
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/405 DELLA COMMISSIONE, 16 marzo 2020
G.U.U.E. 17 marzo 2020, n. L 80
Regolamento che precisa le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità da trasmettere a norma del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 6 aprile 2020
Applicabile dal: 6 aprile 2020
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1) A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1091 gli Stati membri trasmettono alla Commissione relazioni sulla qualità contenenti la descrizione del processo statistico per ogni anno di riferimento e la Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino le modalità pratiche e il contenuto di tali relazioni.
2) Per lo scambio di dati relativi alla qualità e di metadati è necessario garantire un'armonizzazione delle relazioni sulla qualità.
3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 200 del 7.8.2018.
Il presente regolamento stabilisce le modalità pratiche e il contenuto delle relazioni sulla qualità che gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) in conformità al regolamento (UE) 2018/1091.
Le relazioni sulla qualità di cui all'articolo 1 contengono informazioni sui criteri di qualità e sui concetti statistici, come indicato nell'allegato del presente regolamento. Esse riportano inoltre tutti i casi di mancata osservanza di tali criteri di qualità.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2020
Per la Commissione
La president
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
Relazioni sulla qualità - Criteri di qualità e concetti statistici
a) Le relazioni sulla qualità devono contenere informazioni su tutti i criteri di qualità definiti all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009, come di seguito indicati.
1. PERTINENZA
a) Una descrizione degli utenti, delle loro rispettive esigenze e una giustificazione di tali esigenze;
b) le procedure usate per misurare la soddisfazione degli utenti e per produrre risultati statistici;
c) la misura in cui le statistiche richieste sono disponibili.
2. ACCURATEZZA
a) Una valutazione dell'accuratezza che sintetizzi le varie componenti dell'insieme dei dati;
b) una descrizione degli errori di campionamento;
c) una descrizione di qualsiasi altro errore.
3. TEMPESTIVITA' E PUNTUALITA'
a) Il lasso di tempo che intercorre tra l'evento o il fenomeno descritto e la disponibilità dei dati (tempestività);
b) il lasso di tempo che intercorre tra la data prevista per il rilascio dei dati e la data effettiva di rilascio (puntualità).
4. ACCESSIBILITA' E CHIAREZZA
a) Le condizioni e i mezzi con cui gli utenti possono ottenere e utilizzare i dati, ad esempio i comunicati stampa, le pubblicazioni, le banche dati online o l'accesso ai microdati;
b) le condizioni e i mezzi con cui gli utenti possono interpretare i dati, ad esempio la documentazione sulla metodologia e sulla gestione della qualità.
5. COMPARABILITA'
a) La misura in cui le statistiche sono comparabili tra zone geografiche differenti;
b) la misura in cui le statistiche sono comparabili nel tempo.
6. COERENZA
a) La misura in cui le statistiche sono conciliabili con i dati ottenuti da altre fonti (coerenza intersettoriale);
b) la misura in cui le statistiche sono coerenti all'interno di un determinato insieme di dati (coerenza interna).
b) Gli Stati membri devono inoltre riferire riguardo a quanto di seguito riportato.
1. GESTIONE DELLA QUALITA'
a) Sistemi e strutture esistenti per gestire la qualità dei prodotti e dei processi statistici;
b) la loro valutazione in merito alla qualità dei dati.
2. REVISIONI DI DATI
a) La politica di revisione e, se del caso, i motivi per cui i dati convalidati sono stati revisionati, ad esempio nuove fonti di dati, nuovi metodi o altre informazioni pertinenti;
b) le date, l'entità e la portata delle revisioni.
c) In conformità all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1091 le relazioni sulla qualità devono comprendere informazioni sul processo statistico, in particolare sulla metodologia e sulla lista di campionamento utilizzate, come di seguito indicato.
1. PRESENTAZIONE STATISTICA
I seguenti aspetti dei dati diffusi, che possono essere presentati agli utenti sotto forma di tabelle, grafici o cartine:
a) descrizione dei dati;
b) sistema di classificazione;
c) copertura settoriale;
d) concetti e definizioni statistiche;
e) unità statistica;
f) popolazione statistica;
g) area di riferimento (ambito geografico);
h) copertura temporale (ampiezza temporale di disponibilità dei dati);
i) periodo di riferimento (periodo di riferimento nella relazione);
j) unità di misura.
2. TRATTAMENTO STATISTICO
I seguenti aspetti di tutte le operazioni eseguite sui dati per ricavare nuove informazioni:
a) lista di campionamento;
b) disegno di campionamento (se pertinente);
c) dati fonte;
d) frequenza di raccolta dei dati;
e) modalità di raccolta dei dati compresi, se del caso, i questionari (in inglese);
f) convalida dei dati;
g) compilazione dei dati;
h) rettifica.
3. POLITICA DI DIFFUSIONE
Le norme per la diffusione dei dati a livello nazionale.
4. FREQUENZA DELLA DIFFUSIONE
La frequenza con cui i dati sono diffusi a livello nazionale.
d) In linea con i principi statistici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), e) ed f), del regolamento (CE) n. 223/2009, gli Stati membri devono riferire riguardo a quanto di seguito indicato.
1. MANDATO ISTITUZIONALE
a) Atti giuridici o altri accordi che conferiscono responsabilità e autorità per la raccolta, il trattamento e la diffusione di statistiche;
b) procedure per la condivisione dei dati e il coordinamento tra le entità che producono i dati.
2. RISERVATEZZA
a) Misure legislative o altre procedure formali che impediscono la divulgazione non autorizzata di dati che potrebbero, direttamente o indirettamente, permettere di identificare una persona o un'entità economica;
b) le norme applicabili al trattamento dei microdati e dei dati aggregati al fine di garantire la riservatezza statistica e di impedire la divulgazione non autorizzata.
3. COSTI E ONERI
a) I costi e gli oneri connessi alla raccolta e alla produzione del prodotto statistico;
b) l'onere a carico dei rispondenti;
c) la durata media delle interviste nelle aziende agricole (ove possibile e pertinente in funzione della modalità di raccolta dei dati).