
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1953 DELLA COMMISSIONE, 25 novembre 2019
G.U.U.E. 27 novembre 2019, n. L 306
Regolamento sul rimborso, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2019.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 27 novembre 2019
Applicabile dal: 1° dicembre 2019
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 6,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
1) A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 possono essere oggetto di un riporto all'esercizio successivo. Tale riporto è limitato al 2 % degli stanziamenti iniziali votati dal Parlamento europeo e dal Consiglio e all'importo dell'adattamento dei pagamenti diretti di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che era stato applicato nell'esercizio precedente.
2) A norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, in deroga all'articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli Stati membri rimborsano gli stanziamenti riportati conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ai beneficiari finali ai quali è stato applicato, nell'esercizio al quale sono riportati gli stanziamenti, il tasso di adattamento. Tale rimborso si applica soltanto ai beneficiari finali negli Stati membri in cui è stata applicata la disciplina finanziaria (4) nell'esercizio precedente.
3) Nello stabilire gli importi degli stanziamenti riportati da rimborsare, a norma dell'articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1306/2013, occorre tener conto degli importi della riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 25 del suddetto regolamento che non sono stati messi a disposizione per misure di crisi entro la fine dell'esercizio.
4) A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1710 della Commissione (5), la disciplina finanziaria è applicata ai pagamenti diretti relativamente all'anno civile 2018 per costituire la riserva di crisi. La riserva di crisi non è stata utilizzata nell'esercizio finanziario 2019.
5) Al fine di garantire che il rimborso ai beneficiari finali degli stanziamenti inutilizzati risultanti dall'applicazione della disciplina finanziaria rimanga proporzionato all'importo dell'adattamento della disciplina finanziaria, è opportuno che la Commissione determini gli importi di rimborso disponibili per gli Stati membri.
6) Per evitare di obbligare gli Stati membri a versare un pagamento supplementare per tale rimborso, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° dicembre 2019. Di conseguenza, gli importi stabiliti nel presente regolamento sono definitivi e si applicano fatti salvi l'applicazione di riduzioni conformemente all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, altre correzioni prese in considerazione nella decisione sui pagamenti mensili relativi alle spese effettuate dagli organismi pagatori degli Stati membri per ottobre 2019, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, ed eventuali deduzioni e pagamenti supplementari da effettuare conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, di detto regolamento o eventuali decisioni adottate nell'ambito della procedura di liquidazione dei conti.
7) A norma della frase introduttiva dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli stanziamenti non impegnati possono essere oggetto di un riporto limitato esclusivamente all'esercizio successivo. E' pertanto opportuno che la Commissione determini le date di ammissibilità per le spese degli Stati membri relative al rimborso a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, tenendo conto dell'esercizio finanziario agricolo quale definito all'articolo 39 del medesimo regolamento.
8) Per tener conto del breve lasso di tempo tra la comunicazione dell'esecuzione degli stanziamenti rientranti nella gestione concorrente del FEAGA per il 2019, per il periodo dal 16 ottobre 2018 al 15 ottobre 2019, da parte degli Stati membri e la data a partire dalla quale deve essere applicato il presente regolamento, vale a dire il 1° dicembre 2019, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 347 del 20.12.2013.
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018).
Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013).
Nell'esercizio 2019 la disciplina finanziaria non si applica in Croazia a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1710 della Commissione, del 13 novembre 2018, che adegua il tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2018 e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/866 della Commissione (GU L 286 del 14.11.2018).
Gli importi degli stanziamenti che saranno riportati dall'esercizio 2019 a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera d), e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono resi disponibili agli Stati membri per il rimborso dei beneficiari finali soggetti al tasso di adattamento nell'esercizio 2020 figurano nell'allegato del presente regolamento.
Gli importi che saranno riportati sono oggetto della decisione di riporto della Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Le spese degli Stati membri relative al rimborso degli stanziamenti riportati sono ammissibili al finanziamento concesso dall'Unione solo se gli importi relativi sono stati versati ai beneficiari prima del 16 ottobre 2020.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2019
Per la Commissione
A nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Importi disponibili per il rimborso degli stanziamenti riportati
(importi in EUR) | |
Belgio | 6 075 149 |
Bulgaria | 9 748 728 |
Cechia | 11 451 014 |
Danimarca | 10 676 454 |
Germania | 59 995 488 |
Estonia | 1 617 491 |
Irlanda | 13 635 006 |
Grecia | 16 617 301 |
Spagna | 58 201 547 |
Francia | 87 874 680 |
Italia | 37 280 034 |
Cipro | 359 176 |
Lettonia | 2 689 706 |
Lituania | 4 577 182 |
Lussemburgo | 418 572 |
Ungheria | 15 632 995 |
Malta | 37 135 |
Paesi Bassi | 8 369 372 |
Austria | 7 194 905 |
Polonia | 26 846 892 |
Portogallo | 6 986 911 |
Romania | 18 270 128 |
Slovenia | 941 089 |
Slovacchia | 5 973 155 |
Finlandia | 6 115 927 |
Svezia | 8 301 611 |
Regno Unito | 40 938 999 |
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