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DISPOSIZIONE 13 marzo 2020, n. 2

G.U.R.S. 16 marzo 2020, n. 15

OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili". Istituzione Struttura Sanitaria di Supporto. Individuazione del Preposto della Struttura sanitaria di supporto. Istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico per l'Emergenza coronavirus. Individuazione Ufficio di Comunicazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SOGGETTO ATTUATORE OCDPC n. 630 DEL 3 FEBBRAIO 2020

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare l'art. 32 che dispone che "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni" e che "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998;

Visto il D.L. n. 343 del 7 settembre 2001, convertito con modifiche dalla legge n. 401 del 9 novembre 2001;

Vista la legge n. 30 del 16 marzo 2017;

Visto il "Codice della Protezione Civile" di cui al D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, e segnatamente l'art. 25, co. 6, secondo cui "Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al presente articolo si avvale delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto in particolare, l'art. 1, co. 1 della citata ordinanza n. 630/2020, che dispone che il Capo del Dipartimento della Protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza in rassegna, "anche avvalendosi di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

Visto il Decreto n. 626 del 27 febbraio 2020, a firma del Capo del Dipartimento della Protezione civile Coordinatore Interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 630/2020, e in particolare l'art. 1, co. 1, con il quale il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1, co. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

Visto altresì, l'art. 1, co. 3, del suddetto D.C.D.P.C. n. 626/2020, ai sensi del quale "il Soggetto attuatore, per l'espletamento dei compiti affidati, può avvalersi delle deroghe di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e successive ordinanze al fine di assicurare la più tempestiva conclusione dei procedimenti";

Viste le ulteriori Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020 e n. 639 del 25 febbraio 2020 recanti: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto il D.P.C.M. dell'1 marzo 2020, pubblicato in G.U.R.I. n. 52 dell'1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 59 dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. del 9 marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 62 del 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista la Disposizione n. 1 del 5 marzo 2020, con la quale il Soggetto Attuatore ex D.C.D.P.C. n. 626/2020 ha individuato il proprio Ufficio di Supporto, identificato nel Dipartimento regionale di Protezione Civile;

Visto l'art. 11, co. 1, lett. e) del D. Lgs. n. 1/2018 e ss.mm.ii., che prevede che "Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare: … e) l'ordinamento e l'organizzazione anche territoriale della propria struttura, nonché dei propri uffici al fine dell'esercizio delle attività di cui al comma 2 e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni";

Visto il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23 febbraio 2020, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Vista la nota prot. n. 2619/GAB del 29 febbraio 2020 e la nota prot. n. 6102/DGPROGS del 2 marzo 2020, con le quali il Ministero della Salute ha invitato gli Assessorati alla Salute di tutte le Regioni e Province Autonome a voler trasmettere la ricognizione dei posti letto, del fabbisogno di attrezzature e della formazione, nonché l'elenco delle strutture inserite nella rete nazionale per il trattamento delle gravi insufficienze respiratorie, ai fini della pronta attivazione di un numero supplementare di posti letto di terapia intensiva nelle strutture ospedaliere del S.S.R. siciliano;

Preso atto dell'imprevedibilità evolutiva dell'attuale situazione epidemiologica, del carattere particolarmente endemico dell'epidemia e dell'incremento dei casi nel territorio regionale;

Ritenuto che il descritto contesto, in specie con riferimento alla necessità di porre in essere una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura atta al contenimento ed alla gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della predetta situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuto altresì, che si impone l'assunzione immediata di ogni misura volta da un lato al potenziamento dei reparti di terapia intensiva, di malattie infettive e tropicali e di pneumologia dei nosocomi di tutte le Aziende del S.S.R. siciliano, e dall'altro alla realizzazione di specifiche aree sanitarie temporanee, da denominarsi "Covid Hospital", dedicate esclusivamente al trattamento dell'emergenza Covid-19, e ciò al fine di garantire la prevenzione, il contenimento, nonché la gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, all'uopo individuando ogni statuizione più opportuna per il perseguimento dei predetti fini;

Considerato che costituisce intendimento del Governo nazionale l'attribuzione alle Regioni del potere di attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, per la gestione dell'emergenza Covid-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri;

Considerato che il Comitato per la Legislazione della Camera dei Deputati, in uno studio del 23 novembre 2010 dedicato alle Ordinanze di protezione civile, ha osservato che l'elemento qualificante dei cc.dd. "Soggetti Attuatori" consiste nella facoltà, espressamente attribuita loro dal provvedimento originario di nomina, di esercitare, sotto la supervisione ed il controllo del Commissario, gli stessi poteri straordinari e derogatori, di guisa che le iniziative, organizzative o di altra natura, che il Soggetto Attuatore assume in via autonoma non trovano la propria legittimazione nell'instaurazione di un rapporto di delegazione organica tra il Commissario e il Soggetto Attuatore ma, piuttosto, secondo un differente fenomeno giuridico di immedesimazione;

Ritenuto conseguentemente, che per tutta l'attività e per tutti gli atti di esecuzione degli indirizzi di programmazione sanitaria e di osservazione epidemiologica individuati dall'Assessore per la Salute mediante i rispettivi Dipartimenti, è necessario avvalersi di apposita "Struttura Sanitaria di Supporto", individuata - anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, co. 1, lett. e) del D. Lgs. n. 1/2018 - nell'ambito dell'Ufficio del Soggetto Attuatore, in affiancamento all'Ufficio amministrativo già individuato con disposizione n. 1 del 5 marzo 2020;

Atteso che per le finalità fin qui indicate, la suddetta Struttura sarà composta da un "Comitato Tecnico-Scientifico per l'Emergenza", con funzioni consultive e di validazione tecnico-scientifica degli indirizzi impartiti, composto da professionisti esperti di chiara fama nei vari settori della scienza medica interessati dall'emergenza (Rianimazione e Terapia Intensiva; Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza; Malattie Infettive e Tropicali; Pneumologia; Microbiologia; Igiene e Sanità Pubblica; Immunologia; Medicina Legale; Medicina Interna; Virologia) e da un "Preposto del Soggetto Attuatore", da individuarsi tra i soggetti inseriti nello "Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale", munito del compito di eseguire per conto del Soggetto Attuatore i suddetti indirizzi;

Ritenuto che nello svolgimento delle suddette attività la Struttura Sanitaria di Supporto dovrà attenersi al rispetto del compendio delle linee guida estese dall'A.N.AC. in materia di anticorruzione in sanità e del Protocollo d'Intesa stipulato in subiecta materia tra A.N.AC. e AGENAS in data 12 ottobre 2014, siccome recepiti nell'ordinamento della Regione Siciliana;

Ritenuto in definitiva, che le situazioni di fatto e di diritto fin qui ampiamente esposte e motivate integrino in ogni caso ex se le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di imprescindibile tutela della sanità pubblica;

Dispone:

Art. 1

Istituzione Struttura sanitaria di supporto del Soggetto attuatore

1. E' istituita la Struttura Sanitaria di Supporto del Soggetto Attuatore, a cui è attribuito il compito di adottare tutti gli atti di esecuzione degli indirizzi di programmazione sanitaria e di osservazione epidemiologica individuati dall'Assessore per la Salute della Regione Siciliana.

Art. 2

Individuazione del Preposto coordinatore della struttura Sanitaria di supporto

1. E' individuato, quale Preposto e Coordinatore della Struttura Sanitaria di Supporto, il Dott. Antonino Candela, nato il 29 novembre 1965, in possesso della necessaria esperienza e competenza e inserito nello "Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale".

2. Il preposto coordinatore della Struttura sanitaria relaziona al Soggetto Attuatore sull'attività posta in essere e sullo stato di attuazione delle attività in capo alla Struttura suddetta.

3. Il Dipartimento della Pianificazione Strategica, il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana e il Dipartimento regionale della Protezione Civile sono individuati quali strutture regionali all'interno delle quali con separati provvedimenti il Preposto al Soggetto Attuatore potrà individuare il personale tecnico-amministrativo che opererà a supporto della Struttura Sanitaria, per l'espletamento delle attività di cui all'art. 1, co. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 630 del 3 febbraio 2020 e successive disposizioni emergenziali.

Art. 3

Istituzione del Comitato tecnico scientifico per l'emergenza coronavirus

1. E' istituito nell'ambito della Struttura Sanitaria di Supporto, con funzioni consultive e di validazione tecnico-scientifica degli indirizzi impartiti, il Comitato Tecnico-Scientifico per l'emergenza coronavirus, composto di diritto dal Dirigente generale del Dipartimento Pianificazione Strategica, ing. Mario La Rocca, dal Dirigente generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, dott.ssa Maria Letizia Di Liberti, e dal Dirigente generale del Dipartimento della Protezione civile, ing. Calogero Foti, o suo delegato, nonché delle seguenti ulteriori figure professionali:

- dott. Luigi Aprea (Igiene e Sanità Pubblica);

- prof. Bruno Cacopardo (Malattie Infettive e Tropicali);

- prof. Salvatore Corrao (Medicina Interna);

- prof. Francesco Dieli (Immunologia);

- dott. Agostino Massimo Geraci (Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza);

- prof. Antonio Giarratano (Rianimazione e Terapia Intensiva);

- dott. Gioé Santi Mauro (Rianimazione e Terapia Intensiva);

- prof. Cristoforo Pomara (Medicina Legale);

- prof. Nicola Scichilone (Pneumologia);

- prof.ssa Stefania Stefani (Microbiologia);

- prof. Francesco Vitale (Virologia).

Art. 4

Individuazione ufficio di comunicazione

1. Per la miglior divulgazione delle iniziative e delle strategie adottate dal Soggetto Attuatore, la Struttura Sanitaria di Supporto si avvale, quale proprio ufficio di comunicazione, del competente Servizio 5 "Promozione della salute e Comunicazione" presso il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, e delle risorse dallo stesso gestite, le cui procedure possono essere delegate ad Aziende del S.S.R.

Art. 5

Durata e compensi

1. L'incarico di Preposto del Soggetto Attuatore ha la durata di mesi 3 (tre) dalla data di adozione del presente provvedimento, eventualmente rinnovabile.

2. Per l'espletamento delle funzioni di Preposto del Soggetto Attuatore, é attribuito al dott. Antonino Candela - anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 23-ter del D.L. n. 201/2011 e dall'art. 25, co. 8 del D. Lgs. n. 1/2018 - il trattamento economico lordo onnicomprensivo di cui agli artt. 60, 61 co. 2 lett. i), 62, 64 co. 4 (nella misura massima ivi prevista) e 65 del "C.C.R.L del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della l.r. n. 10/2000 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002/2003 e 2004-2005", ridotto del 20% e corrisposto in dodicesimi in relazione al periodo di durata dell'incarico, oltre il rimborso delle spese vive documentate eventualmente sostenute per le trasferte al di fuori del territorio della provincia di Palermo.

3. Per la copertura di tutti gli oneri finanziari di cui al superiore comma 2, nelle more dell'assegnazione delle risorse necessarie da parte dello Stato, si farà fronte a valere sul Capitolo 412504 (Commissioni, Comitati, Consigli e Collegi) del bilancio regionale per il triennio 2020/2022.

4. La partecipazione al Comitato Tecnico-Scientifico per l'Emergenza non dà diritto al percepimento di compensi, con eccezione del rimborso delle spese vive documentate in favore dei soli componenti residenti al di fuori del territorio della provincia di Palermo, da porsi a carico delle Amministrazioni di appartenenza.

Art. 6

Pubblicazione

1. La presente Disposizione - che verrà notificata agli interessati e pubblicata in G.U.R.S. nonché sul sito istituzionale della Regione Siciliana e, infine, trasmessa per gli adempimenti di legge al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti territorialmente competenti - ha validità fino all'adozione di nuovo provvedimento.

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario entro il termine di giorni centoventi.

Palermo, 13 marzo 2020.

Il Presidente, n.q. di Soggetto Attuatore OCDPC n. 630/2020: MUSUMECI