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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/501 DELLA COMMISSIONE, 6 aprile 2020

G.U.U.E. 7 aprile 2020, n. L 109

Regolamento recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2020.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 7 aprile 2020

Applicabile dal: 7 aprile 2020

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 78, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (2) stabilisce il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base.

2) A causa dell'attuale situazione derivante dalla pandemia di COVID-19 e delle forti restrizioni imposte alla circolazione negli Stati membri, questi ultimi hanno incontrato difficoltà eccezionali di ordine amministrativo.

3) Tale circostanza ha compromesso la possibilità per i beneficiari di presentare la domanda unica, le domande di aiuto o le domande di pagamento e le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro i termini stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

4) In considerazione di tale situazione, è opportuno prevedere una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per consentire agli Stati membri di fissare per l'anno 2020 un termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento e un termine ultimo per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base che siano posteriori a quelli previsti in tali articoli. Poiché le date e i periodi di cui all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafi 2 e 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 sono collegati al termine ultimo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento, è opportuno stabilire una deroga analoga per la comunicazione dei risultati dei controlli preliminari e delle modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento.

5) Poiché tali deroghe dovrebbero riguardare la domanda unica, le domande di aiuto e le domande di pagamento, le modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e le domande di assegnazione di diritti all'aiuto per l'anno 2020, è opportuno che il presente regolamento si applichi alle domande relative all'anno 2020.

6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti e del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 del 20.12.2013.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014).

Art. 1

In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l'anno 2020 i termini ultimi che gli Stati membri devono fissare per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento non possono essere posteriori al 15 giugno. Tuttavia, per Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia e Svezia tali termini non possono essere posteriori al 15 luglio.

Art. 2

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l'anno 2020 gli Stati membri possono decidere che le modifiche apportate alla domanda unica o alla domanda di pagamento in conformità all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 devono essere comunicate all'autorità competente entro il 30 giugno. Tuttavia, Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia e Svezia possono decidere che le suddette modifiche devono essere comunicate entro il 30 luglio.

Art. 3

Le deroghe di cui agli articoli 1 e 2 si applicano negli Stati membri interessati anche ai fini del calcolo del periodo, rispettivamente, di 26 e 9 giorni di calendario dopo il termine ultimo di presentazione della domanda unica, della domanda di aiuto o delle domande di pagamento e il termine ultimo per la comunicazione delle modifiche di cui all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Art. 4

In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l'anno 2020 la data che gli Stati membri devono fissare per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base non può essere successiva al 15 giugno. Tuttavia, per Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia e Svezia tale data non può essere successiva al 15 luglio.

Art. 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica alle domande relative all'anno 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2020

Per la Commissione

La president

URSULA VON DER LEYEN