte IV, la sezione B è sostituita dalla seguente:
«B. Elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 26:
- Australia
- Canada
- Cile
- Stati Uniti d'America».
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 3 marzo 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
JEAN-CLAUDE JUNCKER