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LEGGE 28 febbraio 2020, n. 7 

G.U.R.I. 28 febbraio 2020, n. 50

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.

 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 2020

MATTARELLA

CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri

BONAFEDE, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

ALLEGATO

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161

All'articolo 1, comma 1:

al numero 1), le parole: «29 febbraio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020»;

al numero 2), le parole: «1° marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio 2020».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a), le parole: «ai sensi degli articoli 268 e 415-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454»;

al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) all'articolo 266, comma 1, dopo fa lettera f-quater) è aggiunta la seguente:

"f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo"»;

al comma 1, lettera c), le parole: «e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4»;

al comma 1, lettera e):

al numero 1), capoverso 2-bis, le parole: «salvo che si tratti di intercettazioni» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che risultino»;

al numero 3), capoverso 6, le parole: «Ai difensori dell'imputato è immediatamente dato avviso» sono sostituite dalle seguenti: «Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso»;

al numero 3), capoverso 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il giudice, con il consenso delle parti, può disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. In caso di contestazioni si applicano le disposizioni di cui al primo periodo»;

al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari e, al secondo periodo, le parole: «Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è in ogni caso consentito l'accesso» sono sostituite dalle seguenti: «Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o nel caso previsto dall'articolo 454, comma 2-bis, per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è consentito l'accesso»;

al comma 1, lettera g):

al numero 1) è premesso il seguente:

«01) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1"»;

al numero 1), il capoverso 1-bis è sostituito dal seguente:

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati dall'articolo 266, comma 2-bis»;

al comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) all'articolo 291, comma 1, dopo le parole: "conversazioni rilevanti," sono inserite le seguenti: "e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269,"»;

al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) all'articolo 293, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1"»;

al comma 1, lettera m), capoverso 2-bis, dopo le parole: «per via telematica gli atti» è inserita la seguente: «depositati»;

al comma 1, lettera o), capoverso 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di cui al presente comma può essere prorogato di dieci giorni su richiesta del difensore»;

al comma 2, lettera a), capoverso Art. 89:

al comma 2, le parole: «possono essere impiegati soltanto» sono sostituite dalle seguenti: «, devono essere impiegati»;

al comma 3, le parole: «Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono trasferite» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono conferite» e le parole: «esclusivamente nell'archivio digitale di cui all'articolo 269, comma 1, del codice» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente negli impianti della procura della Repubblica»;

al comma 2, lettera b), capoverso Art. 89-bis, comma 4, le parole: «articoli 268 e 415-bis» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 268, 415-bis e 454»;

al comma 5, le parole: «nonchè di consultazione e richiesta di copie,» sono soppresse;

al comma 8, le parole: «29 febbraio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020».