
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
CIRCOLARE 30 marzo 2020
G.U.R.S. 10 aprile 2020, n. 21
Legge 20 giugno 2019, n. 9 "Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione dell'economia del mare. Disciplina della pesca mediterranea in Sicilia" - Circolare esplicativa.
Ai Comuni Costieri
Alle Capitanerie di Porto
Alle Rappresentanze Associazioni del settore
Agli Enti di gestione Aree marine protette
Con la presente nota circolare si intende richiamare l'attenzione su alcuni aspetti delle disposizioni contenute nella Legge in oggetto che, a nostro avviso, necessiterebbero di una capillare e proficua azione di divulgazione rivolta agli operatori territoriali del settore della pesca, a diverso titolo coinvolti, al fine di stimolare ed orientare l'interesse degli stessi verso le diverse forme di attività economiche, connesse e complementari all'attività di pesca artigianale previste dalla Legge e che costituiscono una potenziale opportunità di rilancio economico e turistico, in particolare per i comuni marinari della Regione.
La legge 20 giugno 2019, n. 9, regolamenta le diverse attività legate all'economia del mare e all'indotto che intorno ad esso ruota con l'obiettivo di modernizzare, innovare e valorizzare le attività degli imprenditori ittici, favorendo la pesca turismo, l'ittiturismo e la vendita diretta.
Si evidenzia che gli obiettivi e le finalità, puntualmente elencati all'Art. 1 della Legge, possono essere, principalmente, ricondotti alla opportuna necessità di incentivare e promuovere: la pesca artigianale e il suo valore aggiunto, la cooperazione internazionale, l'economia del mare e delle aree costiere, il rapporto pesca e turismo, ed anche il valore pedagogico, nei confronti dei giovani, del pescatore e della sua identità marinara.
Questo Assessorato è impegnato, per il perseguimento dei suddetti obiettivi, nello sforzo di portare a termine i numerosi adempimenti di propria competenza, al fine di assicurare la definizione degli strumenti di programmazione previsti dalla Legge, ci si riferisce in particolare: alla definizione dei "Piani di gestione locale" ed all'istituzione del relativo Tavolo di coordinamento, di cui all'art. 2 ed all'istituzione dell'Anagrafe regionale della ricerca scientifica di cui al comma 7 dello stesso articolo.
Per regolamentare la pesca costiera artigianale entro le 12 miglia e favorire la sostenibilità ambientale, biologica, economica e sociale, negli ultimi anni, la Regione Siciliana ha promosso i Piani di Gestione Locale (PdGL). I "PDGL" ovvero tutte quelle norme che disciplinano come e dove i pescatori possono svolgere la propria attività, la tipologia degli attrezzi da pesca nonché i periodi nei quali è concessa, sono redatti dagli Organismi scientifici del settore di concerto con tutti i soggetti che sono a vario titolo coinvolti dalle suddette norme (Co.ge.pa., associazioni di categoria associazioni ambientaliste, associazioni dei consumatori etc.). Un ruolo fondamentale per l'attuazione e gestione dei suddetti Piani è attribuito ai Consorzi di gestione della pesca artigianale (Co.ge.pa.), da individuare attraverso procedure di evidenza pubblica.
Rilevanza concertativa e di coordinamento assume l'istituzione della "Rete e coordinamento dei Comuni marinari della Regione", di cui all'art. 4 della legge, in quanto soggetti istituzionali più vicini al mondo della pesca e, quindi, lo strumento più adeguato per la definizione l'attuazione di politiche finalizzate allo sviluppo delle infrastrutture di filiera come i mercati del pescatore, i mercati ittici, i porti e i luoghi di sbarco per la pesca e per la promozione del capitale umano contribuendo a preservare il patrimonio culturale di borghi marinari, tonnare fisse, barche da pesca tradizionali come le feluche, e il sostegno delle relazioni e della cooperazione transfrontaliera mediterranea.
Altri strumenti di interesse per la tutela delle tradizioni culturali della pesca sono costituiti dall'istituendo "Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari" di all'Art. 5 della Legge, che sarà tenuto dal Dipartimento in modalità telematica, che ha l'obiettivo identificare, documentare e classificare i "saperi" e le conoscenze marinare al fine di salvaguardarle dal rischio estinzione, che costituirà lo strumento consultabile per finalità didattiche e divulgative, e dalla individuazione delle "Strade e Rotte del Tonno rosso" itinerari turistici coinvolgeranno, tra l'altro, musei del mare e aree marine protette, di cui al successivo Art 7.
Ma gli aspetti relativi all'applicazione della Legge che, con la presente nota circolare vogliono porre in forte evidenza sono quelli connessi alle diverse forme di attività economiche il legislatore regionale ha previsto a supporto degli operatori del settore, al fine di determinare alternative ed integrate opportunità di supporto reddituale alla propria attività principale di pesca.
Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti disposizioni della Legge:
Art. 8 - Vendita diretta dei prodotti ittici:
La norma in argomento consente all'imprenditore ittico la cessione dei propri prodotti al consumatore, considerata attività connessa all'attività principale, senza intermediazione e mediante la cessione da bordo del peschereccio, su aree pubbliche, in forma itinerante e non itinerante ovvero in apposito locale aperto al pubblico;
Art. 13 - Attività di pesca professionale:
La norma, al comma 2, statuisce la qualificazione di attività professionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 4/2012, del pescaturismo e dell'ittiturismo prevedendo al successivo comma 3 che tali attività possano essere esercitate anche nelle aree marine protette, a condizione, comunque, che le stesse siano condotte conformemente alle misure di protezione, ai divieti ed alle prescrizioni previste dai regolamenti e previa autorizzazione dei competenti enti di gestione;
Art. 14 - Turismo azzurro:
Il comma 1 della norma definisce tutte le diverse forme di attività complementari all'attività di pesca, promosse dalla Regione, tendenti a rafforzare e diversificare il reddito dei pescatori; pescaturismo, ittiturismo, turismo della pesca sportiva, ristorazione marinara, servizi ambientali legati alla pesca, attività didattiche e pedagogiche a bordo ed in banchina;
Art. 15 - Registro del Turismo azzurro:
L'iscrizione al costituendo Registro regionale, previsto dalla disposizione in argomento, tenuto presso il Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea è composto da tre sezioni: pescaturismo, ittiturismo, cooperative di pesca, e costituisce requisito necessario per l'esercizio delle relative attività. Le modalità di iscrizione e la eventuale cancellazione dal Registro sono puntualmente definite dai commi dal 4 al 9 della Legge. Il Dipartimento con il comma 10 è onerato di comunicare tempestivamente ai Comuni interessati l'avvenuta iscrizione o cancellazione dell'attività dal registro;
Art 16 - Pescaturismo:
La disposizione in argomento definisce l'attività di pescaturismo e le diverse forme giuridiche in cui la stessa può essere esercitata nonché, al comma 2, le diverse tipologie di intrattenimento che possono essere condotte comprendenti, anche l'attività di somministrazione, non assistita, di alimenti e bevande, inclusa la ristorazione sia a bordo che a terra a condizione che la stessa sia finalizzata alla conoscenza dei prodotti ittici della pesca locale e alla loro valorizzazione. La lett. e) del comma 2 e i successivi commi 3 e 4 definiscono, puntualmente, i limiti e le condizioni cui è sottoposto l'esercizio di tale attività;
Art. 17 - Obblighi dell'operatore di pescaturismo:
La disposizione di legge in argomento elenca, puntualmente, gli obblighi che l'operatore di pescaturimo è tenuto a rispettare nell'esercizio dell'attività tra i quali si richiamano, in particolare, quelli relativi a tutte le forme di pubblicità che rendano evidenti, attraverso la loro esposizione, le tariffe applicate e nel caso di esercizio dell'attività di ristorazione l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza;
Art. 18 - Ittiturismo:
Il comma 1 dell'Art. 1 definisce l'attività di ittiturismo richiamando l'insieme delle attività indicate dall'art. 2, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 che possono essere esercitate in forma singola o associata e comprendere l'attività di ristorazione e la somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa igienico - sanitaria vigente. Il comma 3 definisce, inoltre, le norme di riferimento per gli aspetti urbanistici dei fabbricati destinati all'esercizio dell'attività di ittiturismo e pescaturismo ed il successivo comma 4 prevede la possibilità che l'attività d'ospitalità possa essere esercitata anche su imbarcazioni da pesca professionale;
Artt. 19, 20 e 21 - Segnalazione inizio attività di ittiturismo - Obblighi dell'operatore di ittiturismo - Attività connesse al pescaturismo e all'ittiturismo:
Le disposizioni contenute negli articoli in argomento statuiscono in ordine agli adempimenti amministrativi che l'operatore di ittiturismo deve porre in essere per l'esercizio dell'attività consistenti nella presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico delle attività produttive del Comune interessato contenente tutti gli elementi puntualmente indicati al comma 2 dell'art. 19; il comma 4 dello stesso articolo prevede, inoltre, la possibilità, nell'ambito dell'attività turistico-costiera di stipulare accordi o servirsi di altri imprenditori turistici al fine di erogare ulteriori servizi aggiuntivi, purché non prevalenti, rispetto all'attività di ittiturismo e pescaturismo. L'art. 20 definisce invece gli obblighi che l'operatore è tenuto a rispettare per l'esercizio della propria attività. Particolare rilevanza assumono le disposizioni di cui all'art. 21 che contempla una serie di attività connesse all'attività in argomento che possono essere svolte dall'operatore comprendenti tra l'altro la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca nel rispetto delle norme igienico -sanitarie e delle limitazioni previste per le vendite di piccoli quantitativi.
Art. 23 - Norme speciali per l'attività di ristorazione e ospitalità nell'ittiturismo e mel pescaturismo:
Particolare rilevanza assumono le disposizioni "speciali" previste per l'esercizio delle attività in argomento in complementarietà con l'attività ricettiva, in strutture aventi un massimo di sedici coperti o posti letto nelle quali possono essere utilizzate le attrezzature e i locali di cui alle lett. da a) a d) del comma 1 assicurando, comunque, le condizioni di esercizio previste ai successivi commi dal 2 al 4. E' da rilevare la previsione di cui ai successivi commi 5 e 6 con i quali si dispone che l'esercizio dell'attività non comporta il cambio di destinazione d'uso dell'immobile e la possibilità di assicurare la conformità degli edifici alle vigenti disposizioni in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche previste per le strutture ricettive con opere provvisionali;
Artt. 24 -25 - 26 - Street food del pescatore - Norme speciali per la somministrazione a bordo - Norme speciali per la vendita diretta dei prodotti ittici nelle aziende di pescaturismo e di ittiturismo:
Gli articoli in argomento contemplano tutte le possibili forme di attività e le relative modalità, limiti e condizioni che l'operatore ha la possibilità di svolgere in materia di vendita e somministrazione di alimenti e bevande che può comprendere alimenti pronti al consumo preconfezionati e preincartati da soggetti terzi ma, comunque, rivolti alla valorizzazione dei prodotti ittici e della terra locali. I prodotti oggetto dell'attività devono ovviamente rispettare tutte le norme previste in materia di tracciabilità, confezionamento ed etichettatura dei prodotti alimentari;
Art. 27 - Acquicoltura e trasformazione ittica:
La norma in argomento estende, in quanto compatibile, l'applicabilità delle disposizioni in materia di pescaturismo ed ittiturismo alle imprese di acquicoltura come definite dall'articolo 3 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;
Capo V Attività didattiche legate al mare ed alla pesca - Art. 28 attività didattiche nelle aziende ittituristiche e pescaturistiche - Art. 29 Registro regionale delle imprese ittituristiche e pescaturistiche che esercitano attività didattiche - Art. 30 Barca didattica e sociale. Definizioni:
Il Capo V della legge è rivolto a incentivare l'interesse degli imprenditori ittici a mettere in campo attività didattiche - formative rivolte a trasmettere e divulgare la cultura del mare e dell'attività di pesca attraverso, anche, percorsi di alternanza scuola-lavoro, volti, in particolare, al rilancio degli antichi mestieri della pesca. A tal fine presso il Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea è prevista, ai sensi dell'art. 29 la costituzione del "Registro regionale delle imprese ittituristiche e pescaturistiche che esercitano attività didattiche "cui sono tenute ad iscriversi le imprese che intendono esercitare attività didattiche in possesso dei requisiti previsti dall'emanando decreto. Le attività educative, culturali e promozionali possono, altresì, essere svolte attraverso la "Barca didattica e sociale", come definita all'art. 30 della Legge, finalizzate all'esercizio di attività assistenziali, educative e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni per agevolare percorsi di inclusione sociale e inserimento lavorativo a favore di persone fragili, disabili o in condizioni di svantaggio psicofisico o sociale.
Con il sintetico excursus delle richiamate disposizioni normative si è voluto fornire un quadro delle innumerevoli opportunità di natura economica che il legislatore regionale ha previsto per diversificare le potenzialità reddituali degli operatori della pesca, nella consapevolezza che i prodotti ittici esprimono qualità, cultura e territorio e sono ambasciatori di una cultura del mare Mediterraneo avendo la pesca in Sicilia innescato un forte legame con il territorio tramandando saperi antropologici e manifatturieri, spesso correlati con le tradizioni gastronomiche.
A tale scopo come statuito dall'Art. 22 della Legge "Promozione del pescaturismo e dell'Ittiturismo" la Regione, attraverso l'azione di questo Assessorato, è impegnata a sostenere la promozione nazionale e internazionale di tali attività favorendo l'adesione a reti circuiti, protocolli e percorsi di qualità.
In tale ottica questo Assessorato ritiene che le richiamate disposizioni debbano essere oggetto di capillare divulgazione, attraverso gli strumenti ritenuti più idonei dai soggetti istituzionali e non, verso gli operatori del settore interessati affinché vengano colte le opportunità sia di sviluppo economico che formative previste dalla legge e perseguite le finalità e gli obiettivi previsti dalla stessa.
Questo Assessorato resta, pertanto, in attesa di proposte e suggerimenti in tal senso, da parte di tutti i soggetti in indirizzo, ritenendo che il coinvolgimento divulgativo di tutte le componenti del settore costituiscano elemento essenziale per stimolare l'interesse del singolo operatore e lo sviluppo del settore verso misure di gestione complementari finalizzate a garantire una crescente sostenibilità biologica, economica e sociale.
L'Assessore: BANDIERA