
L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 26 febbraio 2020, n. 2
G.U.R.S. 28 febbraio 2020, n. 11
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali;
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
Vista l'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 25.02.2020 adottata dal Presidente della Regione Siciliana;
Sentito il sindaco di Palermo, anche quale sindaco della Città Metropolitana e presidente di Anci-Sicilia;
Sentiti l'assessore regionale per l'Istruzione e la Formazione professionale, l'assessore regionale per gli Enti Locali e la Funzione Pubblica e l'assessore regionale per la Salute;
Ritenuto di dovere costituire un Coordinamento per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana composto da rappresentanti del:
1. Dipartimento della protezione civile, con compiti di segreteria;
2. Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico
3. Dipartimento per la pianificazione strategica;
4. Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale;
5. Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali;
6. Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo;
7. Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana;
8. Dipartimento delle attività produttive;
9. Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti;
10. Dipartimento delle Autonomie Locali
11. Associazione Nazionale Comuni Italiani-Sicilia;
12. Unione regionale delle Province siciliane;
13. Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf);
14. Referente regionale USR Sicilia delegato dal MIUR;
15. Prefetture - Uffici territoriali del Governo.
Ordina:
L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".
Costituzione del coordinamento per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana
1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza è costituito il Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana, composto dai rappresentanti degli Uffici di cui nelle premesse. La sua attività è coordinata dal Presidente della Regione Siciliana o suo delegato.
L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".
Coordinamento attività con gli Enti Locali
1. Al fine di uniformare le misure inerenti il contenimento della diffusione del COVID-19, come indicato dalla Unità di Crisi istituita presso il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti Locali che intendono adottare specifiche ordinanze sono tenuti a raccordarsi con il Coordinamento di cui all'articolo precedente. Tale azione di raccordo può avvenire tramite l'Anci-Sicilia ovvero direttamente tramite il Dipartimento regionale della Protezione civile.
L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".
Pulizia straordinaria negli asili nido, scuole ed Enti di formazione
1. Dalla data di adozione della presente ordinanza e fino al 2 marzo 2020 è disposta nel territorio della provincia di Palermo l'effettuazione di pulizia e disinfezione straordinarie degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado, inclusi gli Enti di formazione esercenti l'attività educativa in regime di obbligo scolastico, con inibizione all'accesso degli studenti.
2. I Dirigenti scolastici hanno il compito di disciplinare le modalità di utilizzazione del personale docente e degli ATA all'interno degli istituti scolastici sulla base delle esigenze di servizio e degli effettivi fabbisogni.
La pulizia straordinaria accurata, con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti quali ipoclorito di sodio, deve interessare, con particolare riguardo, tutte le superfici di possibile contatto, le maniglie delle porte, delle finestre, i rubinetti e i pulsanti di scarico dei servizi igienici.
I Sindaci e la Città Metropolitana provvedono autonomamente all'individuazione delle ditte preposte ai servizi predetti, trasferendo al Dipartimento regionale della Protezione civile la rendicontazione delle spese per le parti non previste dai contratti di pulizia vigenti, corredata di tutti gli atti giustificativi di spesa. Al fine di contenere i relativi costi, i Sindaci e la Città Metropolitana dispongono di anticipare la esecuzione della pulizia straordinaria ove prevista nel contratto di servizio vigente.
La presente Ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento. Per gli adempimenti di legge, viene trasmessa ai Prefetti ed ai Sindaci dell'Isola.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito istituzionale della Regione.
Palermo, 26 febbraio 2020.
MUSUMECI