Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 febbraio 2020 

G.U.R.I. 24 febbraio 2020, n. 46

Casi di esclusione dal divieto di circolazione dei veicoli a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0, adibiti al trasporto pubblico locale nelle isole minori. 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 232, che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, su tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0, nonchè che con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari;

Vista la legge 19 dicembre 2019, n. 157 recante «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»;

Visto il comma 1-bis dell'art. 47 della legge n. 157 richiamata che dispone: «Al fine di evitare l'interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale, all'art. 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè, fino al 31 dicembre 2020, per i veicoli aventi particolari specifiche dimensionali già adibiti al trasporto pubblico locale nelle isole minori»;

Considerata la necessità di dare attuazione al suddetto art. 1, comma 232, della legge n. 190 del 2014, così come modificato;

Decreta:

Art. 1

1. Fino alla data del 31 dicembre 2020, i veicoli di categoria internazionale M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche di antinquinamento Euro 0, con dimensioni fino a 2,20 metri di larghezza ed inferiori a 6,50 metri di lunghezza, già adibiti al trasporto pubblico di linea nelle isole minori, sono esclusi dal divieto di circolazione nell'ambito del medesimo territorio.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2020

Il Ministro: DE MICHELI