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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 10 aprile 2020

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 24 aprile 2020, n. 24

Bando incarichi vacanti di continuità assistenziale relativi all'anno 2020.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;.

VISTO il D.L.vo 502/92, come modificato dal D.L.vo 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal D.L.vo 229/99;

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale dei medici di medicina generale del 23/03/05 e s.m.i.;

VISTO l'art. 6 dell'A.C.N. 21/06/18, che sostituisce l'art. 63, e definisce le nuove procedure per l'assegnazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell'anno, individuati dalle Aziende sulla base dei criteri di cui all'art. 62;

VISTO il D.D.G. n. 2032 del 12/11/19 (G.U.R.S. n. 53 del 29/11/19) e s.m.i., con il quale è stata approvata la Graduatoria Regionale definitiva di Medicina Generale valida per l'anno 2020;

VISTO l'art. 63 comma 3 dell'A.C.N. 23/03/05 come sostituito dall'art. 6 dell'A.C.N. 21/06/18 ai sensi del quale possono concorrere al conferimento degli incarichi:

a) per trasferimento, i medici titolari di incarico di continuità assistenziale iscritti da almeno due anni in un elenco della regione che pubblica l'avviso e quelli iscritti da almeno tre anni in un elenco delle altre regioni;

b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso;

c) i medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l'anno in corso;

VISTO l'art. 63 comma 4 dell'A.C.N. 23/03/05 come sostituito dall'art. 6 dell'A.C.N. 21/06/18 ai sensi del quale i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale possono concorrere all'attribuzione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;

VISTO l'art. 63 comma 11 dell'A.C.N. 21/06/18, ai sensi del quale, per l'assegnazione degli incarichi di cui alla precedente lettera b), le Regioni riservano una percentuale, calcolata sul numero complessivo di incarichi a livello regionale dell'80% dei posti a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generae di cui all'art. 1, comma 2 ed all'art. 2 comma 2 D.L.vo 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al D.L.vo 368/99 e 277/03, e del 20% dei posti a favore dei medici in possesso del titolo equipollente;

VISTO l'art. 19 comma 38 della L.R. n. 19 del 22/12/05 (G.U.R.S. n. 56 - s.o. - del 23/12/05), ai sensi del quale "Le disposizioni del comma 5 dell'art. 33 della L. 05/02/92 n. 104 si estendono al personale medico titolare di continuità assistenziale, compatibilmente con la dotazione organica dei presidi interessati";

VISTO l'art. 1 comma 4 dell'Accordo Regionale di continuità assistenziale del 06/09/2010, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 45 del 15/10/2010;

VISTO l'art. 63 comma 13 come sostituito dall'A.C.N. 21/06/18 ai sensi del quale gli aspiranti all'assegnazione degli incarichi vacanti possono concorrere esclusivamente per una delle riserve di assegnazione, fermo restando che, come previsto dal comma 12, qualora non vengano assegnati, per carenza di domande, incarichi spettanti ad una delle due riserve, gli stessi vengono assegnati all'altra riserva;

VISTO l'art. 63 comma 15 come sostituito dall'A.C.N. 21/06/18 ai sensi del quale, espletate le procedure di assegnazione degli incarichi, qualora uno o più incarichi rimangano vacanti, la Regione comunica la disponibilità degli stessi sul proprio sito istituzionale chiedendo la pubblicazione del relativo link sul sito della SISAC.

Dalla data di pubblicazione sul sito della SISAC decorrerà il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei medici, purché non titolari di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale, le quali saranno valutate secondo il seguente ordina di priorità:

a) medici inseriti nelle graduatorie di altre Regioni valide per l'anno 2020;

b) medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale;

VISTO l'art. 9 del Decreto Legge n. 135/2018 "Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale" (c. d. Decreto Semplificazione), convertito con la Legge n. 12/2019, ai sensi del quale, per far fronte alla carenza dei medici di medicina generale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione in medicina generale possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali previsti dall'A.C.N.;

VISTE le "Linee guida per l'assegnazione degli incarichi di medicina generale" approvate dalla Conferenza delle Regioni al fine di favorire una omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni contenute nel D. L. 135/18, convertito con L. 12/19 nelle more del completamento dell'iter di formalizzazione del verbale di preintesa "Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale con i medici di medicina generale" e coerentemente con i contenuti della stessa;

a) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, limitatamente agli incarichi pubblicati dalla Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione, senza iscrizione alla graduatoria regionale.

b) ai sensi dell'art. 63 comma 2, come sostituito dall'art. 6 dell'A.C.N. 21/06/18, gli aspiranti, entro 20 gg. dalla pubblicazione degli incarichi vacanti presentano alla Regione domanda di partecipazione alle assegnazioni.

c) qualora, espletate tutte le procedure di assegnazione previste dall'art. 63, comprese le procedure di cui al comma 3, uno o più incarichi di continuità assistenziale rimangano vacanti, la Regione interpella i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale della regione presso la quale stanno frequentando il corso che hanno presentato domanda secondo il seguente ordine:

1) medici frequentanti la terza annualità di frequenza al corso

2) medici frequentanti la seconda annualità al corso

3) medici frequentanti la prima annualità al corso

VISTO l'art. 12 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 35 (c.d. Decreto Calabria), convertito con Legge n. 60 del 25/06/19 il quale nel disciplinare forme di accesso al corso di formazione in medicina generale, senza borsa di studio, mediante graduatorie riservate, prevede che i medici già iscritti al corso di formazione sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, in via prioritaria rispetto ai medici di cui al citato art. 12 del D.L 35/19;

VISTO l'art. 63 comma 16 introdotto dall'A.C.N. 21/06/18 ai sensi del quale la Regione provvede alla convocazione dei medici aventi titolo mediante P.E.C., con un preavviso di 15 giorni;

VISTA la nota prot. n. 1991 del 21/01/2019 con la quale l'Amministrazione Regionale ha attivato le procedure di ricognizione, invitando le AA.SS.PP. ad individuare e comunicare gli incarichi di continuità assistenziale vacanti relativi all'anno 2020;

PRESO ATTO delle comunicazioni pervenute da parte delle AA. SS. PP. relativamente agli incarichi vacanti di continuità assistenziale relativi all'anno 2020;

RITENUTO di dover provvedere alla pubblicazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale individuati dalle AA.SS.PP.;

VISTO il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28/12/00 n. 445;

VISTE le norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa di cui all'art. 68 della L. R. 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i.;

Decreta:

Art. 1

Gli incarichi vacanti di continuità Assistenziale, relativi all'anno 2020, e dei quali con il presente decreto si dispone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sono suddivisi per Azienda Sanitaria Provinciale, come di seguito riportati:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di AGRIGENTO

- Presidio di Sambuca di Sicilia 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Ribera 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Villafranca Sicula 2 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Lucca Sicula 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Montallegro 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Cattolica Eraclea 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di S. Stefano Quisquina  1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di San Biagio Platani 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Alessandria della Rocca 2 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Casteltermini 2 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Favara 3 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Porto Empedocle 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Raffadali 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Racalmuto 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Ravanusa 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Agrigento I° posto 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Agrigento II° posto 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Favara 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Porto Empedocle 1 incarico 12 h settimanali;

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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di CALTANISSETTA

- Presidio di Santa Caterina Villarmosa 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Riesi 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Resuttano 2 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Bompensiere 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Mussomeli 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Vallelunga 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Villalba 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Campofranco 2 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Niscemi 1 incarico 24 h settimanali;

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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di CATANIA

- Presidio di Caltagirone 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Licodia Eubea 3 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Mazzarrone 4 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Mazzarrone 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di San Cono 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di San Michele di Ganzaria 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di San Michele di Ganzaria 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Vizzini 2 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Mirabella Imbaccari 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Mirabella lmbaccari 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Castiglione di Sicilia 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Castiglione di Sicilia 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Riposto 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Mascalucia 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Militello 2 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Palagonia 3 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Palagonia 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Raddusa 2 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Raddusa 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Scordia 3 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Scordia 1 incarico 12 h settimanali;

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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di ENNA

- Presidio di Aidone 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Assoro 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Barrafranca 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Capizzi 3 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Catenanuova 2 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Enna 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Leonforte 2 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Pietraperzia 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Troina 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Villarosa 1 incarico 24 h settimanali;

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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di MESSINA

- Presidio di Santa Domenica Vittoria 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Torregrotta 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Spadafora 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Lipari 2 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Malfa 3 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Vulcano 2 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Terme Vigliatore 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Brolo 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Raccuja 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di San Piero Patti 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Ucria 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Capo D'Orlando 2 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Caronia 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Galati Mamertino 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di San Fratello 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Castel di Lucio 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di S. Stefano di Camastra 2 incarichi 24 h settimanali;

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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di PALERMO

- Presidio di Castelbuono 2 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Gratteri 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di San Mauro Castelverde 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Campofelice di Roccella 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Collesano 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Pollina 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Alimena 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Alimena 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Blufi 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Castellana Sicula 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Gangi 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Geraci Siculo 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Polizzi Generosa 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Mezzojuso 2 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Mezzojuso 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Misilmeri 2 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Ciminna 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Marineo 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Misilmeri 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Ventimiglia di Sicilia 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Villafrati 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Termini Imerese 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Caccamo 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Caltavuturo 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Cerda 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Montemaggiore Belsito 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Sciara 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Scillato 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Sclafani Bagni 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Termini Imerese 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Roccapalumba 2 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Vicari 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Valledolmo 2 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Vicari 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Lercara Friddi 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Roccapalumba 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Prizzi 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Valledolmo 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Alia 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Bagheria 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Ficarazzi 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Bisacquino 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Giuliana 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Bisacquino 1 incarico  12 h settimanali;
- Presidio di Chiusa Sclafani 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Contessa Entellina 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Giuliana 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di San Giuseppe Jato 2 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Camporeale 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Partinico 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di San Giuseppe Jato 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Oresto stazione 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Monreale 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Villabate 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Belmonte Mezzagno 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Monreale 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Villabate 1 incarico 12 h settimanali;

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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di RAGUSA

- Presidio di Acate 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Chiaramonte Gulfi-Giarratana 1 incarico 12+12 h settimanali;
- Presidio di Donnalucata-Scicli 1 incarico 12+12 h settimanali;
- Presidio di Pozzallo 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di San Giacomo 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Santa Croce Camerina 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Vittoria I° posto 1 incarico 24 h settimanali;

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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di SIRACUSA

- Presidio di Pachino  4 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Francofonte 2 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Augusta 2 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Rosolini 2 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Floridia 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Noto 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Canicattini Bagni 1 incarico 24 h settimanali;

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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di TRAPANI

- Presidio di Casa Santa/Erice 2 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Favignana 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Marettimo 3 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Paceco 2 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di San Vito lo Capo 2 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Trapani 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Gibellina 2 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Mazara Del Vallo 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Campobello di Mazara 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Partanna 4 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Poggioreale 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Castellammare del Golfo 1 incarico 24 h settimanali;

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Art. 2

Possono concorrere al conferimento degli incarichi sopra elencati, secondo il seguente ordine di priorità:

a) per trasferimento, i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale iscritti da almeno due anni in un elenco della Regione Siciliana e quelli iscritti da almeno tre anni in un elenco di altra Regione, e che al momento dell'attribuzione dell'incarico non svolgano altra attività, a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, eccezione fatta per incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria con un carico di assistiti inferiore a 650. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di metà degli incarichi disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti funzionali ottenuti con il predetto calcolo si approssimano all'unita inferiore. In caso di disponibilità di un solo incarico per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento.

b) I medici inclusi nella graduatoria regionale definitiva di medicina generale relativa al settore di continuità assistenziale valida per l'anno 2020, i quali al momento della presentazione della domanda di cui al presente bando, nonché al momento dell'accettazione e dell'attribuzione definitiva dell'incarico, non risultino titolari a tempo indeterminato di continuità assistenziale.

c) I medici che hanno acquisito il diploma di formazione specifica in Medicina Generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale valida per l'anno 2020, autocertificandone il possesso.

Art. 3

Qualora espletate le procedure di assegnazione degli incarichi ai medici di cui al superiore art. 2, rimangano incarichi vacanti, questo Assessorato comunicherà la disponibilità sul proprio sito chiedendo la pubblicazione del relativo link sul sito della SISAC.

Art. 4

Nel caso in cui, dopo aver espletato tutte le procedure di assegnazione degli incarichi previste dagli artt. 2 e 3 del presente decreto, rimangano vacanti uno o piu incarichi di continuità assistenziale, saranno interpellati i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale presso la Regione Sicilia, i quali abbiano presentato la relativa istanza.

Art. 5

I medici interessati, entro 20 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto sulla G.U.R.S. (art. 63 comma 2 A.C.N. 21/06/18) devene trasmettere, a mezzo raccomandata a.r., apposita domanda in regola con le normative vigenti in materia di imposta di bollo, secondo gli schemi allegati "A" e "A1" (trasferimento), "B" e "B1" (assegnazione per graduatoria), "C" e "C1" (medici non inseriti in graduatoria ma in possesso del diploma di formazione specifica in Medicina Generale) e "D" e "D1" (medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale nella Regione Sicilia) all'Assessorato Regionale della Salute - Dipartimente Pianificazione Strategica - Servizio 1 "Personale del S. S. R. - Dipendente e Convenzionato" - p. zza Ottavio Ziine n. 24 - 90145 Palermo, indicando i presidi per i quali intendone concorrere.

Art. 6

L'Assessorato Regionale della Salute procederà alle convocazioni per l'attribuzione dei presidi vacanti, esclusivamente tramite comunicazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di 15 giorni. A tal fine i medici dovranno indicare nella domanda un indirizzo PEC personale, pena la mancata comunicazione della convocazione. L'elenco dei medici convocati, il giorno, il luogo e l'ora della convocazione saranno pubblicatati sul sito dell'Assessorato Regionale della Salute.

Art. 7

I medici di cui al punto a) del precedente art. 2 sono tenuti ad allegare alla domanda apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 (all. "A1") atta a provare l'anzianità di servizio effettivo in qualità di titolare a tempo indeterminato di continuità assistenziale.

La predetta anzianità di servizio è determinata sommando:

a) l'anzianità totale di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex guardia medica in qualità di incaricato a tempo indeterminato;

b) l'anzianità di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex guardia medica nell'incarico di provenienza, ancorché già valutata ai sensi della lett. a).

Art. 8

I medici di cui al punto b) del precedente art. 2 devono dichiarare nella domanda di essere inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale relativa al settore di continuità assistenziale valida per l'anno 2020, specificando il punteggio conseguito.

Art. 9

I medici di cui al punto c) del precedente art. 2 devono autocertificare il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale indicando, altresì, la data e il voto di laurea.

Art. 10

I medici di cui all'art. 4 del presente decreto devono dichiarare la data e il voto di laurea, nonché di essere iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, indicando il triennio e l'anno di frequenza.

Art. 11

I medici inclusi nella graduatoria regionale di settore per la continuità assistenziale valida per il 2020, i quali abbiano conseguito l'attestato di formazione in medicina generale dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale, per concorrere alla riserva di posti prevista dall'art. 63 comma 11 come sostituito dall'A.C.N. 21/06/2018, con l'attribuzione del relativo punteggio, devono allegare alla domanda l'attestato di formazione in medicina generale.

Art. 12

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilita, secondo lo schema allegato "E".

Art. 13

Al fine del conferimento degli incarichi vacanti i medici di cui alla lett. b) dell'art. 2 del presente decreto sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:

a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di settore per la continuità assistenziale valida per l'anno 2020;

(per i medici di cui al precedente art. 9 tale punteggio sarà integrato con p. 7,20);

b) attribuzione di 10 punti ai medici che nell'ambito dell'Azienda nella quale e vacante l'incarico per il quale concorrono abbiano la residenza fin dal 31/01/17 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;

c) attribuzione di 10 punti ai medici residenti nell'ambito della Regione Sicilia fin dal 31/01/17 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;

I medici che intendone fruire del punteggio aggiuntivo di cui ai punti b) e c) del presente articolo devono compilare apposita dichiarazione di residenza storica ai sensi del D.P.R. 445/00 (all. "B1").

Art. 14

Le graduatorie per l'assegnazione degli incarichi vacanti vengono formulate sulla base dell'anzianità e dei relativi punteggi; in caso di pari posizione in graduatoria i medici di cui all'art. 2 lett. b) del presente decreto, sono ulteriormente graduati nell'ordine secondo la minore età, il voto di laurea e l'anzianità di laurea.

Art. 15

I medici di cui all'art. 2 lett. b) del presente decreto, in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale, devone dichiarare, nella domanda, la riserva per la quale intendono concorrere.

Art. 16

I medici di cui all'art. 2 lett. c) del presente decreto sono graduati nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea, con priorità di interpello per i medici residenti nell'ambito provinciale carente, successivamente nella Regione Sicilia e da ultimo fuori regione.

Art. 17

Espletate le procedure di assegnazione degli incarichi, qualora uno o più incarichi dovessero rimanere vacanti, la regione comunicherà la disponibilità degli stessi sul proprio sito istituzionale chiedendo la pubblicazione del relativo link sul sito della SISAC.

Dalla data di pubblicazione sul sito della SISAC decerrerà il termine di trenta gierni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei medici, purché non titolari di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale, le quali saranno valutate secondo il seguente ordine di priorità:

a) medici inseriti nelle graduatorie di altre regioni valide per il 2020;

b) medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale;

Art. 18

Qualora espletate le procedure di cui agli articoli precedenti rimangano ancora incarichi vacanti, saranno interpellati i medici di cui all'art. 4 del presente decreto, graduati secondo il seguente ordine:

a) medici frequentanti la terza annualità di frequenza al corso

b) medici frequentanti la seconda annualità di frequenza al corso

c) medici frequentanti la prima annualità di frequenza al corso

a parita di annualità di frequenza i medici sono graduati in base ai seguenti criteri:

a) minore età al conseguimento della laurea

b) voto di laurea

c) anzianità di laurea

con priorità di interpello per i medici residenti, alla data di pubblicazione delle carenze, nell'ambito provinciale carente.

Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, comporterà la decadenza dall'eventuale incarico assegnato.

Art. 19

Qualora rimangano incarichi vacanti saranno interpellati i medici iscritti al corso di formazione ai sensi dell'art. 12 del D.L. 35/19, come cenvertito con L. 60/19.

Art. 20

L'Assesserato Regionale della Salute, visto l'art. 6 comma 11 dell'A.C.N. 21/06/18, per l'assegnazione degli incarichi ai medici di cui all'art. 2 lettera b) del presente decreto riserva una percentuale dell'80% dei posti disponibili a livello regionale in favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale di cui all'art. 1 comma 2 e all'art. 2 comma 2 del D.L.vo 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al D.L.vo 368/99 e D.L.vo 277/03, e una percentuale del 20% in favore dei medici in possesso del titolo equipollente.

Qualora non vengano assegnati, per carenza di domande, incarichi spettanti ad una delle percentuali di aspiranti, le stesse verranno assegnate all'altra percentuale di aspiranti.

Art. 21

Il medico che accetta l'incarice ai sensi dell'art. 63 comma 1 del vigente A.C.N., avvalendosi della facolta di cui all'art. 63 comma 3 lettera a), decade dall'incarico di prevenienza.

Art. 22

Il medico che accetta l'incarico ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 lettera b) del presente decreto e cancellato dalla graduatoria regionale di medicina generale relativa al settore di continuità assistenziale valida per l'anno 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e trasmesso al respensabile del procedimente di pubblicazione di contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, 10 aprile 2020.

LA ROCCA