
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
CIRCOLARE 30 aprile 2020, n. 9
G.U.R.S. 15 maggio 2020, n. 29
Legge 11 agosto 2017, n. 16 "Legge di stabilità regionale. Stralcio 1°" - Norme per gli enti pubblici regionali.
AGLI ENTI E ORGANISMI
PUBBLICI REGIONALI
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
ED UFFICI EQUIPARATI
e p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
UFFICIO DI GABINETTO
ALL'ASSESSORE REGIONALE PER
L'ECONOMIA
UFFICIO DI GABINETTO
AGLI ASSESSORI REGIONALI
UFFICI DI GABINETTO
AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI
DEGLI ENTI PUBBLICI REGIONALI
Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 16/2017, che si applica agli enti in forma pubblica ed agli organismi regionali sottoposti a controllo o a vigilanza della Regione e a tutti gli enti, anche non vigilati, che ricevono contributi regionali, testualmente recita:
"3. Gli organi di amministrazione degli enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi ed organismi regionali comunque denominati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione o che ricevono comunque contributi regionali, fatti salvi gli enti finanziati con il fondo sanitario regionale, che non adottano il rendiconto generale o il bilancio d'esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo decadono ed ogni atto adottato successivamente a detto termine è nullo e l'Amministrazione regionale che esercita la vigilanza amministrativa nomina entro trenta giorni uno o più commissari per la gestione dell'ente, per l'immediata adozione del documento contabile e per la ricostituzione dell'organo di amministrazione decaduto. Qualora, decorso l'indicato termine di trenta giorni, l'Amministrazione che esercita la vigilanza amministrativa non abbia provveduto alla nomina del commissario o dei commissari, vi provvede l'Assessore regionale per l'economia mediante nomina di funzionari dell'Assessorato".
Il termine ultimo per l'approvazione dei documenti contabili al fine di non incorrere nella sanzione della decadenza degli organi e della nullità degli atti è, dunque, il 30 giugno. Rimangono, comunque, impregiudicate le misure sanzionatorie ordinarie (la sospensione dell'erogazione della seconda semestralità del contributo regionale, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 6/1997) e, nel caso di gravi violazioni, l'emergere di profili di responsabilità amministrative e contabili. Sono fatte salve eventuali norme di legge speciali di settore che prevedano possibilità di derogare per casi eccezionali al termine previsto per deliberare il bilancio consuntivo.
Con la presente si richiamano le circolari precedenti in materia e si invitano i Dipartimenti regionali alla diffusione della presente presso gli enti ed organismi da essi dipendenti e all'applicazione di quanto previsto dalla legge.
I revisori dei conti vigileranno per la corretta applicazione degli obblighi di legge.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, nella sezione dedicata alle circolari http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/ PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia /PIR_DipBilancioTesoro/PIR_Circolari1/PI.
Il ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione: BOLOGNA