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ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

CIRCOLARE 5 febbraio 2020, n. 3

G.U.R.S. 21 febbraio 2020, n. 9

Armonizzazione contabile - D.M. 1 agosto 2019 - Aggiornamento degli allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

AGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI DELLA REGIONE

AGLI ORGANISMI STRUMENTALI DELLA REGIONE

AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI C/O ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI DELLA REGIONE

e, p.c. ALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE UFFICIO DI GABINETTO

AGLI ASSESSORI REGIONALI UFFICI DI GABINETTO

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

Premessa

Le disposizioni di cui ai commi 820 e 821 dell'art. 1 della L. n. 145 del 2018 (Legge di Bilancio 2019), che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, prevedono, fra l'altro, che le regioni a statuto speciale, già a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

Con il comma 823 della predetta legge vengono abrogate le norme sul pareggio di Bilancio.

La dimostrazione del nuovo concetto di equilibrio di bilancio è desunta per ogni anno dal prospetto degli equilibri allegato al rendiconto di gestione.

Decreto del Ministero dell'Economia del 1° agosto 2019

Con il Decreto del Ministero del'Economia e delle Finanze del 1° agosto 2019 (di seguito Decreto), a seguito di tali disposizioni, sono state introdotte modifiche al D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e in particolare sono stati aggiornati il principio contabile generale della competenza finanziaria (allegato n. 1, paragrafo 16), il principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/1) e il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2).

Le nuove disposizioni hanno, infatti, importanti refluenze per la formazione sia dei documenti contabili (bilancio di previsione e rendiconto generale) sia per alcuni aspetti gestionali e per gli adempimenti connessi alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Di particolare interesse per gli Enti e gli Organismi in indirizzo è l'aggiornamento del Principio contabile applicato concernente la programmazione e la regolamentazione delle anticipazioni delle liquidità prevista con l'aggiornamento dell'allegato 4/2 della contabilità finanziaria.

Aggiornamento dell' Allegato 4/1

L'aggiornamento del Principio contabile applicato concernente la programmazione ridefinisce le modalità di compilazione dei prospetti della rilevazione degli equilibri di bilancio, del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo, allegati al rendiconto e introduce ulteriori elenchi analitici.

Equilibri di Bilancio

Per quanto riguarda gli Equilibri di Bilancio gli enti, come già detto, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 del D.lgs 118/2011).

Il nuovo prospetto consente di verificare, a consuntivo, la realizzazione degli equilibri previsti nel prospetto degli equilibri del bilancio di previsione costituiti da equilibri di parte corrente, equilibri in conto capitale ed equilibri tra le partite finanziarie di competenza.

Ai fini dell'equilibrio finale vengono considerati gli stanziamenti non impegnati che confluiscono, come risorse accantonate o vincolate, nel risultato di amministrazione.

In tale prospetto si inseriscono, dunque, due informazioni finora assenti in sede di rendiconto, ma già presenti negli equilibri allegati al bilancio di previsione: le quote accantonate a bilancio da finanziarsi obbligatoriamente nel rispetto dei principi contabili e le risorse vincolate eventualmente accertate senza il corrispondente impegno entro la fine dell'esercizio.

Risultato di Amministrazione

Per quanto concerne il Risultato di Amministrazione, le cui destinazioni diventano fondamentali per la redazione del prospetto degli equilibri di Bilancio, il Decreto introduce tre nuovi prospetti da allegare ai documenti contabili (obbligatori a decorrere dal Rendiconto generale 2019 e per il Bilancio di previsione a decorrere dall'esercizio 2021-2023) riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione, ovvero:

alleg. a1) Elenco analitico delle risorse accantonate nel Risultato di amministrazione.

Riporta analiticamente gli stanziamenti ai Fondi previsti dal comma 3 dell'art. 42 del D.Lgs n. 118/2011: fondo crediti di dubbia esigibilità, disciplinato e determinato secondo il punto 3.3 dell'all. 4/2 al Decreto; a fronte dei residui passivi perenti (qualora ancora esistenti e fino al loro esaurimento); per le altre passività potenziali (altri fondi spese e rischi);

alleg. a2) Elenco analitico delle risorse vincolate nel Risultato di amministrazione.

Non appare superfluo ricordare che si intendono quote vincolate del risultato di amministrazione, ai sensi del comma 5 dell'art. 42 del D. Lgs n. 118/2011, le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: 

nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

derivanti da mutui e finanziamenti contratti per finanziare investimenti determinati;

derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'Ente con specifica destinazione;

derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'Ente ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

Quest'ultima ipotesi può sussistere solo se l'Ente regionale:

non ha rinviato la copertura del Disavanzo di Amministrazione agli esercizi successivi,

ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (secondo la pertinente disciplina del Decreto),

non sia soggetto alla disciplina del comma 6 dell'art. 32 della L.R. n. 6/1997.

alleg. a3) Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel Risultato di amministrazione

La quota del Risultato di Amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non impegnate a fine esercizio.

Quadro generale riassuntivo

Con riferimento al Quadro generale riassuntivo allegato al Rendiconto a partire dell'esercizio 2019, il Decreto ha previsto, a margine del prospetto, due ulteriori rilevazioni: la Gestione del bilancio e la Gestione degli accantonamenti in sede di rendiconto.

La Gestione del bilancio è finalizzata a misurare la capacità della gestione di competenza dell'esercizio di riferimento di dare piena copertura agli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione definitivamente assestato e alle risorse vincolate (compreso il Fondo Pluriennale Vincolato) non oggetto di impegno al 31/12 dell'esercizio di riferimento.

La Gestione degli accantonamenti è finalizzata a misurare la capacità della gestione di competenza dell'esercizio di riferimento di dare piena copertura agli ulteriori ed eventuali accantonamenti che si rendessero necessari in sede di elaborazione del rendiconto in attuazione dei principi contabili (ad es. Fondo crediti di dubbia esigibilità, Fondo contenzioso, etc.)

Aggiornamento dell'Allegato 4/2.  Anticipazioni di liquidità

Com'è noto l'art. 4 del D.Lgs 231/2002 stabilisce dei termini precisi di pagamento per le amministrazioni pubbliche riguardo a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni di servizi.

Per garantire il pagamento e non incorrere in spese aggiuntive per interessi moratori la legge di bilancio per il 2019 ha autorizzato le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti SPA e le Istituzioni finanziarie dell'Unione Europea a concedere anche alle Regioni (e quindi anche ai suoi Enti ed Organismi) anticipazioni di liquidità.

Per regolamentare le suddette anticipazioni vengono aggiunti i paragrafi 3.20 bis e 3.20 tris all'allegato 4/2 della contabilità finanziaria.

Le anticipazioni di liquidità sono definite come operazioni che non comportano risorse aggiuntive ma consente di superare entro il limite massimo stabilito dalle norme statali vigenti, una momentanea carenza di liquidità di cassa per effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.

Esse, quindi, non costituiscono indebitamento e di norma si esauriscono entro l'anno con imputazione dell'accertamento dell'entrata relativa all'anticipazione e dell'impegno della spesa al medesimo esercizio.

Per le anticipazioni che non possono essere chiuse entro l'esercizio viene creato il Fondo anticipazione di liquidità nel titolo IV della Spesa (Rimborso dei Prestiti) di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite. Al fondo non possono essere imputati impegni e pagamenti e il suo importo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione.

Il Fondo costituisce una forma di sterilizzazione delle Entrate per anticipazioni di liquidità che possono essere destinate solo per le finalità di cui sopra si è detto.

Nello stesso paragrafo 3.20 vengono indicate le modalità di registrazione nella contabilità delle anticipazioni di liquidità e del Fondo anticipazione di liquidità.

Nel nuovo prospetto degli Equilibri di Bilancio il Fondo anticipazione di liquidità compare come componente del risultato di competenza di parte corrente ((A/1).

Ad ogni buon fine si allegano alla presente copie dei prospetti modificati e di nuova introduzione da allegare a decorrere dal rendiconto della gestione 2019:

- Allegato n. 10 - Quadro generale riassuntivo

- Allegato n. 10 - Equilibri di bilancio

- Allegato n. 10 - a) Prospetto dimostrativo del Risultato di amministrazione

- Allegato n. 10- a1) Elenco analitico delle risorse accantonate nel Risultato di amministrazione

- Allegato n. 10- a2) Elenco analitico delle risorse vincolate nel Risultato di amministrazione

- Allegato n. 10 - a3) Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel Risultato di amministrazione

Si ricorda che la presente Circolare non è certamente esaustiva di tutti gli argomenti trattati nel Decreto Ministeriale in oggetto, per cui per ogni ulteriore approfondimento o istruzione può essere consultato il sito www.rgs.mef.gov.it/arconet, dove è disponibile la documentazione relativa agli aggiornamenti disposti.

Si invitano i Revisori dei conti a vigilare sulla corretta applicazione da parte degli Enti e degli Organismi delle nuove disposizioni.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e inserita sul sito internet consultabile al seguente indirizzo: http://www.regione.sicilia.it/bilancio.

Il ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione: BOLOGNA

Quadro generale riassuntivo

Equilibri di bilancio

Prospetto dimostrativo del Risultato di amministrazione

Elenco analitico delle risorse accantonate nel Risultato di amministrazione

Elenco analitico delle risorse vincolate nel Risultato di amministrazione

Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel Risultato di amministrazione