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L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono  che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 23 marzo 2020, n. 10

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 27 marzo 2020, n. 18

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Testo con annotazioni alla data 11 aprile 2020

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono  che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale"  e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2 02 0, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale, nonché l'ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, con l'incremento di casi sul territorio nazionale, è stato disposto il "divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute".

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 del 08.03.2020, n. 5 del 13.03.2020, n. 6 del 19.03.2020, n. 7 del 20.03.2020n. 8 del 23.03.2020 e n. 09.03.2020 [N.d.R. recte: n. 9 del 23.03.2020], adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020;

Rilevato che un recentissimo studio ("Substantial undocumented infection facilitates the rapid dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV2)" di Ruiyun Li1*, Sen Pei2*†, Bin Chen3*, Yimeng Song4, Tao Zhang5, Wan Yang6, Jeffrey Shaman2†, pubblicato sulla Rivista scientifica http://science.sciencemag.org/ in data 16 marzo 2020) ha dimostrato che la grande maggioranza dei soggetti destinatari di contagio da Covid-19 (in una misura percentuale tra il 50% e il 75%) è completamente asintomatica e che la misura dell'isolamento dei contagiati (siano essi sintomatici o non sintomatici) non solo risulta capace di proteggere dal contagio altri soggetti, ma appare in grado di proteggere anche dalla evoluzione "grave" della malattia nei soggetti contagiati, come é dimostrato dal dato che il tasso di guarigione dei pazienti infettati, se isolati, è pari a soli 8 (otto) giorni nel 60% dei casi presi in esame;

Ritenuto altresì, che l'art. 2, co. 1, lett. z) del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, recante "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19", e la più recente decretazione governativa d'urgenza allo stesso sottesa, prevede che "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: z) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus";

Ritenuto pertanto, che per le medesime finalità di monitoraggio dei comportamenti di tutti i soggetti entrati in Sicilia in costanza di pandemia nonché di quelli risultati positivi al Covid-19, è necessario realizzare un sistema di raccolta di informazioni, anche mediante la successiva individuazione di tecnologie geo-localizzate per il tracciamento dei contatti dei contagiati, mediante l'utilizzo di apposite web app e app in grado di riportare quotidianamente eventuali sintomi e la propria posizione;

Considerato che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità;

Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio regionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di ottenere la massima efficacia della misura della quarantena e dell'isolamento fiduciario;

Considerato che al fine di cui sopra devono essere individuate specifiche strutture collettive di assistenza;

Ritenuto che è stata acquisita la disponibilità, da parte del Sistema degli Albergatori siciliani, a mettere a disposizione le proprie strutture tramite convenzione da stipularsi con l'ASP territorialmente competente per le finalità di cui alla presente ordinanza;

Considerato che la individuazione delle strutture avvenga a cura delle ASP, con il supporto della Regione Siciliana che, per il tramite del sistema di protezione civile regionale, si impegna a fornire a ciascuna ASP, entro ventiquattro ore dall'adozione del presente atto, l'elenco delle strutture alberghiere utilizzabili redatto sulla base delle disponibilità fornite da ciascuna struttura;

Ritenuto che le ASP sono autorizzate all'assunzione dei costi necessari per realizzare l'intero progetto (costo vitto e alloggio) e, a loro giudizio sulla base delle specifiche esigenze sanitarie ed operative, individuano le strutture per un primo periodo di almeno 30 giorni;

Visto l'allegato A alla presente ordinanza che riporta i requisiti e le prestazioni, quali contenuti minimi essenziali che le strutture dovranno garantire, e per cui dovranno impegnarsi per un periodo non inferiore a 30 giorni, inclusa la tariffa massima giornaliera per camera applicabile, nonché i dati che le strutture dovranno comunicare per potere essere selezionabili dalle ASP;

Considerato che è stato concordato di applicare la tariffa unica (posto vuoto per pieno) per qualsiasi tipo di struttura quale media generale delle varie situazioni presenti sul territorio siciliano così come definita nell'allegato A;

Ritenuto inoltre, che ogni struttura interessata, per potere fornire il servizio, deve aderire ed accettare quanto riportato nell'allegato;

Considerato che le ASP devono comunicare alla Unità di crisi regionale l'attivazione di ogni rapporto con una specifica struttura alberghiera

Ordina:

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono  che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

Art. 1

a. Le ASP individuano le strutture alberghiere aventi funzioni di strutture collettive di assistenza per garantire l'isolamento ai pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivizzati a tampone o dimessi dall'ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi, nonché ai pazienti in assenza di tampone nei quali è stata individuata la necessità clinica di un periodo di quarantena.

b. Entro ventiquattro ore dalla adozione della presente ordinanza, la Regione Siciliana fornisce a ciascuna ASP l'elenco delle strutture alberghiere utilizzabili, redatto sulla base delle disponibilità fornite da ciascuna struttura alberghiera interessata e disponibile a sottoscrivere la specifica convenzione di cui all'allegato A.

c. Le ASP hanno la competenza sanitaria per disporre adeguate sistemazioni per i soggetti di cui al punto "a" del presente articolo.

d. Ogni struttura alberghiera o ricettiva interessata, prima di effettuare ogni e qualsivoglia prestazione, deve sottoscrivere con le ASP territorialmente competenti la convenzione di cui all'allegato A.

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono  che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

Art. 2

Le spese connesse alla esecuzione della presente ordinanza sono a carico di ciascuna ASP, che vi provvede nell'ambito della contabilità legata alla emergenza coronavirus.

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono  che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

Art. 3

Disposizioni finali

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.

La presente ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento e comunque entro e non oltre 90 giorni, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni. (1)

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Palermo, 23 marzo 2020.

MUSUMECI

(1)

Per la proroga, al 3 maggio 2020, dell'efficacia delle disposizioni della presente ordinanza, si rimanda all'art. 2, comma 1, dell'Ord. Pres. 11 aprile 2020, n. 16.

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono  che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".