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LEGGE 5 marzo 2020, n. 13 

G.U.R.I. 9 marzo 2020, n. 61

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 2020

MATTARELLA

CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri

SPERANZA, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N. 6

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «le autorità competenti» sono inserite le seguenti: «, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,»;

al comma 2:

alla lettera d), dopo la parola: «sospensione» sono inserite le seguenti: «del funzionamento» e le parole: «e delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè della frequenza delle attività scolastiche e» sono sostituite dalle seguenti: «, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti»;

alla lettera f), dopo le parole: «comma 4, del» sono inserite le seguenti: «codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al»;

alla lettera o), le parole: «o dall'area» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'area».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «Le autorità competenti» sono inserite le seguenti: «, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,» e le parole: «fuori dai casi» sono sostituite dalle seguenti: «fuori dei casi».

All'articolo 3:

al comma 1, la parola: «sentito» è sostituita dalla seguente: «sentiti», la parola: «sola» è soppressa e le parole: «Conferenza dei presidenti delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza delle regioni e delle province autonome»;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione»;

al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza»;

al comma 6:

al primo periodo sono premesse le seguenti parole: «Per i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo,»;

al secondo periodo, dopo le parole: «del presente articolo» e dopo le parole: «della Corte dei conti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «21-quater» è soppresso il segno d'interpunzione: «,».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «31 gennaio 2020,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,»;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: «derivanti dal comma 1» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232»;

al secondo periodo, dopo la parola: «apportare» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».