
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 13 marzo 2020
G.U.R.S. 10 aprile 2020, n. 21
Proroga al 30 giugno 2020 della scadenza degli attestati di esenzione dal ticket per condizione economica.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, di riordino del sistema sanitario in Sicilia;
Visto l'art. 50 della legge n. 326/2003 e successivi aggiornamenti ed integrazioni, relativo a "Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie";
Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2009 "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del sistema Tessera sanitaria". In particolare il D.M. 11 dicembre 2009 prevede che gli aventi diritto all'esenzione sono ricompresi negli elenchi predisposti nell'ambito del sistema Tessera sanitaria (TS) e resi disponibili alle ASL e ai medici prescrittori. Lo stesso decreto prevede che i cittadini che intendano avvalersi del diritto all'esenzione, anche se non ricompresi nei predetti elenchi, sono tenuti a presentare idonea autocertificazione all'Azienda sanitaria locale di competenza e ad acquisire il relativo certificato di esenzione valido per l'anno solare in corso con proroga tecnica fino al 31 marzo dell'anno successivo;
Vista la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 6 "Norme in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie", che adegua la normativa regionale alle disposizioni nazionali di cui alla legge n. 537/1993;
Considerato che, in applicazione alla legge n. 537/1993, art. 8, comma 16, e s.m.i., le condizioni che danno diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per reddito sono:
- E01: cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a € 36.151,98. Il minore, al compimento del 6° anno, non potrà più usufruire di tale esenzione;
- E02: disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico;
- E03: titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico;
- E04: titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico;
Considerato che gli attestati scadono il 31 marzo 2020 e che tutti gli assistiti appartenenti alla categoria E02 per continuare ad usufruire del diritto all'esenzione dovranno presentare l'autocertificazione; adempimento che riguarderà anche gli assistiti appartenenti alla categoria E01, E02 ed E04 che non risulteranno inclusi negli elenchi che il SistemaTS renderà disponibile alla fine del mese di marzo;
Visto l'art. 12 del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020, che recita: "la validità delle tessere sanitarie di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 è prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta nazionale dei servizi (TS-CNS)";
Considerato che, nel quadro delle norme e delle misure adottate a livello nazionale in conseguenza all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 - dovuta al carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale - si impone, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, l'adozione, tra l'altro, di provvedimenti tesi a evitare l'affollamento di persone;
Ritenuto, per le motivazioni di cui al punto precedente ed al fine di tenere conto di eventuali difficoltà degli assistiti ad attestare il mantenimento dell'esenzione dovute alla situazione emergenziale COVID-19, che i certificati di esenzione per reddito relativi alle condizioni E01, E02, E03 ed E04 rilasciati a seguito di autocertificazione e validi al 31 marzo 2020, conservino la propria validità sino al 30 giugno 2020 e, comunque, fintanto che permangono le condizioni di status e reddito autocertificate;
Precisato, pertanto, che gli assistiti di cui al punto precedente potranno avvalersi della validità degli attestati di esenzione relativi alle condizioni E01, E02, E03 e E04 sotto la propria responsabilità con l'obbligo di non usufruirne nel caso di variazioni delle condizioni che ne comportino l'esclusione;
Dato atto che l'assistito, comunque, è sempre responsabile, anche penalmente, di un eventuale utilizzo dell'attestazione di esenzione, all'atto della prescrizione, qualora si siano modificate le sue condizioni reddituali o di stato civile, in modo da determinare la perdita del diritto, pena l'applicazione delle sanzioni, anche penali, previste in merito dalla legge anche per eventuali abusi di utilizzo in carenza dei requisiti prescritti dalla legge (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.);
Dato atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale;
Tutto ciò premesso;
Decreta:
Gli attestati di esenzione per reddito per condizione economica relativi alle categorie E01, E02, E03 ed E04, rilasciati a seguito di autocertificazione e validi sino al 31 marzo 2020 sono prorogati sino al 30 giugno 2020, limitatamente agli assistiti per i quali permangono le condizioni di status e reddito autocertificate.
L'assistito, qualora si siano modificate le sue condizioni reddituali o di stato civile comportanti la perdita del diritto, ha l'obbligo di non avvalersi dell'esenzione; un eventuale utilizzo improprio comporta l'applicazione delle relative sanzioni previste dalla normativa vigente.
La proroga degli attestati al 30 giugno 2020 viene comunicata al MEF ed a SOGEI per consentirne la corretta gestione in fase di prescrizione in modalità dematerializzata ed in fase di controllo delle autocertificazioni.
Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 13 marzo 2020.
RAZZA