
ASSESSORATO DELLA SALUTE
CIRCOLARE 21 maggio 2020
G.U.R.S. 29 maggio 2020, n. 31
Circolare esplicativa art. 15 dell'ordinanza del Presidente della Regione siciliana n. 21 del 17 maggio 2020, in materia di "attività sportiva" - modifiche ed integrazioni alla circolare n. 16255 del 3 maggio 2020.
LEGALI RAPPRESENTANTI
DI CIRCOLI SPORTIVI, SOCIETA' SPORTIVE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO
DELLA REGIONE SICILIANA
DIRETTORI GENERALI
DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE
DELLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI
DEL S.S.R.
e p.c. PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
ASSESSORE REGIONALE
PER LA SALUTE
ASSESSORE REGIONALE
PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SPETTACOLO
L'art. 15 dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020 recita, al comma 1, "Sono consentite tutte le attività sportive individuali, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio".
Il secondo coma recita "I circoli, le società, le associazioni sportive e le palestre sono autorizzati all'espletamento delle proprie attività, anche in luoghi al chiuso, nel rispetto del distanziamento interpersonale, senza alcun assembramento ed a condizione che siano rispettate le Linee guida per le palestre. Nelle medesime strutture è autorizzata l'apertura di bar e ristoranti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della presente Ordinanz"..
Il medesimo comma, con riferimento alle specifiche disposizioni sulla attività sportiva - anche di squadra - ed alle manifestazioni, agli eventi ed alle competizioni sportive, "rinvia integralmente alle dettagliate disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 ed al rispetto delle linee guida e dei protocolli ivi indicati.".
Ciò premesso, a parziale modifica e contestuale integrazione della precedente Circolare n. 16255 del 03.05.2020 si forniscono ulteriori indicazioni in aderenza all'ultima Ordinanza Presidenziale n. 21 sopra citata.
Restano ferme e tassative le disposizioni di cui ai punti a) - b) - e) - f ) - g) - h) - i) della richiamata Circolare 16255 già adottata in data 3.5.2020.
a) Quanto alle discipline oggi previste e, quindi, praticabili si specifica che le attività sportive, come il tennis ed il padel, sono consentite anche in doppio, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, adottando - al contempo - le apposite "Linee guida per l'esercizio fisico e lo sport" emanate dall'ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed allegate alla presente;
b) E' consentito svolgere lezioni di tennis e padel, nonché tenere corsi di addestramento per piccoli gruppi (max 4 allievi), ma sempre nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;
c) Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, anche in luoghi privati quali le strutture sportive in indirizzo. Inoltre, in ossequio a quanto disposto dal richiamato DPCM del 17 maggio 2020, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle previste norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse.
d) E' consentito, all'interno delle strutture sportive, l'uso delle piscine, nel pieno rispetto delle norme di distanziamento tra nuotatori e delle allegate Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
e) E' consentito, all'interno delle strutture sportive, l'uso delle palestre, anche indoor, nel pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale e delle allegate Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
f) E' consentito l'utilizzo delle aree comuni, delle docce, l'ingresso all'interno degli spogliatoi e dei servizi igienici, che devono essere preventivamente e costantemente sanificati ed opportunamente predisposti per agevolare i soci al rispetto delle norme igieniche e distanziamento sociale;
g) E' consentita l'apertura di bar e punti di ristoro all'interno delle strutture sportive, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 dell'Ordinanza n. 21 del 17 maggio 2020 del presidente della Regione Siciliana;
h) è permanentemente vietata ogni forma di assembramento;
i) il personale delle strutture sportive, munito dei necessari dispositivi di protezione individuale, dovrà costantemente vigilare sul rispetto del regolamento adottato e, di conseguenza, delle disposizioni di cui alle Circolari emanate da questo Dipartimento.
Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio del rispetto delle presenti disposizioni, il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, anche per il tramite delle Aziende Sanitarie Provinciali territorialmente competenti, potrà procedere con appositi controlli in loco. Le violazioni riscontrate saranno oggetto di specifiche sanzioni, anche a contenuto sospensivo delle attività sportive.
Al fine di garantirne la più ampia pubblicizzazione e diffusione, la presente Circolare sarà pubblicata in G.U.R.S. e sui siti internet della Presidenza della Regione, del Dipartimento Regionale della Protezione Civile e del Dipartimento Attività Sanitaria ed Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale della Salute, con valore di notifica a tutti gli interessati.
Il dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico: DI LIBERTI